Cassazione Penale, Sentenza n. 2457/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. il 24.6.2024 per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis), tentato omicidio pluriaggravato e reati connessi; tre censure principali: 1) contestazione della sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione mafiosa e dell'aggravante (si sostiene che il gruppo non sarebbe una articolazione reale di un clan storico e che mancherebbero forza intimidatrice e assoggettamento); 2) eccezione di inutilizzabilità dei profili genetici rilevati sui luoghi del tentato omicidio per violazione del contraddittorio e mancanza di esplicitazione metodologica; 3) vizio di motivazione e mancanza di valutazione delle esigenze cautelari e dell'idoneità di misure meno afflittive
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e per tentativo di sindacare il merito probatorio. Ha ritenuto che la valutazione degli elementi indiziari, delle intercettazioni e della riconducibilità del gruppo alla "Stidda" storica rientri nel giudizio di merito e non sia sindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità, non riscontrata. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato la genericità dell'eccezione sull'inutilizzabilità del DNA e ha osservato che, anche se viziata, l'analisi genetica avrebbe valore solo integrativo; inoltre l'ordinanza aveva indicato la metodologia adottata. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato la congruità della motivazione che riposa sulla presunzione prevista dall'art. 275 c.3 c.p.p. e sulle condotte concrete dell'imputato (pericolo di fuga, disponibilità di covi, programmazione dell'omicidio). Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, conferma della custodia cautelare (nessa remissione in libertà), condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte considera applicabile la fattispecie di associazione mafiosa anche in presenza di una articolazione attuale riconducibile a un clan storico ("Stidda"), valorizzando condotte, intercettazioni e sentenze passate in giudicato che attestano la persistenza del carattere intimidatorio, l'assoggettamento e l'omertà del gruppo
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamata a fondamento del limite della doglianza in Cassazione: il ricorso non può assimilarsi a una rivalutazione del merito probatorio e deve rispettare i limiti di specificità richiesti per l'impugnazione in sede di legittimità
art. 611 c.p.p. e art. 35 d.lgs. 30.12.2022 n.150
La trattazione del ricorso, essendo successiva al 30.6.2024, è avvenuta senza intervento delle parti con conclusioni scritte; la Corte ha operato secondo la disciplina processuale aggiornata
La Corte ha ritenuto correttamente applicata la presunzione rafforzata di pericolosità prevista dalla norma in materia di misure cautelari per delitti di particolare allarme (anche mafiosi) e ha valutato come non superati gli indici di gravità e pericolosità sociale dell'indagato
Base normativa per la condanna alle spese processuali e per l'ordine di versamento alla Cassa delle Ammende, applicata dalla Corte per la determinazione delle sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente
Massime di principio
- In Cassazione contro misure cautelari cautelari la Corte di legittimità non esercita un sindacato sul merito probatorio: le censure devono essere specifiche e mirare a vizi di diritto o a manifesta illogicità della motivazione, non a una rivalutazione dei fatti
- Quando il giudice di merito fonda la sussistenza dell'associazione mafiosa su un complesso probatorio che include intercettazioni e pronunce passate in giudicato, è necessario confrontarsi nel ricorso in modo puntuale e dettagliato con quegli elementi per incidere efficacemente
- Le eccezioni di inutilizzabilità di prove tecniche (es. profili genetici) devono indicare specificamente gli atti viziati, la natura della violazione e dimostrare la decisività della prova nel quadro indiziario; la mera asserzione generica è inammissibile
- Sulle esigenze cautelari rilevano elementi concreti (pericolosità recente, disponibilità di covi, condotte violente, pericolo di fuga); per ottenere misure meno afflittive occorre produrre elementi oggettivi e conclusivi che smentiscano la presunzione di pericolosità
- Le interpretazioni criptiche o metaforiche nelle intercettazioni sono questione di fatto e spettano al giudice di merito: la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta irragionevolezza o illogicità della interpretazione data
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