Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18990/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Gela che aveva rigettato la domanda di revoca dell'ordine di demolizione emesso con sentenza della Pretura di Gela n. 43/92, divenuta definitiva il 14/01/1994. Portello Grazia, quale erede testamentaria della condannata Farruggia Concetta (deceduta nel 1995), deduce: (i) nullità/illegittimità dell'ordine di demolizione per mancata notificazione alla stessa; (ii) omessa motivazione circa l'eventuale revoca implicita dell'ordine in relazione a provvedimento del 18/09/2020 che disponeva al Comune di provvedere sulla domanda di sanatoria; (iii) omessa valutazione dell'affidamento derivante dal lungo tempo trascorso e dell'esito della domanda di sanatoria; (iv) violazione dell'art. 31, comma 9, del Testo Unico dell'edilizia in ordine alla nullità/inefficacia dell'ordine se rivolto a soggetti estranei alla proprietà e alle conseguenze sull'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai profili relativi alla mancata notificazione dell'ordine di demolizione alla ricorrente e alla carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata. La Corte ha affermato il principio che, quando il condannato sia deceduto, l'ordine di demolizione emesso dall'organo dell'esecuzione deve essere notificato al titolare del diritto reale sul bene (l'erede). La Corte ha rilevato che l'ordine impugnato non risulta notificato alla Portello Grazia, che invece è indicata erroneamente nell'ordinanza come soggetto condannato, e che il Tribunale non ha motivato sulle questioni sollevate relative alla sanatoria e alla notifica. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Gela per nuovo esame.

Norme richiamate

  • Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009 (Arrigoni)

    Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni

    Ha ribadito il carattere reale dell'ordine di demolizione e la sua efficacia anche nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato, richiedendo la notificazione a chi vanta il diritto reale.

  • Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015 (Curcio)

    Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Curcio

    Conferma che l'ordine mantiene efficacia verso eredi/aventi causa e può essere revocato solo in presenza di provvedimenti amministrativi incompatibili emanati dall'ente pubblico competente.

  • Sez. 3, n. 18576 del 04/12/2019, dep. 19/06/2020 (Mattera)

    Sez. 3, n. 18576 del 04/12/2019, dep. 19/06/2020, Mattera

    In precedenza la Corte aveva precisato che non è necessario notificare la sentenza che dispone l'ordine di demolizione all'erede se il provvedimento notificato al terzo contiene gli elementi per identificare la sentenza; il Collegio però qui sviluppa il principio esigendo notificazione dell'ordine al titolare del diritto quando il condannato è deceduto.

  • Art. 31, comma 9, Testo Unico edilizia

    art. 31, comma 9, Testo Unico edilizia

    Richiamato dall'istante per sostenere che l'ordine di demolizione rivolto a soggetti estranei alla proprietà sarebbe nullo o inefficace, con effetti sulla possibilità di acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale; la Corte ha considerato la questione nella valutazione complessiva sulla notificazione e sulla legittimità dell'ordine.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione emesso in sede penale ha natura reale e vincola anche gli eredi o gli aventi causa dell'imputato: può essere eseguito nei confronti di chi vanta un diritto reale o personale di godimento sul bene.
  • Se il condannato è deceduto, l'ordine di demolizione emesso dall'organo dell'esecuzione deve essere notificato al titolare del diritto reale sul bene (erede o avente causa); la mancata notificazione può costituire motivo per annullare l'ordinanza esecutiva per carenza di motivazione sulla notifica.
  • Il giudice dell'esecuzione deve rispondere e motivare specificamente sulle eccezioni sollevate dall'interessato (notifica, sanatoria, revoca implicita, affidamento per il decorso del tempo), altrimenti l'ordinanza è suscettibile di annullamento per difetto di motivazione.
  • Un ordine di demolizione rivolto formalmente a soggetti diversi dal proprietario può porre problemi di efficacia e di acquisizione dell'immobile da parte del Comune; occorre verificare la legittimità formale e sostanziale del destinatario dell'ordine.
  • L'esistenza di provvedimenti amministrativi incompatibili con l'ordine di demolizione può giustificare la revoca dell'ordine, per cui il giudice deve valutare l'eventuale sopravvenienza di misure amministrative che incidono sulla esecutività della sanzione ripristinatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.