Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38254/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'Ispettorato territoriale del lavoro aveva richiesto il pagamento di una somma pari a euro 44.616,00, a seguito della riqualificazione come lavoro subordinato di prestazioni formalmente rese sulla base di contratti di associazione in partecipazione e di lettere di incarico. Il giudizio di merito si era concluso con il rigetto dell'opposizione, perché i giudici avevano ritenuto insussistenti gli elementi dell'associazione in partecipazione e, al contrario, presenti gli indici della subordinazione, tra cui assoggettamento al potere direttivo, orario predeterminato, inserimento stabile nell'organizzazione e assenza di rischio d'impresa. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe invertito l'onere della prova gravante sulla pubblica amministrazione; 2) violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse respinto il motivo relativo alle lettere di incarico senza specifica motivazione; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione al quantum della sanzione irrogata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che non vi era stata alcuna indebita inversione dell'onere della prova: la censura ex art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce il carico probatorio a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove. Parimenti, la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era configurabile perché non era stata allegata l'utilizzazione di prove non dedotte o la pretermissione di prove legali. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha escluso una motivazione mancante o apparente, rilevando che la Corte d'appello aveva spiegato, sia pure sinteticamente, la irrilevanza delle lettere di incarico a fronte dell'accertata subordinazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva rilevato che in appello non era stata proposta una valida doglianza sulla statuizione del primo giudice relativa alla sanzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la norma sull'onere della prova è violata solo se il giudice attribuisce il carico probatorio a soggetto diverso da quello onerato; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti di legge, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione sussiste solo se il giudice disattende prove legali o attribuisce efficacia di piena prova a elementi non aventi tale valore; non è sufficiente dolersi dell'apprezzamento delle prove

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    il vizio di motivazione è rilevante in cassazione solo se la motivazione manca del tutto, è meramente apparente, o è incomprensibile o manifestamente contraddittoria

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    le censure formalmente di violazione di legge non possono trasformarsi in una richiesta di riesame del merito

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    il vizio motivazionale può essere denunciato solo nei limiti dell'anomalia motivazionale radicale

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    l'erroneo apprezzamento dell'esito della prova non integra violazione dell'art. 2697 c.c. ed è, semmai, deducibile nei limiti del vizio di motivazione

  • art. 2094 c.c.

    la subordinazione si distingue dal lavoro autonomo in presenza di assoggettamento al potere direttivo, orario predeterminato, stabile inserimento nell'organizzazione e assenza di rischio d'impresa

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione camerale non partecipata

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione le censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge, mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti sono inammissibili, perché la rivalutazione del merito è riservata al giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice assegni l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre invece quando si contesti che il giudice abbia male apprezzato prove e risultanze istruttorie.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per criticare il convincimento del giudice sulle prove, ma solo per denunciare l'uso di prove inesistenti, illegittimamente acquisite o la falsa attribuzione di efficacia probatoria legale.
  • Il vizio motivazionale in cassazione è rilevante solo in caso di motivazione del tutto mancante, meramente apparente, incomprensibile o radicalmente contraddittoria; non basta una motivazione sintetica ma logicamente sufficiente.
  • Per qualificare un rapporto come subordinato, rilevano indici fattuali quali assoggettamento al potere direttivo, orario predeterminato, inserimento stabile nell'organizzazione aziendale e assenza di rischio economico in capo al prestatore.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia con la specifica ragione giuridica posta a fondamento della decisione.
  • Le contestazioni sul quantum di una sanzione non sono esaminabili in cassazione se in appello non è stata validamente devoluta la censura sulla statuizione del primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.