Cassazione Civile, Ordinanza n. 35039/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società cliente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo di consegna nei confronti della banca, con cui chiedeva la produzione degli estratti conto e dei riassunti scalari relativi a un conto corrente e a un conto sovvenzione, anche per periodi ultradecennali rispetto alla richiesta. La banca aveva eseguito solo parzialmente l'ordine, consegnando la documentazione riferita agli ultimi dieci anni, e poi aveva proposto opposizione, accolta dal tribunale. In appello la società insisteva per il diritto alla consegna integrale della documentazione, sostenendo: che la banca, avendo spontaneamente consegnato parte dei documenti e pagato le spese, avesse prestato acquiescenza; che la dichiarazione del 28 novembre 2006 fosse riferibile alla banca e vincolante; che la domanda riguardasse estratti conto, non documenti di singole operazioni; che il termine decennale non fosse applicabile o non lo fosse ai rapporti sorti prima del T.U.B.; che dovesse prevalere la disciplina del mandato e della buona fede, con obbligo della banca di conservare e consegnare anche oltre dieci anni. La Cassazione ha ritenuto infondato o inammissibile il primo motivo sull'acquiescenza, inammissibile il secondo per difetto di decisività e per critica di merito mascherata da vizio di legittimità, e ha respinto i motivi sulla consegna degli estratti ultradecennali affermando che la banca è tenuta alla conservazione e all'esibizione della documentazione solo entro il limite decennale previsto dall'art. 119 T.U.B., letto in coerenza con l'art. 2220 c.c., e che tale limite vale anche per i rapporti anteriori alla normativa speciale. Ne è seguita la conferma del rigetto della domanda della società cliente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società cliente. Ha escluso che la consegna parziale dei documenti e il pagamento delle spese da parte della banca integrassero acquiescenza al decreto ingiuntivo, poiché mancava un atto espressivo, preciso e univoco di rinuncia all'opposizione. Ha ritenuto poi che il diritto del correntista alla copia della documentazione bancaria sia sì riconosciuto, ma solo con riferimento alle operazioni dell'ultimo decennio, in applicazione dell'art. 119, comma 4, T.U.B. e del principio generale di conservazione documentale desumibile dall'art. 2220 c.c. Ha precisato che anche gli estratti conto possono rientrare nel perimetro della norma, ma sempre entro il limite temporale decennale. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La preclusione per doppia conforme non operava nel caso di specie perché il giudizio di appello era stato introdotto con citazione notificata prima dell'11 settembre 2012.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio deducibile riguarda l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non di questioni o argomentazioni; non può essere usato per rivalutare il merito.
L'acquiescenza alla sentenza richiede l'accettazione della decisione e può essere tacita solo se emergono atti assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare.
L'opposizione a decreto ingiuntivo non è esclusa dalla sola esecuzione spontanea, parziale e priva di rinuncia espressa al gravame.
Le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dall'ultima registrazione; il limite temporale esprime il principio generale di conservazione documentale anche per l'imprenditore bancario.
Il rifiuto di conservare indefinitamente la documentazione oltre il decennio non contrasta, di regola, con correttezza, poiché la banca non può essere gravata di un obbligo illimitato.
La violazione del dovere di buona fede può rilevare rispetto alla gestione della documentazione, ma solo nei limiti del dovere conservativo effettivamente esigibile.
La norma sul rendiconto del mandatario non prevale sulla disciplina speciale bancaria quanto alla consegna di copie documentali; il diritto al rendiconto non elimina il limite decennale della conservazione/esibizione.
Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese e entro novanta giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni; il termine è tassativo e si applica anche agli estratti conto.
La banca deve fornire periodicamente comunicazioni ed estratti conto; ciò è distinto dal diverso diritto del cliente di richiedere successivamente copie della documentazione.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della disciplina bancaria nei rapporti anteriori, ma la Corte ha ritenuto comunque operante il limite decennale.
Richiamato per l'irretroattività della disciplina speciale, ma senza incidere sul principio generale di conservazione documentale desumibile dall'art. 2220 c.c.
È richiamata come fonte trasfusa nel T.U.B.; la Corte nega che la sua anteriorità consenta di superare il limite decennale.
La soccombenza comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'acquiescenza alla decisione giudiziale non si presume dalla sola esecuzione spontanea, totale o parziale, della statuizione: servono atti univoci e incompatibili con la volontà di impugnare oppure una rinuncia espressa quando il gravame sia già proposto.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. concerne solo l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso; non consente di censurare la valutazione delle prove, le argomentazioni del giudice o di trasformare la legittimità in un terzo grado di merito.
- In materia di rapporti bancari, il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione contrattuale e delle operazioni compiute è riconosciuto, ma incontra il limite temporale decennale desumibile dall'art. 119 T.U.B. e dal principio generale di conservazione delle scritture contabili.
- L'art. 119, comma 4, T.U.B. si applica anche agli estratti conto, oltre che alla documentazione delle singole operazioni, purché riferiti al decennio anteriore alla richiesta.
- Il diritto del cliente di ottenere la documentazione bancaria è un diritto sostanziale di collaborazione e trasparenza, ma non comporta un obbligo della banca di conservare indefinitamente la documentazione oltre il termine decennale.
- La disciplina speciale bancaria non viene neutralizzata dal richiamo alla disciplina generale del mandato: il diritto al rendiconto non equivale a un diritto illimitato alla consegna di copie documentali oltre il periodo di conservazione legalmente previsto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35000/2022 del 29/11/2022
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35002/2022 del 29/11/2022
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35003/2022 del 29/11/2022
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35004/2022 del 29/11/2022
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35005/2022 del 29/11/2022
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35006/2022 del 29/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →