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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27330/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma, in appello, della condanna per inosservanza della prescrizione di presentarsi alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana, misura prevista nella sorveglianza speciale a lui applicata. Il ricorrente deduceva: 1) violazione per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), sostenendo che l'offesa era di scarsa gravità e la condotta non abituale; 2) violazione per mancata concessione delle attenuanti generiche e per carenze nella motivazione sulla dosimetria della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto i motivi meramente ripetitivi dell'appello e privi di specificita, in quanto non si confrontavano con la motivazione di merito che aveva giudicato la condotta come espressione di grave disprezzo per le prescrizioni, priva di giustificazione e inserita in una personalita negativa con numerosi precedenti. Eseguito il rigetto, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    norma applicata in relazione alla violazione della misura di prevenzione per l'inosservanza della prescrizione

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    riferimento alla disciplina delle misure di prevenzione (sorveglianza speciale) e delle sanzioni per la loro violazione

  • art. 131-bis cod. pen.

    istituto della particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che non ricorrono i requisiti richiesti (gravità e abitualità), motivando l'esclusione con l'elevata offensività della condotta e l'assenza di giustificazioni

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ha motivato il diniego delle attenuanti richiamando la personalità negativa dell'imputato e la rilevanza dei precedenti

  • art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione (vizi di motivazione manifesti, illogicità, contraddittorietà); il ricorso è stato ritenuto privo di specificità e quindi inammissibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze della dichiarazione di inammissibilità: condanna alle spese e possibile irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    principio richiamato sul criterio per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende, salvo prova che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Per ottenere l'assoluzione per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis è necessario dimostrare concretamente sia il modesto disvalore del fatto sia l'assenza di abitualità; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere motivata con la personalità del reo e la gravità dei precedenti; il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi purché la scelta sia motivata e non contraddittoria.
  • In Cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a sollecitare una diversa valutazione del merito o della valutazione probatoria senza indicare vizi di motivazione manifesti, contraddittori o illogici.
  • Se la pena è fissata prossima al minimo edittale il giudice può fornire una motivazione sintetica sulla dosimetria richiamando criteri di adeguatezza; questa scelta è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
  • Nel giudizio su violazioni di misure di prevenzione i giudici tengono conto in modo pregnante del rispetto delle regole e dei precedenti del soggetto; la mancanza di giustificazioni materiali per l'inosservanza pesa sulla concessione di benefici.
  • Un ricorso infondato o privo di specificità può essere dichiarato inammissibile e comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; per evitarlo è opportuno contestare in modo puntuale vizi di motivazione manifesti o illegittimità di diritto.

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