Cassazione Penale, Sentenza n. 40681/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Romano ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano del 22/04/2022 che lo aveva ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art.4 legge n.110/1975. La Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per presunta genericità e mancanza di specificità nelle critiche. Il ricorrente ha dedotto in Cassazione erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'atto di appello conteneva critiche specifiche sia sulla colpevolezza sia sul diniego della speciale causa di non punibilità ex art.131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che l'art.581 c.p.p. (nella versione post legge n.103/2017) richiede l'enunciazione specifica dei motivi ma che il controllo di ammissibilità deve limitarsi alla verifica formale della specificità delle critiche e non alla valutazione anticipata della loro fondatezza. Nel caso concreto la Corte d'Appello aveva effettuato un sindacato 'anticipato' sul merito, trasformando il controllo di ammissibilità in un esame di fondatezza. Pertanto la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per il prosieguo del giudizio d'appello.
Norme richiamate
Indica il delitto per il quale il Romano è stato ritenuto responsabile nella sentenza di primo grado; la norma è rilevante quale fatto-reato oggetto dell'appello
Riferimento alla speciale causa di non punibilità che il ricorrente aveva invocato; la Corte rileva che tale questione, essendo parte della critica, richiede una valutazione nel merito e non può essere esclusa preliminarmente per presunta genericità dell'impugnazione
art.581 cod.proc.pen. (versione post legge n.103/2017)
Stabilisce l'obbligo di enunciazione specifica dei motivi d'appello con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; tuttavia il relativo controllo di ammissibilità da parte del giudice deve limitarsi alla verifica formale della specificità e non può sostituirsi a un esame anticipato della fondatezza delle doglianze
Massime di principio
- Il controllo di ammissibilità dell'atto di appello (art.581 c.p.p.) verifica la specificità formale dei motivi e l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto, ma non può entrare nel merito delle doglianze.
- Se l'atto di appello contiene critiche concrete e commisurate ai punti motivati della sentenza impugnata, il giudice d'appello deve procedere alla trattazione nel merito e non dichiararne l'inammissibilità per generica formulazione.
- Il giudice che dichiara l'inammissibilità non può sostituire il sindacato di merito anticipando valutazioni sulla fondatezza delle censure, pena l'annullamento da parte della Cassazione.
- Questioni di fatto e di diritto rilevanti (es. contestazioni di colpevolezza o invocazione di cause di non punibilità) richiedono l'esame pieno nel procedimento d'appello se l'impugnazione presenta motivi specifici.
- In caso di illegittima declaratoria di inammissibilità fondata su un sindacato anticipato, la Cassazione può annullare l'atto impugnato e rinviare la causa al giudice d'appello per il prosieguo.
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