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Sentenza

Sentenza n. 84/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro n. 209 del 25 settembre 2024, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.

Giustizia amministrativa202500499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, n. 209 del 25 settembre 2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, n. 209 del 25 settembre 2024, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, pari a euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero a mettere a disposizione le relative somme. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 26 settembre 2024, non era stata appellata nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c. ed era quindi passata in giudicato. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che il Ministero avesse adempiuto. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha contestato il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'ottemperanza previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo era decorso e l'Amministrazione non aveva adempiuto. Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto ammissibile anche senza apposizione della formula esecutiva, non più necessaria a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia. In caso di persistente inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della competente Direzione generale; il commissario dovrà provvedere nei successivi 90 giorni, anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di soggetto interno all'Amministrazione debitrice. Il TAR ha inoltre applicato l'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo che, se il Ministero non adempirà entro il termine di 90 giorni, dovrà versare, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, una somma pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto. Il commissario dovrà calcolare d'ufficio la penalità e disporne il pagamento insieme al debito principale. Le spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure conseguenti.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione; la penalità può essere strutturata con funzione sia sollecitatoria sia sanzionatoria, prevedendo un termine di adempimento e l'applicazione economica in caso di suo superamento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme di denaro; disciplina anche il pagamento in conto sospeso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato nel quadro delle modifiche conseguenti alla riforma Cartabia e della non necessità della formula esecutiva ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della modifica operata dal d.lgs. n. 149/2022, la formula esecutiva non è più necessaria per l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza.

  • art. 327 c.p.c.

    Il mancato appello nel termine previsto ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, anche quando il titolo non rechi la formula esecutiva, non più necessaria a seguito della riforma Cartabia richiamata dal giudice.
  • Per l'ottemperanza a un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme da parte dello Stato, è necessario che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996; una volta decorso tale termine senza adempimento, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione del giudicato.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata con funzione prevalentemente sollecitatoria, assegnando un termine di adempimento con effetto liberatorio e prevedendo l'applicazione della sanzione economica qualora il termine sia superato.
  • La penalità di mora può essere commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto e calcolata d'ufficio dal commissario ad acta, con pagamento contestuale al debito principale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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