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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18988/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Cassino del 04/02/2021 che aveva condannato Cristini per i reati di cui agli artt. 279, comma 1, e 137, comma 9, d.lgs. n. 152/2006. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale non aveva spiegato come si fosse prodotto inquinamento, non avendo dimostrato la presenza di sostanze di dilavamento connesse all'attività della carrozzeria; lamentava l'omessa valutazione dei testi e la mancata dimostrazione del pericolo per l'ambiente; (2) vizio di motivazione per il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.. La difesa aveva prodotto la testimonianza di un consulente che affermava che le acque scaricate erano acque civili, l'area esterna era destinata al parcheggio dei clienti, non vi erano sversamenti di oli e le acque non costituivano pericolo per l'ambiente. Il ricorrente inoltre dichiarò di avere richiesto e ottenuto, dopo l'accertamento, le autorizzazioni di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato perché il Tribunale aveva fornito una mera elencazione delle prove senza un adeguato vaglio critico e non aveva motivato sufficientemente la contestazione dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento e di 'prima pioggia'. Non è stata data risposta né alla testimonianza del consulente di parte né alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; inoltre non erano spiegati gli effetti della successiva acquisizione delle autorizzazioni. Tuttavia, pur riconoscendo i vizi di motivazione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati risultavano estinti per prescrizione (maturata il 9 gennaio 2021). Sulla base del principio consolidato dalle Sezioni Unite, in presenza di una causa estintiva del reato la Cassazione non può disporre il rinvio per nuova decisione su vizî motivazionali poiché il giudice del rinvio sarebbe comunque obbligato a dichiarare immediatamente l'estinzione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1

    La Corte rileva che, quanto a questo capo, il fatto (la violazione amministrativa connessa a scarichi) pareva in parte ammesso dall'imputato, anche se il Tribunale non aveva spiegato il peso probatorio di tale ammissione né l'effetto delle successive autorizzazioni ottenute.

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 9

    Per l'accertamento del reato di scarico non autorizzato, la Corte richiede una motivazione che colleghi espressamente le prove agli elementi del reato (natura inquinante delle acque, rapporto con l'attività della carrozzeria, pericolo per l'ambiente). La mancanza di un vaglio critico sulle prove configura vizio di motivazione.

  • codice penale, art. 131-bis

    La richiesta di applicazione dell'istituto (benefici/estinzione condizionata) deve essere espressamente considerata e motivata dal giudice; l'omessa risposta costituisce vizio di motivazione, salvo che sia resa priva di effetti da una causa estintiva intervenuta.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Principio che, se interviene una causa di estinzione del reato, i vizi di motivazione della sentenza impugnata non sono rilevabili in sede di legittimità, poiché il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto a procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva.

    Applicato dalla Corte per affermare che la prescrizione sopravvenuta impedisce la pronuncia di annullamento con rinvio per i vizi di motivazione: la sentenza va annullata senza rinvio per l'estinzione del reato.

Massime di principio

  • In materie ambientali il giudice deve motivare in modo puntuale come le prove raccolte soddisfano gli elementi costitutivi del reato (natura inquinante dello scarico, nesso con l'attività dell'imputato, pericolo per l'ambiente). Una mera elencazione di atti non è sufficiente.
  • Le contestazioni basate su perizie o testimonianze della difesa vanno affrontate e valutate espressamente: l'omessa considerazione di prove favorevoli all'imputato è vizio di motivazione.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. deve ricevere una risposta motivata dal giudice; il mancato esame costituisce motivo di annullamento con rinvio, salvo sopravvenuta estinzione del reato.
  • Se, tra il giudizio di merito e la decisione in Cassazione, i reati si estinguono per prescrizione (o altra causa estintiva), la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per l'impossibilità di disporre un utile rinvio, in quanto il giudice del rinvio sarebbe tenuto a dichiarare immediatamente l'estinzione.
  • La regolarizzazione successiva (es. ottenimento di autorizzazioni dopo l'accertamento) è un fatto rilevante che il giudice deve valutare e motivare rispetto alla responsabilità penale e alle eventuali misure alternative o benefici; l'assenza di tale valutazione è motivo di censura.

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