Cassazione Penale, Sentenza n. 18981/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal GIP di Reggio Emilia per il reato previsto dall'art. 186-bis, comma 3, secondo periodo, C.d.S., censurando la revoca della patente di guida. Il motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 186-bis, comma 5, C.d.S., per aver il Giudice disposto la revoca senza che ricorressero i presupposti legali, e violazione dell'art. 1 L. 698/1981.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Ha ritenuto erronea l'applicazione dell'art. 186-bis, comma 5, d.lgs. 285/1992 perché la revoca è prevista solo per i conducenti indicati alla lettera d) dell'art. 186-bis in caso di tasso alcolemico >1,5 g/l o, per gli altri conducenti, in caso di recidiva nel triennio. Nel caso di specie l'imputato non rientrava nella lettera d) e non era recidivo (incensurato); pertanto il GIP avrebbe dovuto disporre la sospensione della patente ai sensi degli artt. 186, comma 2, lett. c) e 186-bis, comma 3, C.d.S. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla revoca della patente; gli atti sono trasmessi al Tribunale di Reggio Emilia per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
Norme richiamate
art. 186-bis, comma 3, secondo periodo, Codice della Strada
Norma utilizzata per la condanna penale per guida in stato di ebbrezza; la Corte distingue tra la sanzione penale e le conseguenti sanzioni amministrative accessorie, rinviando l'applicazione della sanzione amministrativa corretta (sospensione) al giudice di merito.
art. 186-bis, comma 5, d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
La Corte interpreta la norma come prevedente la revoca della patente solo per i conducenti indicati alla lettera d) dell'art. 186-bis quando il tasso alcolemico supera 1,5 g/l, oppure per gli altri conducenti soltanto in caso di recidiva nel triennio; l'applicazione della revoca senza tali presupposti è illegittima.
art. 186, comma 2, lett. c), Codice della Strada
Richiamata quale norma che legittima l'applicazione della sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria nel caso in esame, in sostituzione della revoca non applicabile.
art. 1, Legge 698/1981
Censurata dal ricorrente ma non utilizzata dalla Corte per confermare la revoca; la decisione insiste sul rispetto dei presupposti previsti dal Codice della Strada per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
Massime di principio
- La revoca della patente per guida in stato di ebbrezza (criterio del comma 5 dell'art. 186-bis) può essere disposta solo se ricorrono espressi presupposti normativi: conducenti indicati dalla norma (lettera d)) con tasso alcolemico >1,5 g/l o recidiva nel triennio per gli altri conducenti.
- Se tali presupposti non sussistono, il giudice non può sostituire la sanzione con la revoca: deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste per il caso concreto, tipicamente la sospensione della patente secondo le norme del Codice della Strada.
- Prima di disporre la revoca o altre sanzioni accessorie il giudice deve accertare puntualmente la qualifica del veicolo e la condizione di recidiva dell'imputato nei termini previsti dalla legge.
- Il vizio attinente alla sanzione amministrativa accessoria può essere sanato con annullamento limitato della parte sanzionatoria e trasmissione degli atti al giudice competente per l'irrogazione della sanzione corretta, senza necessità di annullare l'intera decisione penale quando il resto della sentenza rimane valido.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18982/2022 del 13/05/2022
- Sentenza penale · 13 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18983/2022 del 13/05/2022
- Sentenza penale · 13 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18988/2022 del 13/05/2022
- Sentenza penale · 13 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18990/2022 del 13/05/2022
- Sentenza penale · 13 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18991/2022 del 13/05/2022
- Sentenza penale · 13 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18992/2022 del 13/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →