Cassazione Penale, Sentenza n. 18983/2022 del 13/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna (capo A) e la declaratoria di non doversi procedere per l'illecito amministrativo connesso (capo B). 1) Primo motivo (capo B): si censura l'interpretazione dell'art. 24 L. 689/1981; il ricorrente sostiene che il mancato pagamento della sanzione amministrativa non costituisce una "condizione di procedibilità" ma solo un presupposto fattuale che legittima la cognizione del giudice penale sull'illecito amministrativo; quindi il giudice penale avrebbe dovuto accertare e sanzionare l'illecito amministrativo collegato, non dichiararne l'improcedibilità, e in mancanza prendere atto della genericità della contestazione e assolvere. 2) Secondo motivo (capo A): si deduce che il reato previsto dall'art. 181 co.1 D.lgs. 42/2004 presuppone l'accertamento di una violazione amministrativa (mancata autorizzazione paesaggistica); essendo stato dichiarato non procedibile l'illecito amministrativo al capo B, mancherebbe il presupposto dell'accertamento amministrativo e quindi il fatto penalmente contestato sarebbe insussistente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: inammissibile per carenza di concreto interesse ad impugnare (art. 568 co.4 c.p.p.), sicché il ricorrente non ha dimostrato un vantaggio pratico che avrebbe conseguito con l'accoglimento del ricorso rispetto alla statuizione impugnata. Secondo motivo: manifestamente infondato; la Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata dell'art. 24 L. 689/1981 secondo cui, in presenza di connessione oggettiva tra reato e illecito amministrativo presupposto, il giudice penale è competente a decidere anche sull'illecito amministrativo e ad applicare la sanzione; nel caso concreto i giudici del merito hanno accertato che il taglio non era riconoscibile come "culturale" ai sensi della normativa regionale (superamento della percentuale di prelievo consentita), quindi era necessaria l'autorizzazione e la fattispecie penale è stata correttamente ritenuta integrata. Conseguenze: il ricorso è respinto, il condannato rimane sottoposto alla pena (ai fini del cassazione la condanna di merito non è stata annullata), è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale richiamata).
Norme richiamate
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.
La norma attribuisce al giudice penale, in presenza di connessione oggettiva tra reato e illecito amministrativo, la competenza a decidere anche sull'illecito amministrativo e ad irrogare la relativa sanzione; la competenza cessa solo se il procedimento penale si chiude per estinzione o per difetto di una condizione di procedibilità.
art. 181 comma 1 del d.lgs. n. 42 del 2004
Sanziona il taglio boschivo effettuato senza le necessarie autorizzazioni paesaggistiche; la configurabilità del reato può dipendere dall'accertamento dell'illecito amministrativo presupposto.
Definisce la nozione di interventi "culturali" esenti da autorizzazione paesaggistica se conformi alla disciplina vigente; il riconoscimento dell'eccezione dipende dall'accertamento del rispetto delle norme tecniche.
Stabilisce la necessità dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi che incidono sul paesaggio, salvo eccezioni previste dalla legge.
L.R. Toscana n. 39/2000, art. 47-bis comma 3 lett. e)
Individua le condizioni per l'esclusione del carattere 'culturale' dei tagli; nel caso concreto è stato accertato il superamento della percentuale di prelievo consentita, fatto che esclude la qualifica di taglio culturale.
art. 6 d.lgs. n. 227/2001 comma 4
Prevede che i tagli eseguiti in conformità alla norma e alla disciplina regionale siano considerati 'culturali' ai fini dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004; quindi la qualificazione come 'culturale' dipende dalla conformità normativa regionale.
art. 30 comma 6 lett. a), comma 7 e 10 del regolamento forestale della Toscana
Norme tecniche regionali che fissano limiti e modalità dei tagli boschivi; la loro violazione (es. percentuali di prelievo oltre i limiti) è stata valutata come elemento decisivo per escludere la natura 'culturale' del taglio.
art. 568 comma 4 cod. proc. pen.
Richiede l'esistenza di un interesse concreto ad impugnare da parte di chi esercita l'impugnazione; impedisce impugnazioni volte solo alla rettificazione teorica di decisioni senza vantaggio pratico per l'impugnante.
Disciplina la condanna alle spese processuali in Cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto assente colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ma ha comunque disposto il versamento equitativo.
Massime di principio
- Se un reato penale dipende dall'accertamento di un illecito amministrativo, il giudice penale è competente a decidere anche sull'illecito amministrativo (art. 24 L. 689/1981) quando sussiste una connessione oggettiva fra i fatti.
- L'assenza di pagamento della sanzione amministrativa costituisce il presupposto per l'esercizio della competenza del giudice penale ma non sempre va intesa come una 'condizione di procedibilità' che impedisca aprioristicamente l'accertamento penale: la competenza penale cessa solo se il procedimento penale si chiude per estinzione o per difetto di una condizione di procedibilità.
- In Cassazione l'impugnante deve dimostrare un interesse concreto e un vantaggio pratico conseguibile dall'accoglimento del ricorso; non è ammesso ricorrere solo per questioni teoriche o formali.
- Le valutazioni tecniche e di fatto compiute dai giudici di merito (es. percentuali di prelievo, conformità alle norme regionali) sono difficilmente rimesse in discussione in Cassazione salvo vizi di diritto o manifeste illogicità; per le contestazioni normative è cruciale dimostrare errore di diritto o vizio motivazionale.
- Nei procedimenti relativi a interventi forestali/paesaggistici è necessario verificare la normativa regionale e i regolamenti tecnici (es. L.R. 39/2000, regolamento forestale) per stabilire se un intervento rientra nelle eccezioni (taglio 'culturale') o richiede preventiva autorizzazione paesaggistica.
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