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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18992/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR n. 309/1990. Il ricorrente ha proposto più censure: (1) inutilizzabilità delle indagini e violazione dei termini massimi delle indagini per mancata/iscrizione tempestiva nel registro delle notizie di reato (si sostiene che l'iscrizione avrebbe dovuto decorrere dal 19/10/2018, data di inizio delle intercettazioni); (2) carenza di elementi per ritenere la partecipazione all'associazione, mancata condivisione di un programma operativo e mancata partecipazione agli utili (violazione art. 274 c.p.p. e art. 74 DPR 309/1990); (3) contestazione della valutazione probatoria sul linguaggio, sull'identità dell'acquirente e su elementi di collegamento (presenza nei pressi dell'abitazione del cessionario, uso della stessa autovettura), definendoli apodittici o non significativi e sostegno al travisamento della prova; (4) insussistenza dei presupposti per l'aggravante di transnazionalità ex art. 4 L. n. 146/2006.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione sintetica: la prima doglianza è infondata perché, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Tammaro, Lattanzi), la decorrenza del termine delle indagini preliminari è fissata dalla data di iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'eventuale ritardo dell'iscrizione non produce, di per sé, effetti invalidanti sulle indagini ai fini dell'art. 407 c.p.p.; la difesa non ha indicato quali atti dovrebbero essere considerati inutilizzabili. Le censure di merito (seconda e terza) sono valutazioni fattuali riservate al giudice del riesame: il Tribunale ha ricostruito collegamenti probatori rilevanti (uso dell'utenza intercettata RIT 5482/18, analogie operative con il sodalizio, telefoni intestati a terzi, stessa auto intestata a prestanome, rapporti consolidati con acquirenti nigeriani, sei condotte di cessione per oltre 100 kg di marijuana) che, nel giudizio sommario di riesame, giustificavano la conferma della custodia. La censura sull'aggravante transnazionalità non è stata adeguatamente dedotta e risulta estranea alla cognizione del riesame; pertanto non supera il sindacato di legittimità. Viene disposta la trasmissione agli uffici per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • DPR n. 309 del 1990, art. 73

    Norma che disciplina la produzione, il traffico e la cessione di sostanze stupefacenti (reato fine); la Corte ha ritenuto che gli elementi raccolti fossero idonei, in sede di riesame, a sostenere l'accusa di spaccio.

  • DPR n. 309 del 1990, art. 74

    Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti indizi di collegamento organizzativo (cellule autonome ma con comuni fornitori e modalità operative).

  • Codice di procedura penale, art. 405 e art. 407

    Art. 405 e seguenti regolano le indagini preliminari e i termini; le Sezioni Unite hanno stabilito che la durata delle indagini decorre dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato, per cui il tardivo inserimento non determina automaticamente inutilizzabilità degli atti ai fini dell'art. 407 c.p.p.; eventuali ritardi possono dar luogo a profili di responsabilità disciplinare/penale del PM ma non necessariamente all'esclusione delle prove.

  • Art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nelle censure relative alla motivazione e alla valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che il riesame avesse adeguatamente motivato la valutazione degli elementi indiziari e che le censure fossero contestazioni fattuali non idonee a sovvertire la decisione in sede di legittimità.

  • Legge n. 146 del 2006, art. 4

    Aggravante della transnazionalità; la Corte osserva che la contestazione non è stata adeguatamente dedotta e quindi non è sindacabile nel giudizio di legittimità nel modo prospettato dal ricorrente.

  • Cass. Sezioni Unite (giurisprudenza) - sentenze Tammaro (2000) e Lattanzi (2009)

    Principio interpretativo secondo cui la decorrenza dei termini delle indagini preliminari è collegata all'iscrizione nel registro delle notizie di reato; principio applicato dalla Corte per escludere la conseguenza automatica invocata dalla difesa.

  • Cass. Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018 (Ludovisi)

    Giurisprudenza di applicazione del principio secondo cui ritardi nell'iscrizione non implicano necessariamente invalidità degli atti ai fini dei termini delle indagini.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali: la Corte lo applica disponendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

  • Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Rinvio agli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la Corte manda gli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Il mancato o tardivo inserimento nel registro delle notizie di reato non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle indagini: secondo la giurisprudenza di legittimità la decorrenza dei termini è ancorata all'iscrizione e i ritardi possono avere conseguenze disciplinari ma non sempre processuali.
  • In sede di riesame e di legittimità è difficile ottenere la riforma della decisione quando le censure riguardano valutazioni prettamente fattuali (uso di utenze, modus operandi, rapporti con clienti, mezzi usati): la Cassazione non riedita il mero apprezzamento probatorio se non è dimostrato un travisamento della prova o una violazione di legge.
  • Per contestare l'utilizzabilità di singoli atti d'indagine è necessario indicare espressamente quali atti si ritengono viziati e motivare perché debbano essere esclusi; dedotte generiche affermazioni di inutilizzabilità senza specificazione risultano inefficaci.
  • L'aggravante o fattispecie contestata (es. transnazionalità) deve essere specificamente dedotta e motivata nel ricorso affinché sia efficace il sindacato della Corte di legittimità; doglianze aventi mero contenuto di stile o non dedotte nel concreto non vengono accolte.
  • Elementi come ripetuti episodi di cessione, grandi quantitativi, linguaggi e codici comuni, telefoni dedicati e veicoli intestati a prestanome rappresentano indizi rafforzanti dell'esistenza di un'organizzazione e possono giustificare misure cautelari quando emergono in maniera coerente e convergente.
  • La difesa, se intende contrastare il quadro indiziario, dovrebbe proporre spiegazioni alternative concrete e circostanziate per il significato delle conversazioni/intercettazioni e indicare le possibili fonti di travisamento probatorio.

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