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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18991/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame (17/11/2021) che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP (14/08/2021). Il ricorrente, indagato per reati di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR n. 309/1990), deduceva: (1) violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p., chiedendo la retrodatazione degli effetti della custodia cautelare in quanto già ristretto in carcere per detenzione di marijuana (12/10/2018-12/10/2020) e successivamente espulso, poi notificata misura per il reato associativo compiuto nello stesso periodo; (2) carenza di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari e inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari prospettata come sostituzione, lamentando l'assenza di adeguata valutazione dell'idoneità dell'alloggio indicato dal fratello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (a) non sussistessero elementi concreti sulla 'desumibilità dagli atti' necessari per applicare l'art. 297, comma 3, c.p.p., dato che il ricorrente non ha indicato quale atto d'indagine avrebbe consentito di desumere anteriormente la sussistenza dei gravi indizi riguardo al reato associativo; (b) la richiesta di sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari è stata respinta poiché mancava documentazione comprovante l'idoneità alloggiativa del fratello (la prova è stata depositata solo in Cassazione, violando l'onere di autosufficienza); (c) il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; infine, la Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma sostanziale richiamata per indicare il tipo di reato (illecito in materia di stupefacenti) contestato all'indagato; utilizzata come riferimento per la qualificazione dei fatti.

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma aggravante/criterio in materia di stupefacenti richiamata tra i capi di accusa; citata per inquadrare la gravità degli illeciti contestati.

  • Codice di procedura penale, art. 297, comma 3

    Richiamato dalla difesa per chiedere la retrodatazione degli effetti della custodia cautelare. La Corte ha interpretato la norma nel senso che, per retrodatare la decorrenza della custodia sulla base di una successiva ordinanza, è necessario che il quadro legittimante la misura fosse desumibile dagli atti già al momento del primo provvedimento: non basta la mera conoscenza del fatto né la presenza di elementi probatori che solo in seguito assumano significato; occorre indicare l'atto d'indagine da cui la desumibilità emergeva.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Richiamato per stabilire l'onere del ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la norma per la condanna alle spese.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    Richiamata strumentalmente per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ne ha disposto l'esecuzione formale da parte della cancelleria.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità nell'insorgenza della causa di inammissibilità e alla possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto che non risultasse colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque disposto un versamento equitativo.

Massime di principio

  • Per ottenere la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., il difensore deve indicare concretamente l'atto d'indagine (es. informativa, verbale, acquisizione probatoria) da cui risultavano già, al tempo del primo provvedimento, i gravi indizi relativi al successivo reato: la mera detenzione anteriore o la conoscenza sommaria del fatto non sono sufficienti.
  • Quando si chiede la sostituzione della custodia in carcere con misura domiciliare, è necessario produrre in sede di merito (non solo in Cassazione) documentazione probante e specifica sull'idoneità dell'alloggio e sulla sua disponibilità (es. scrittura, atto di consegna, certificazioni): l'onere della prova grava sulla difesa e l'assenza di tali documenti conduce al rigetto per mancanza di elementi concreti.
  • I motivi di cassazione devono essere autosufficienti: non si può ottenere il riesame di questioni fattuali o probatorie nel giudizio di legittimità senza averle adeguatamente documentate nei gradi precedenti; il deposito tardivo di prove non assolve l'onere di autosufficienza e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La Corte applica le norme processuali sulle spese e sulle sanzioni accessorie (art. 616 c.p.p. e norme colleghe) anche quando il ricorso è inammissibile per carenze formali o di documentazione, potendo disporre altresì versamenti in favore della Cassa delle Ammende se le condizioni indicate dalla giurisprudenza costituzionale sono rispettate.
  • Se i reati sono diversi e non collegati da una connessione qualificata, la semplice sovrapposizione temporale di eventi o precedenti misure cautelari non basta a retrodatare la custodia: va dimostrata la coesistenza, già all'epoca del primo provvedimento, del quadro indiziario relativo al successivo reato.

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