Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26240/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la condanna per più episodi di detenzione e cessione di stupefacenti commessi in concorso e in continuazione, dichiarando nel contempo estinti per prescrizione gli altri capi. Il ricorso deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, lamentando il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In sostanza, la difesa contestava la qualificazione della condotta come non lieve, sostenendo che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non fossero idonei a escludere l'ipotesi attenuata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità perché non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limitava a riproporre censure già vagliate e disattese in appello. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione del giudice di merito era coerente con la giurisprudenza consolidata sul fatto di lieve entità in materia di stupefacenti, avendo valorizzato il carattere coordinato e sistematico dell'attività di spaccio, gli strumenti per eludere i controlli, il contesto spazio-temporale e l'elevato numero di assuntori riforniti, anche minorenni. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma base incriminatrice richiamata per i reati di detenzione e cessione di stupefacenti contestati e confermati in appello.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità è riconoscibile solo in presenza di minima offensività complessiva della condotta, valutata in base a quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; uno solo degli indici può risultare ostativo in modo assorbente.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato per la continuazione tra più episodi di reato.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 2 d.l. n. 146/2013

    È richiamato come intervento normativo che ha inciso sulla formulazione dell'art. 73, comma 5, ma senza mutarne i principi applicativi essenziali.

  • legge n. 79/2014

    Legge di conversione con modificazioni del d.l. n. 36/2014, richiamata in relazione alla disciplina del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • legge n. 10/2014

    Legge di conversione del d.l. n. 146/2013, richiamata nel medesimo contesto normativo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Massime di principio

  • Il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva della condotta, ma l'assenza di minima offensività può essere desunta anche da un solo indice negativo particolarmente significativo, quale il carattere organizzato, professionale e continuativo dell'attività di spaccio.
  • Ai fini dell'esclusione dell'ipotesi lieve assumono rilievo non solo la quantità della sostanza, ma anche i mezzi impiegati, le modalità operative, il contesto dell'azione, l'articolazione del traffico e l'ampiezza della platea dei destinatari.
  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a reiterare censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, né è sufficiente lamentare in modo generico vizi motivazionali non desumibili dal provvedimento.
  • La natura strutturata e sistematica dell'attività di spaccio, specie se accompagnata da strumenti per eludere i controlli e da un numero elevato di acquirenti, è incompatibile con la qualificazione del fatto come lieve entità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.