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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26074/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto l'assegno per il nucleo familiare anche in relazione a familiari residenti all'estero. I giudici di merito avevano rigettato la domanda per difetto di prova del requisito reddituale, rilevando che l'interessato non aveva allegato in modo specifico la situazione reddituale propria e dei componenti del nucleo familiare e che i documenti prodotti (estratto contributivo, situazione anagrafica, conteggi di arretrati) non erano sufficienti, mancando documentazione reddituale come CUD o modello 730. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, violazione dell'art. 2 l. n. 153/1988, dell'art. 12 preleggi e della direttiva 2003/109/CE, sostenendo che non fosse necessaria un'autocertificazione dei redditi del nucleo familiare e che il requisito reddituale rilevasse solo per la quantificazione dell'assegno; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 421 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la corte d'appello non avesse autorizzato il deposito in appello della certificazione reddituale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha ribadito che l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 d.l. n. 69/1988, conv. in l. n. 153/1988, presuppone sia l'effettivo svolgimento di attività lavorativa sia il requisito reddituale del comma 10, e che tali condizioni devono essere provate dall'interessato. Ha inoltre escluso che l'onere di provare il requisito reddituale integri una discriminazione per il cittadino extracomunitario, trattandosi di onere probatorio imposto anche agli italiani e assolvibile con ogni mezzo idoneo. Nel caso concreto la corte territoriale aveva accertato l'assenza di specifiche allegazioni sul reddito e l'insufficienza dei documenti prodotti; tale valutazione di merito è stata ritenuta incensurabile in cassazione, fuori dai limiti del vizio motivazionale. Quanto al deposito in appello di documenti reddituali non prodotti in primo grado, la Corte ha precisato che esso è ammissibile solo se i fatti costitutivi siano stati previamente allegati e vi siano piste probatorie già emergenti dagli atti; presupposto che nella specie mancava. È stato infine ritenuto infondato il richiamo ai poteri istruttori officiosi ex art. 421 c.p.c., perché tali poteri presuppongono un'allegazione specifica del requisito reddituale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.l. n. 69/1988

    L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare richiede il concorso dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale, entrambi da provare a cura dell'interessato.

  • l. n. 153/1988

    La legge di conversione disciplina l'assegno per il nucleo familiare e non esclude l'onere di allegazione e prova del requisito reddituale.

  • art. 12 preleggi c.c.

    Richiamato insieme alla disciplina interna e unionale, senza che ne sia ricavata una lettura autonoma decisiva diversa da quella letterale e sistematica della norma sull'assegno.

  • direttiva 2003/109/CE

    La Corte ha escluso che la richiesta prova del reddito integri una discriminazione verso il cittadino extracomunitario.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata respinta perché non incideva sull'accertamento compiuto dalla corte territoriale circa l'assenza di allegazioni e prova.

  • art. 421 c.p.c.

    I poteri istruttori ufficiosi presuppongono comunque una specifica allegazione del requisito reddituale e non sopperiscono alla totale mancanza di tale allegazione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto all'assegno grava sull'interessato.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    La valutazione di insufficienza della prova compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il diritto all'assegno per il nucleo familiare richiede, come fatti costitutivi, sia lo svolgimento di attività lavorativa sia il superamento della soglia reddituale prevista dalla legge; entrambi devono essere specificamente allegati e provati dal richiedente.
  • L'onere di dimostrare il requisito reddituale non costituisce discriminazione nei confronti del cittadino extracomunitario quando lo stesso onere grava su tutti i richiedenti ed è assolto con qualsiasi mezzo di prova idoneo.
  • La produzione in appello di documenti non introdotti in primo grado è ammissibile solo se i fatti cui i documenti si riferiscono sono stati già specificamente allegati e se dal materiale probatorio già acquisito emergono elementi significativi che rendano quei documenti potenzialmente decisivi.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non possono supplire alla totale mancanza di allegazione del fatto costitutivo del diritto; essi operano solo entro un quadro fattuale già delineato dalle parti.
  • La valutazione di sufficienza della prova compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato, non come mera rivalutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MateriePensioniProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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