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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34576/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a precetto di rilascio di immobile: la parte intimata al rilascio sosteneva di avere acquistato per usucapione la porzione di bene oggetto dell'ordine di rilascio. Il tribunale rigettò l'opposizione; la corte d'appello confermò, ritenendo che la disponibilità dell'immobile derivasse da un contratto preliminare e configurasse detenzione, non possesso, in assenza di un atto di interversione del possesso. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso tale decisione. Successivamente l'erede della parte soccombente propose ricorso per revocazione contro l'ordinanza della Cassazione, deducendo: (1) che la precedente decisione avrebbe erroneamente applicato i principi sulla qualificazione del potere di fatto esercitato in forza di preliminare, senza considerare l'iter concreto della vicenda; (2) violazione dell'art. 2721 c.c. e omesso esame della questione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale in appello, che avrebbe potuto corroborare la prova del possesso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione perché tardivo. Ha ritenuto applicabile il termine lungo di sei mesi per proporre revocazione delle decisioni della Cassazione, decorrente dalla pubblicazione del provvedimento, in base alla disciplina introdotta dal D.L. n. 168/2016 conv. in L. n. 197/2016 e alla relativa disciplina transitoria, poiché la decisione impugnata era stata pubblicata il 5 febbraio 2019 e il ricorso per revocazione era stato notificato il 4 febbraio 2020, quindi oltre il termine semestrale. Ha inoltre precisato che la definizione in camera di consiglio era comunque possibile nonostante la diversa ragione di inammissibilità. Nulla sulle spese; disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    erronea e falsa applicazione delle norme

    richiamato come parametro del primo motivo del ricorso originario, non deciso nel merito nel presente giudizio di revocazione

  • art. 2721 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare il mancato esame della prova testimoniale

  • art. 391-bis c.p.c.

    la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione... La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento

    la Corte applica il termine lungo di sei mesi per la revocazione delle decisioni della Cassazione, nel regime novellato

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    richiamato per affermare la possibilità di definizione in camera di consiglio in caso di inammissibilità

  • art. 1-bis del D.L. 31 agosto 2016, n. 168

    ha introdotto la novella dell'art. 391-bis c.p.c. e la relativa disciplina transitoria

  • L. 25 ottobre 2016, n. 197

    legge di conversione del D.L. n. 168/2016, richiamata per la novella del termine di revocazione

  • art. 11 delle preleggi

    richiamato per l'applicazione temporale della nuova disciplina in assenza di diversa disposizione transitoria

  • art. 2 del D.L. 31 agosto 2016, n. 168

    richiamato per la disciplina transitoria applicabile ai ricorsi già depositati

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    la Corte dà atto del presupposto per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è soggetto, nel regime novellato, al termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, salvo diversa disciplina transitoria.
  • In assenza di una specifica disposizione transitoria, la disciplina del termine per la revocazione si applica secondo i criteri generali di irretroattività delle leggi di cui all'art. 11 delle preleggi.
  • La disponibilità del bene ottenuta in forza di un contratto preliminare, di regola, integra detenzione e non possesso, sicché non è sufficiente, di per sé, a fondare l'usucapione.
  • Per configurare l'interversione del possesso occorre un atto che presenti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità; la mera edificazione sul suolo non è necessariamente idonea a integrare tale interversione.
  • La mancata considerazione di prove testimoniali non può superare un vizio processuale che renda l'impugnazione comunque tardiva o inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossessoContratto preliminare
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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