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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18982/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada (guida senza patente). Il ricorrente deduceva errore di diritto e errata qualificazione giuridica in relazione alla contestata recidiva: sosteneva che la sentenza precedente richiamata dal Tribunale riguardasse il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. 159/2011 e non l'art. 116 c.d.s., e che il precedente episodio di guida senza patente si riferisse alla guida di un Ape 50 (patente AM, non B), dunque non rilevante per la recidiva contestata.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivo: secondo l'art. 448, comma 2-bis c.p.p. l'impugnazione per erronea qualificazione giuridica è ammessa solo per errori manifesti, ossia quando la qualificazione sia chiaramente eccentrica rispetto al capo di imputazione senza margini di opinabilità. Dal casellario giudiziale risultava invece una sentenza irrevocabile del 06/10/2017 per guida senza patente cui la decisione impugnata aveva correttamente fatto riferimento; quindi non sussisteva errore manifesto. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: il precedente giudicato con tale formula è idoneo a comprovare una condanna ai fini della recidiva se risultante dal casellario giudiziale.

  • art. 116, comma 15, cod. strada

    reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada

    Norma che sancisce la sanzione per la guida senza patente; è il titolo di reato contestato con riferimento al fatto oggetto della sentenza impugnata.

  • art. 73 d.lgs. 159/2011

    sentenza n. 248/15 del 03/02/2016 concernente il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 159/2011 (richiamata dal ricorrente)

    Norma richiamata dal ricorrente come titolo di un precedente diverso; la Corte valuta la effettiva presenza nel casellario di una sentenza per guida senza patente, escludendo l'errore manifesto lamentato.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017 n. 103)

    Limita le impugnazioni per erronea qualificazione giuridica alle sole ipotesi di errore manifesto, valutabile quando la qualificazione sia indiscutibilmente e immediatamente eccentrica rispetto alla imputazione.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103, art. 1, comma 50

    introduzione dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Norma che ha introdotto il requisito dell'errore manifesto per consentire il ricorso in Cassazione per errata qualificazione nei giudizi di applicazione della pena su richiesta.

Massime di principio

  • Il ricorso per errata qualificazione giuridica dopo sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammissibile solo se l'errore è manifesto: deve risultare in modo incontrovertibile dal capo di imputazione.
  • Per contestare la recidiva è fondamentale verificare il contenuto del casellario giudiziale: se vi è un precedente per lo stesso reato, l'eccezione del ricorrente rischia di essere inammissibile.
  • Differenze nella tipologia di veicolo e nella categoria di patente (es. AM vs B) possono essere rilevanti, ma devono essere dimostrate in maniera chiara e confrontate con il contenuto del precedente provvedimento per superare il requisito dell'errore manifesto.
  • Le impugnazioni che si fondano su questioni di fatto o su valutazioni non palesemente errate sono generalmente dichiarate inammissibili: la Cassazione non è luogo per rinnovare valutazioni critiche non immediatamente evidenti.
  • Conseguenze pratiche: prima di proporre ricorso per errata qualificazione, il difensore deve procurarsi e confrontare la documentazione ufficiale (casellario, copie integrali delle sentenze precedenti) per dimostrare l'inesistenza o la non riconducibilità del precedente invocato.

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