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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00910/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna in primo grado per detenzione di stupefacente a fini di spaccio, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di un anno di reclusione ed euro 1.800 di multa. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova del fine di spaccio, sostenendo che la sostanza era detenuta per uso personale. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena ex artt. 62-bis e 133 c.p.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata valorizza elementi fattuali incompatibili con la versione difensiva: servizio di osservazione, presenza di un acquirente con banconota da 50 euro, esposizione di tre confezioni di stupefacente sul tavolo di casa e rinvenimento di altre dieci confezioni di cocaina, per un totale idoneo a ricavare 24-25 dosi. Ritiene inoltre non illogica la motivazione sul trattamento sanzionatorio, che ha negato le attenuanti generiche tenendo conto dei numerosi precedenti dell'imputato, della natura della sostanza come droga "pesante" e della congruità della pena, comunque ben al di sotto della media edittale. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    fattispecie incriminatrice per la detenzione di stupefacente a fini di spaccio nella forma di lieve entità, confermata nei gradi di merito

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato dal ricorrente e valutato ai fini del diniego delle attenuanti generiche, confermato dalla Corte di merito sulla base del profilo personologico e del disvalore del fatto

  • art. 133 c.p.

    criteri di commisurazione della pena cui il giudice di merito deve attenersi; è sufficiente una motivazione sintetica se la pena è contenuta entro un range non eccentrico

  • art. 132 c.p.

    richiamato insieme all'art. 133 c.p. quale parametro della discrezionalità giudiziale nella graduazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    richiamata per escludere la sanzione economica solo quando il ricorso sia proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura sulla finalità di spaccio non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia fondato il giudizio su elementi fattuali specifici e tra loro convergenti, logicamente incompatibili con l'uso personale.
  • Ai fini della configurabilità della detenzione di stupefacente a fini di spaccio, il giudice può valorizzare elementi indiziari quali il contesto dell'arresto, la presenza di un acquirente, la disponibilità di contante, il numero delle confezioni e la loro idoneità a ricavare più dosi.
  • La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena è sufficiente quando dia conto, anche sinteticamente, dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., specie se la sanzione irrogata è contenuta e non si colloca in misura marcatamente superiore alla media edittale.
  • In cassazione è inammissibile la censura che mira soltanto a ottenere una diversa valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di arbitrio o di manifeste illogicità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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