Cassazione Penale, Sentenza n. 26788/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la condanna per la realizzazione di un manufatto edilizio abusivo (in concorso: Galletta quale titolare dell'opera e Micali quale materiale esecutore) a mesi 6 di arresto ed euro 10.000 di ammenda, oltre a demolizione e rimessione in pristino. I motivi di cassazione erano due: (1) vizio nella determinazione della pena irrogata (contestata la metodologia di calcolo della continuazione e l'applicazione dell'aumento di pena), e (2) vizio di motivazione/insufficienza della prova in ordine alla partecipazione materiale di Micali alla realizzazione delle opere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi in parte fondati. Ha respinto il motivo relativo alla responsabilità penale di Micali, ritenendo sussistenti elementi idonei a dimostrare la sua partecipazione materiale (presenza sul cantiere, attività fattiva, rapporto con la titolare, dichiarazioni testimoniali valutate nel loro complesso). Ha invece accolto il motivo relativo al criterio di determinazione della pena: la Corte di appello aveva applicato l'aumento per continuazione in modo non corretto, estendendolo alla pena detentiva anche per il reato sub b) che, per legge, prevede solo pena pecuniaria. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per rideterminare la pena conformemente ai criteri indicati. Per il resto i ricorsi sono dichiarati inammissibili e la affermazione della responsabilità è resa irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44
Articolo richiamato come fattispecie principale: disciplina le opere edilizie in assenza del titolo autorizzativo. È stato considerato il capo a) della rubrica cui è stata ricondotta la pena base (con componente detentiva e pecuniaria) applicata ai ricorrenti.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 93, 94, 95
Norme relative agli obblighi di comunicazione e autorizzazione al Genio Civile e alle relative sanzioni: la fattispecie richiamata (capo b)) prevede, secondo la Corte, esclusivamente una pena pecuniaria; tale caratteristica è centrale nella valutazione della correttezza dell'applicazione dell'aumento per continuazione.
codice penale, art. 81, comma secondo (continuazione)
L'aumento per la continuazione non può essere applicato in modo da introdurre una forma di pena (es. detentiva) non prevista per il reato minore: la Corte ha censurato l'applicazione dell'aumento effettuata dalla Corte di appello che ha esteso l'aumento all'intero trattamento sanzionatorio anziché limitarne gli effetti in relazione alla natura delle pene previste per i reati concorrenti.
codice di procedura penale, art. 624
Richiamato per il principio che, ove la Cassazione annulli soltanto la parte sanzionatoria, l'accertamento della responsabilità penale resta definitivo; da ciò deriva l'irripetibilità della pronuncia sul punto e il rinvio al giudice di merito unicamente per la riformulazione della pena.
Massime di principio
- La ripetuta presenza di un soggetto sul cantiere, unita a elementi fattuali (attività svolta, rapporto di coniuge con il titolare, acquiescenza), può essere valutata come prova della partecipazione materiale alla realizzazione di opere abusive anche in assenza di testimoni che documentino ogni singolo atto.
- In Cassazione, per contestare un presunto travisamento della prova testimoniali è obbligatorio allegare la trascrizione integrale delle dichiarazioni contestate; l'allegazione parziale o l'assenza della trascrizione rende inammissibile la doglianza sul punto.
- L'aumento di pena per continuazione (art. 81 c.p.) va calcolato rispettando la natura delle singole pene previste per i reati coinvolti; non può essere usato per trasformare una pena pecuniaria esclusiva in una pena detentiva.
- Se la Corte di Cassazione annulla solo la parte relativa alla determinazione della pena, la responsabilità sostanziale degli imputati diventa definitiva e il giudice di merito è chiamato soltanto a ricalcolare la sanzione secondo i criteri indicati dalla Cassazione.
- In sede di cassazione non sono ammissibili mere ipotesi alternative che mirano a scalfire la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito (per esempio, l'affermazione che altri operai potevano essere presenti in altri giorni), se non corredate da elementi concreti e documentali.
- Il principio di stretta legalità impone che il trattamento sanzionatorio non ecceda quanto previsto dalla legge; i giudici di merito devono esplicitare il meccanismo logico-motivazionale con cui determinano la pena, specie quando applicano istituti complessi come la continuazione.
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