Cassazione Civile, Ordinanza n. 18962/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda relativa a differenze per aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva non corrisposte per la campagna olearia 2003-2004, in relazione a recuperi di aiuti erogati in eccedenza nelle campagne 1998-1999 e 1999-2000. Il Giudice di pace aveva condannato AGEA al pagamento di euro 76,28; il Tribunale di Roma, in appello, aveva respinto l'impugnazione dell'agenzia. AGEA ricorre in cassazione con nove motivi: 1) omessa pronuncia sulla tardività/inammissibilità dell'eccezione di prescrizione ex art. 73 reg. CE 796/04 sollevata in primo grado, dedotta in appello solo in comparsa conclusionale; 2) omesso esame e/o violazione degli artt. 116 e 117 c.p.c. per non avere valorizzato la mancata comparizione personale della controparte disposta dal giudice; 3) violazione degli artt. 116 e 117 c.p.c. per non avere attribuito rilievo alle dichiarazioni rese da AGEA in interrogatorio libero; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere considerato la mancata contestazione del criterio di recupero; 5) violazione dell'art. 2033 c.c. perché la fattispecie andava qualificata come ripetizione di indebito, con conseguente onere probatorio in capo alla controparte; 6) violazione dell'art. 2697 c.c. per l'onere della prova; 7) omesso esame e/o violazione dell'art. 116 c.p.c. sulla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio e sulla pretesa necessità di ulteriori indagini; 8) nullità della sentenza/procedimento per avere imputato al CTU la mancata risposta a un quesito mai formulato; 9) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere posto interamente a carico di AGEA le spese di CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendolo nel complesso inammissibile per plurimi errori giuridici. Ha affermato, tra l'altro, che la dedotta tardività dell'eccezione di prescrizione, se non censurata con specifico motivo d'appello, resta sanata; che la mancata comparizione della parte e le dichiarazioni rese in interrogatorio libero sono apprezzamenti rimessi al prudente giudizio del merito e non sono sindacabili in cassazione; che il principio di non contestazione riguarda fatti storici e non criteri di calcolo; che chi agisce in ripetizione di indebito deve provare il pagamento e l'inesistenza della causa debendi; che le censure sulla CTU investono valutazioni di merito o questioni che avrebbero dovuto essere dedotte con specifico motivo di impugnazione; e che la liquidazione delle spese di consulenza tecnica rientra nell'art. 91 c.p.c. ed è sindacabile nei limiti della legittimità, non essendo censurabile l'omessa compensazione. È stata disposta la statuizione sulle spese nei termini di legge e il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per le preclusioni processuali nei procedimenti davanti al Giudice di pace.
La nullità della sentenza impugnata si converte in motivo di impugnazione e, se non dedotta con specifico motivo, resta sanata.
Le dichiarazioni rese in interrogatorio libero e la valutazione della CTU appartengono al prudente apprezzamento del giudice di merito e non sono liberamente riesaminabili in cassazione.
Richiamato in relazione all'interrogatorio libero, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.
Il principio di non contestazione opera sui fatti storici, non sui criteri di calcolo delle somme dovute.
In tema di ripetizione di indebito, l'attore deve provare il pagamento e l'inesistenza della causa debendi.
Conferma il riparto dell'onere della prova in capo a chi agisce in ripetizione di indebito.
La Corte lo richiama per dichiarare inammissibili censure manifestamente infondate o che presuppongono principi di diritto già consolidati.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio rientrano nelle spese di lite e seguono il criterio di soccombenza, salva eventuale compensazione.
L'omessa compensazione delle spese di CTU non è, di regola, sindacabile in cassazione.
art. 73 del Reg. CE 796/04
È menzionato come fondamento dell'eccezione di prescrizione, ma la Corte non affronta nel merito il contenuto della norma perché la censura è dichiarata inammissibile.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La nullità della sentenza o del procedimento che non sia dedotta con specifico motivo di impugnazione si sana e non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione.
- La mancata comparizione personale della parte e le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero sono elementi rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non integrano, di regola, vizi sindacabili in sede di legittimità.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati in causa e non si estende alle valutazioni tecniche o ai criteri di calcolo delle somme richieste.
- In tema di ripetizione di indebito, l'attore deve provare sia l'avvenuto pagamento sia l'inesistenza della causa debendi.
- Le censure alla consulenza tecnica d'ufficio sono inammissibili quando mirano a una rivalutazione del merito o quando investono questioni che avrebbero dovuto essere oggetto di specifico motivo di impugnazione.
- Le spese di consulenza tecnica d'ufficio seguono il regime delle spese di lite ex art. 91 c.p.c.; l'omessa compensazione non è normalmente censurabile in cassazione.
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