Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 39/2000

Legge forestale della Toscana.

Normativa regionaleL.R. Toscana 39/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge unifica e coordina la normativa forestale toscana: definisce bosco e area forestale, programma gli interventi pubblici, regola gestione del patrimonio agricolo-forestale, tagli e trasformazioni, vincolo idrogeologico, prevenzione incendi, materiale forestale di propagazione, sanzioni e regimi transitori. Molte disposizioni richiamano regolamenti e piani, alcuni con validità temporanea o quinquennale/decennale.

Disciplina forestale della Toscana

Disciplina forestale della Toscana

La legge detta il quadro organico della materia forestale per la Regione Toscana, coordinando tutela, gestione produttiva, prevenzione del dissesto, antincendio e valorizzazione economico-sociale dei boschi. La disciplina opera esclusivamente nel territorio toscano e si intreccia con piani, regolamenti e funzioni amministrative attribuite a Regione, unioni di comuni, Città metropolitana di Firenze, comuni ed enti parco.

Oggetto, principi e finalità

La legge unifica e modifica la normativa regionale forestale nel rispetto dei principi statali su boschi, territori montani, vincolo idrogeologico, difesa del suolo e tutela ambientale. Mira alla conservazione e valorizzazione dei boschi pubblici e privati, allo sviluppo sostenibile, alla biodiversità, alla tutela delle risorse genetiche autoctone, alla gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, alla disciplina degli incendi boschivi, del materiale forestale di propagazione e dell’amministrazione del patrimonio agricolo-forestale.

Definizioni e ambito di applicazione

È bosco ogni area non inferiore a 2.000 mq e larga più di 20 metri, con vegetazione forestale spontanea o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con densità minima di 500 piante/ha oppure copertura del suolo almeno del 20%. Sono inclusi castagneti da frutto e sugherete. Non contano i confini di proprietà; la continuità non si interrompe per infrastrutture interne di dimensioni ridotte. Sono assimilate a bosco le formazioni arbustive con copertura almeno del 40%. Sono esclusi parchi urbani, giardini, orti botanici, vivai, arboricoltura da legno, noceti, noccioleti specializzati e colture specializzate soggette a pratiche agronomiche, nonché aree agricole o a pascolo abbandonate da meno di 15 anni. Boschi e aree assimilate, insieme ad altri elementi forestali e agli impianti di arboricoltura da legno, costituiscono l’area forestale.

Programmazione forestale e pianificazione territoriale

La programmazione regionale si fonda sul Piano forestale regionale, attuazione del PRS. Il piano descrive il patrimonio forestale, ripartisce il territorio forestale in aree omogenee, definisce obiettivi strategici, indirizzi per la filiera foresta-legno, per il patrimonio agricolo-forestale, per la prevenzione incendi, per i prodotti non legnosi, per gli interventi pubblici e per i finanziamenti. Indica anche modalità di rendicontazione, monitoraggio, inventari e attività di qualificazione e comunicazione. Il piano dura 5 anni dalla sua entrata in vigore ed è soggetto ad aggiornamento e revisione.

Sono previsti anche i Piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT), strumenti di pianificazione per individuare, mantenere e valorizzare le risorse silvo-pastorali e coordinare la loro tutela e gestione attiva. Sono approvati dalla Giunta regionale e aggiornati almeno ogni 15 anni.

Inventari forestali e sistemi informativi

La Regione cura l’Inventario forestale della Toscana, di carattere permanente e aggiornato periodicamente, per conoscere e divulgare le risorse forestali. Per le procedure amministrative si usa il SIGAF, inserito nel sistema informativo agricoltura regionale e nell’anagrafe delle aziende agricole. Gli enti competenti redigono inoltre inventari forestali speciali, con modalità, obiettivi e fonti di finanziamento stabiliti dalla Giunta regionale.

Per le rilevazioni inventariali, i comuni informano la popolazione, consentono l’accesso alle aree pubbliche e private previa comunicazione almeno 30 giorni prima, e riconoscono gli indennizzi per eventuali danni a piante o beni. I dati rilevati hanno uso esclusivo e non possono essere riferiti alla singola proprietà senza autorizzazione.

Enti competenti e riparto delle funzioni

Le funzioni amministrative sono attribuite, salvo eccezioni, alle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, alla Città metropolitana di Firenze e alle unioni di comuni di cui all’allegato D bis della l.r. 22/2015. Alcune funzioni specifiche spettano alle unioni di comuni e alla Città metropolitana, altre ai comuni. La disciplina si fonda su semplificazione e trasparenza.

Interventi pubblici forestali e promozione della selvicoltura

Gli interventi pubblici forestali comprendono rimboschimenti, sistemazioni idraulico-forestali, cure colturali, miglioramento di boschi degradati o danneggiati, conversioni e trasformazioni per maggiore stabilità biologica, boschi periurbani e sociali, cura dei boschi pubblici, rinaturalizzazione, prevenzione incendi, pronto intervento in caso di calamità, viabilità forestale e produzione di MFP.

Gli enti competenti presentano ogni anno, entro il 31 dicembre, la proposta di piano annuale degli interventi per l’annualità successiva; la Giunta regionale lo approva entro il 31 gennaio e quantifica le risorse. In caso di gravi processi di degrado o ragioni di pubblica utilità o incolumità, la Regione può richiedere l’adeguamento del piano in corso d’anno. Il finanziamento avviene con i proventi della gestione e con le risorse della programmazione regionale; la liquidazione avviene per stati di avanzamento, con attenzione a cronoprogrammi, obiettivi di gestione e penalità per ritardi.

Convenzioni e affidamenti per gli interventi

Per interventi fino a 50.000 euro, e per lavori e servizi fino a 300.000 euro, la legge prevede affidamenti prioritari rispettivamente a imprenditori agricoli e a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, nel rispetto di requisiti, limiti annuali e criteri di vicinanza territoriale. Ulteriori interventi possono essere affidati anche alle imprese iscritte all’albo regionale, incluse attività di verde pubblico e privato, difesa colture, miglioramento fondiario e ingegneria naturalistica.

Albo delle imprese e elenco delle ditte boschive

È istituito l’albo regionale delle imprese agricolo-forestali, articolato per categorie e sezioni. L’iscrizione richiede, tra l’altro, iscrizione al registro imprese, assenza di cause di esclusione, almeno un addetto stabile con competenze forestali, numero minimo di dipendenti, mezzi adeguati e requisiti di affidabilità. La Giunta regionale ne disciplina iscrizione, sospensione, cancellazione e aggiornamento.

È inoltre istituito l’elenco regionale delle ditte boschive, utilizzato tramite SIGAF, con sezione dedicata alle imprese che operano nelle comunità del bosco.

Formazione professionale degli operatori forestali

La Regione promuove formazione e aggiornamento degli operatori forestali per migliorare professionalità, sicurezza sul lavoro, tutela ambientale e occupazione. Per le attività del titolo V, capo I, gli operatori devono possedere competenze attestate da corso obbligatorio con esame finale; l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2028. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della l.r. 49/2025 la Giunta approva gli indirizzi per la formazione obbligatoria e per il riconoscimento di crediti e titoli pregressi.

Gestione attiva del bosco, comunità del bosco e forme associate

La Regione promuove la gestione attiva del bosco, cioè l’insieme di azioni selvicolturali che consente uso e conservazione delle foreste mantenendo biodiversità, produttività, rinnovazione e vitalità. Le leve principali sono le comunità del bosco, le forme di gestione associata e la foresta modello.

Le comunità del bosco sono insiemi di soggetti pubblici e privati che, d’accordo, gestiscono attivamente aree boschive; operano mediante una sezione dedicata nel sistema informativo regionale. Gli interventi delle comunità richiedono l’approvazione di uno strumento di pianificazione. Le forme associate e, in casi eccezionali, i consorzi forestali coattivi, sono promossi dagli enti competenti.

Misure di incentivazione e soggetti beneficiari

La Regione può incentivare interventi per nuovi boschi, ricostituzione di boschi degradati, difesa dagli incendi, difesa fitosanitaria, castagneti da frutto, sugherete, boschi periurbani, siepi, arboricoltura da legno, cure colturali, conversioni, tutela alberi monumentali, sistemazioni idraulico-forestali, rinaturalizzazione, piani di gestione, viabilità forestale, meccanizzazione, raccolta e prima trasformazione dei prodotti forestali.

Beneficiari possibili sono proprietari e possessori dei terreni, imprenditori agricoli professionali, imprese e consorzi iscritti all’albo, coltivatori diretti e cooperative, consorzi e associazioni forestali, volontariato, associazioni ambientaliste e ONLUS, enti locali e pubblici, ASBUC. I soggetti possono coordinarsi con convenzioni, contratti e altri atti.

Ecocertificazione e crediti ambientali

L’ecocertificazione forestale può essere inclusa tra gli interventi incentivati e deve essere rilasciata da organismo indipendente accreditato. Gli enti competenti e gli enti parco promuovono i progetti di certificazione. È altresì promosso il mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio, anche generati da imboschimenti e gestione sostenibile.

Patrimonio agricolo-forestale regionale: beni, alienazioni, affidamenti e concessioni

Il patrimonio agricolo-forestale regionale comprende beni trasferiti dallo Stato e altri beni acquistati, espropriati o comunque pervenuti alla Regione. La gestione ottimale e la valorizzazione sono coordinate da Terre regionali toscane.

I beni immobili sono inalienabili, salvo i casi in cui non siano più utilizzabili o necessari ai fini forestali o quando la cessione sia finalizzata a valorizzazione pubblica con finalità sociali, culturali ed economiche. I proventi delle alienazioni sono reinvestiti nel patrimonio agricolo-forestale, con ripartizione tra ente territoriale interessato e Regione secondo le percentuali stabilite dalla programmazione. Sono possibili acquisti ed espropri per costituire o ampliare complessi agricolo-forestali.

Beni di Stato, di altri enti pubblici o privati possono essere affidati alla Regione tramite convenzione. Le concessioni temporanee sono rilasciate in conformità ai piani di gestione, specificando uso, durata, canone e oneri tributari. Le concessioni che mutano la destinazione d’uso devono essere previste dal piano o autorizzate dalla Giunta.

Complessi agricolo-forestali, gestione e piani di gestione

L’amministrazione del patrimonio agricolo-forestale avviene per complessi omogenei. La competenza gestionale è delle unioni di comuni e dei comuni nei rispettivi territori; la Giunta può affidare la gestione a soggetti pubblici diversi o revocarla se non conforme agli indirizzi regionali, con affidamento a Terre regionali toscane.

I piani di gestione hanno durata minima decennale e disciplinano coltura e assestamento dei boschi, ripresa legnosa, uso dei terreni non boscati, assestamento faunistico, uso dei fabbricati, conservazione attiva e utilizzazioni. L’ente gestore adotta il piano previa acquisizione di tutti i pareri e lo presenta a Terre regionali toscane, che esprime parere vincolante prima dell’approvazione regionale. Fino all’approvazione del piano o per interventi straordinari, i tagli e gli altri interventi sono autorizzati dalla struttura regionale competente con parere vincolante di Terre regionali toscane.

Per il patrimonio degli enti pubblici diversi dalla Regione, i piani di gestione hanno durata minima decennale e prevedono, tra l’altro, ripresa legnosa, uso dei pascoli, prodotti non legnosi e quota di utili reinvestita. Nei casi di esercizio provvisorio, la quota di reinvestimento non può scendere sotto il 30%.

Beni collettivi e usi civici

I boschi di originaria proprietà dei residenti di un Comune o di una comunità autonoma costituiscono beni collettivi o civici. La Regione redige l’inventario dei beni collettivi silvo-pastorali e lo pubblica per ciascun Comune. L’amministrazione è affidata autonomamente agli ASBUC o ad altri organismi di gestione; in mancanza, provvede il Comune con bilancio separato.

Vincolo idrogeologico, paesaggistico e trasformazione del bosco

Tutti i territori coperti da boschi sono soggetti a vincolo idrogeologico e paesaggistico. I cambiamenti di destinazione d’uso, le trasformazioni del bosco e gli imboschimenti sono soggetti a VIA nei casi previsti dalla normativa regionale sulla valutazione ambientale.

Per i territori non boscati sono sottoposti a vincolo anche i terreni ricompresi nelle zone determinate dal RDL 3267/1923. Le variazioni delle zone vincolate sono proposte dagli enti competenti, pubblicate per 60 giorni, adottate definitivamente, trasmesse alla Giunta e approvate dal Consiglio regionale.

La trasformazione del bosco è eccezionale e richiede autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e paesaggistico. La competenza autorizzatoria si ripartisce tra enti competenti e comuni a seconda della tipologia di intervento. Il regolamento forestale individua casi di silenzio-assenso, dichiarazione di inizio lavori e interventi eseguibili senza autorizzazione. Le procedure semplificate riguardano interventi che non determinano trasformazioni permanenti, rilevanti movimenti di terreno o rischi di dissesto. Per alcuni interventi è possibile l’autorizzazione paesaggistica acquisita d’ufficio dal comune.

La trasformazione dei terreni rimboschiti con finanziamento pubblico è vietata per 20 anni, salvo eccezioni, e lo è anche la trasformazione dei boschi distrutti dal fuoco. La trasformazione di boschi superiori a 2.000 mq deve essere compensata con rimboschimento di pari superficie; in mancanza di terreni, si versa il costo presunto del rimboschimento. Per trasformazioni superiori a 5 ettari la Regione può dettare prescrizioni ulteriori. Non si applica il rimboschimento compensativo ad alcune trasformazioni di paesaggi agrari e pastorali di interesse storico e alle aree assimilate a bosco previste dalla legge.

Tagli boschivi, conversioni, opere connesse e deroghe

Il taglio del bosco è disciplinato dal regolamento forestale e, di regola, è soggetto ad autorizzazione; in alcuni casi basta una dichiarazione preventiva almeno 20 giorni prima. Sono previsti limiti annuali per i tagli che superano il 70% di scopertura del suolo, determinati per bacino idrografico. Il taglio raso delle fustaie è vietato salvo casi regolamentari.

Sono individuati i tagli che richiedono solo dichiarazione: alcuni tagli nei cedui a raso o a sterzo, diradamenti, avviamento all’alto fusto, tagli fitosanitari entro il 30% di prelievo, tagli previsti da piani approvati. I tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono superare 3.000 mq per proprietà e anno, sono per autoconsumo e vietano la commercializzazione. Per i tagli superiori a 3.000 mq e i relativi esboschi operano imprese iscritte all’elenco delle ditte boschive; per gli IAP e i coltivatori diretti su terreni propri o posseduti da almeno cinque anni opera una deroga.

Le imprese devono garantire la riconoscibilità del personale con tesserino di identificazione, nel quale è indicata la formazione obbligatoria svolta.

Le conversioni del bosco sono vietate: in particolare è vietata la conversione di boschi d’alto fusto in cedui, dei cedui composti in cedui semplici e la sostituzione di specie autoctone con esotiche, salvo autorizzazioni per motivi fitosanitari, idrogeologici o di ricerca. Gli enti competenti possono anche imporre tali conversioni per motivi fitosanitari.

Boschi speciali, vetusti, piante non comprese nei boschi e flora spontanea

Sono considerati boschi in situazioni speciali quelli con specifiche funzioni ambientali e paesaggistiche, come quelli su terreni instabili, in forte pendenza, su crinali o in fascia costiera o lungo i corsi d’acqua. Per essi gli enti competenti individuano elenchi e prescrizioni particolari.

La legge introduce anche la categoria dei boschi vetusti, superfici boscate con specie autoctone spontanee, biodiversità caratteristica e assenza di disturbi per almeno 60 anni; le procedure di riconoscimento sono definite dalla Giunta regionale.

Il regolamento forestale tutela le piante forestali isolate, a gruppi, a filari o in siepi fuori dai centri urbani e le formazioni forestali sotto soglia dimensionale; può richiedere autorizzazione o dichiarazione per il taglio.

Pascolo, sradicamento, prodotti secondari e alberi di Natale

Nei boschi sono consentiti il pascolo e l’allevamento di selvaggina ungulata, ma il regolamento forestale e gli enti competenti possono imporre limiti, divieti e carichi massimi. È vietato lo sradicamento di piante forestali e ceppaie vive nei boschi e nei terreni vincolati, salvo necessità connesse a opere autorizzate o casi previsti dal regolamento.

I prodotti secondari del bosco comprendono funghi, fragole, lamponi, mirtilli, more, bacche di ginepro, asparagi selvatici e muschi. La raccolta è regolata dalla normativa speciale per i funghi e dal resto della disciplina forestale per gli altri prodotti. La raccolta per commercio può essere autorizzata anche in deroga ai limiti quantitativi; è vietata nelle aree rimboschite da meno di cinque anni, salvo il proprietario o possessore.

Per gli alberi di Natale, la produzione e vendita di conifere da vivaio seguono la normativa vivaistica; il trasporto e la commercializzazione di conifere provenienti da selvicoltura richiedono attestato di provenienza e contrassegno, mentre è vietato il trasporto di piante con apparato radicale non provenienti da vivai.

Arboricoltura da legno e piani di coltura

L’arboricoltura da legno riguarda impianti su terreni non boscati destinati alla produzione intensiva di legno e non vincola la destinazione a bosco. Chi realizza o estirpa l’impianto deve presentare una dichiarazione; restano ferme le autorizzazioni necessarie per vincolo idrogeologico e polizia delle acque. Gli enti competenti redigono l’inventario degli impianti.

I boschi costituiti, migliorati, ricostituiti o assoggettati a conversione o sostituzione di specie con contributo pubblico devono essere gestiti secondo un piano di coltura, approvato entro 90 giorni e valido fino a 10 anni, eventualmente modificabile. Il piano può prevedere deroghe al regolamento forestale.

Piani forestali, tagli e opere connesse

Il taglio del bosco può essere eseguito sulla base di piani di gestione minimi decennali o di piani pluriennali dei tagli di durata minima quinquennale. I piani di taglio e i piani di gestione, salvo quello del patrimonio agricolo-forestale regionale, sono approvati dagli enti competenti. Il piano dei tagli è obbligatorio per superfici accorpate di bosco superiori a 100 ettari, con esclusioni per alcuni tagli minori o colturali.

Le opere connesse al taglio comprendono strade e piste forestali, piste temporanee d’esbosco, sentieri o mulattiere, condotte o canali temporanei e piazzali temporanei, con disciplina tecnica del regolamento forestale. Per tali opere può essere richiesta autorizzazione o dichiarazione; in caso di ripristino finale possono essere richieste garanzie finanziarie.

Prevenzione, lotta e pianificazione antincendi boschivi

L’attività AIB comprende previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il piano operativo AIB, pluriennale, definisce organizzazione e coordinamento, indici di pericolosità e rischio, classi di rischio comunali, interventi e attività di prevenzione e spegnimento, competenze operative, uso del volontariato, informazione, addestramento, finanziamento dei soggetti e ulteriori procedure. Contiene una sezione per le aree naturali protette regionali e, dal 2025, anche i programmi operativi territoriali annuali AIB e i piani AIB locali.

I comuni istituiscono squadre AIB, assicurano servizi logistici, disponibilità di mezzi e diffusione delle informazioni sui periodi a rischio. Possono contribuire alla direzione delle operazioni e ai COP AIB. La Regione coordina tramite SOUP, coordinatori di sala, direttori delle operazioni e altri soggetti, può avvalersi del volontariato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e istituisce un sistema di addestramento e qualificazione.

I piani specifici di prevenzione AIB, approvati dalla Giunta nelle aree individuate dal piano operativo, hanno durata minima decennale e prevedono interventi colturali straordinari e opere antincendio. La loro realizzazione è qualificata come intervento pubblico forestale; in caso di inadempimento alle prescrizioni di coltivazione e utilizzazione, si applica una sanzione e gli enti possono intervenire in sostituzione del proprietario o possessore.

Catasto e banca dati delle aree percorse dal fuoco

I comuni censiscono in un catasto i boschi percorsi dal fuoco e, entro 50 metri, i soli pascoli percorsi dal fuoco. Gli elenchi sono pubblicati per 30 giorni, poi approvati entro i successivi 60 giorni e aggiornati con la cancellazione delle prescrizioni a scadenza. I rilievi servono anche per il quadro conoscitivo urbanistico. I comuni censiscono annualmente gli incendi dell’annualità precedente; se non provvedono, la Regione esercita il potere sostitutivo.

È inoltre istituita sul SIGAF la banca dati delle aree percorse dal fuoco.

Divieti e conseguenze degli incendi boschivi

Nei boschi percorsi da incendio è vietato il pascolo per 10 anni, l’attività venatoria per 5 anni se la superficie bruciata supera 1 ettaro e, per 3 anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. Nei boschi percorsi dal fuoco e nella fascia di 50 metri dai soli pascoli percorsi dal fuoco è vietata per 15 anni ogni trasformazione del bosco in altra coltura e per 20 anni la realizzazione di edifici e infrastrutture destinate a insediamenti civili o produttivi, salve opere pubbliche, opere AIB e strumenti urbanistici approvati prima dell’incendio. Per 5 anni sono vietati rimboschimenti e ingegneria ambientale finanziati con risorse pubbliche, salvo specifiche autorizzazioni per dissesto o urgenti valori ambientali o paesaggistici.

Materiale forestale di propagazione

La disciplina sul MFP si applica alle specie dell’allegato D destinate a imboschimento, rimboschimento e arboricoltura da legno. Non si applica al materiale destinato all’esportazione verso paesi terzi o a materiale non destinato a tali interventi, che deve recare etichettature specifiche. Il MFP è soggetto a controllo di provenienza o identità clonale, con certificato principale d’identità rilasciato dagli enti competenti.

Il Libro regionale dei boschi da seme raccoglie boschi, arboreti e piante idonei alla produzione di MFP; la Giunta ne stabilisce requisiti, compila e aggiorna il libro, promuove l’iscrizione e approva disciplinari di gestione. La produzione e vendita del MFP richiedono autorizzazione; sono previsti registri di carico e scarico, comunicazioni annuali e un registro dei soggetti autorizzati. Durante produzione, movimentazione e commercializzazione il materiale deve essere identificato e separato in partite omogenee. L’importazione segue le regole fitosanitarie e il d.lgs. 386/2003.

Vigilanza, sanzioni e ripristino

La vigilanza è affidata ai soggetti con poteri di accertamento delle sanzioni amministrative. Le violazioni sono registrate nel SIGAF. La competenza all’irrogazione delle sanzioni spetta, di regola, agli enti competenti; per alcune violazioni in materia di trasformazione dei boschi ai sensi dell’art. 42, comma 5, la competenza è dei comuni. I proventi delle sanzioni sono destinati agli interventi forestali programmati.

Le sanzioni sono graduated in base alla tipologia di violazione: trasformazioni abusive, opere o movimenti di terreno senza autorizzazione, tagli abusivi, mancato ripristino, violazioni del tesserino identificativo, uso di imprese non iscritte, raccolta indebita di prodotti secondari, violazioni sul pascolo, sugheti e castagneti, alberi di Natale, e infrazioni sul MFP. Le violazioni nei boschi in situazione speciale comportano raddoppio delle sanzioni. Sono previste anche sanzioni aggiuntive per i danni ai boschi, calcolate sul valore di mercato o del danno, con maggiorazione del 25% per trasformazione del bosco o difformità sostanziale. L’ente può prescrivere ripristino, consolidamento o adeguamento; in caso di inottemperanza può eseguire i lavori in danno e chiedere il deposito delle somme necessarie, anche mediante occupazione temporanea senza indennizzo. È possibile la sanatoria se le opere non pregiudicano l’assetto idrogeologico e rispettano legge, regolamento e pianificazione.

Disposizioni finanziarie e transitorie

Le risorse per attuare la legge sono definite nel PRAF in coerenza con il bilancio e con la programmazione forestale. In via transitoria, fino alla redazione dell’Inventario forestale della Toscana vale quello precedente; fino all’approvazione del Piano forestale restano in vigore le disposizioni del piano regionale agricolo forestale 2012-2015 per il settore forestale, salvo piani di gestione, piani dei tagli, piani di coltura e piano AIB vigenti fino a scadenza. Restano transitoriamente validi l’albo regionale preesistente e varie autorizzazioni/licenze già rilasciate. Diverse disposizioni sono state abrogate nel tempo, ma la disciplina di fondo resta quella ora consolidata della legge forestale toscana.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.