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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00634/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che, poiché entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti aveva presentato istanza di trattazione ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, né risultava un diniego della definizione, il processo si era estinto per effetto della definizione agevolata. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, precisando che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava in Cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio in una controversia su un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2005. L'accertamento traeva origine da operazioni di prelievo e versamento ritenute non adeguatamente giustificate e dalla contestazione dell'omessa dimostrazione di fatturazioni per otto accatastamenti. Con l'unico motivo di ricorso il contribuente denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR non avrebbe dovuto limitare gli effetti della pronuncia di incostituzionalità ai soli prelievi bancari, ma estenderli anche ai versamenti, con conseguente venir meno dell'onere di giustificazione posto a suo carico. Nelle more del giudizio il contribuente depositava istanza rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 d.l. n. 119/2018, di avere versato le rate dovute e chiedeva la declaratoria di estinzione o, in subordine, di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È la norma la cui applicazione veniva contestata dal ricorrente, sostenendo che gli effetti della declaratoria di incostituzionalità dovessero estendersi integralmente anche ai versamenti bancari; la Corte non decide il motivo nel merito perché sopravviene l'estinzione del giudizio per definizione agevolata.

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, in assenza di diniego della definizione, comporta l'estinzione del processo; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • legge 17 dicembre 2018, n. 136

    Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata dalla parte per la definizione agevolata delle liti pendenti.

  • art. 391 cod. proc. civ.

    È richiamato per la possibilità, salva la definizione già perfezionata, di chiedere la fissazione dell'udienza.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, la definizione agevolata della lite determina l'estinzione del processo se, entro il termine previsto dalla disciplina speciale, nessuna parte chiede la trattazione e non sia stato notificato un diniego della definizione poi impugnato.
  • L'estinzione per definizione agevolata opera indipendentemente dall'esame del motivo di ricorso, poiché la sopravvenienza normativa chiude il giudizio prima della decisione sul merito.
  • In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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