Cassazione Civile, Ordinanza n. 21785/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (commissario giudiziale)
La controversia
Una società che assumeva di essere creditrice di una società poi ammessa a concordato preventivo conveniva in giudizio l'ex commissario giudiziale della procedura, deducendo che il proprio credito, sorto da una pronuncia di un giudice algerino relativa a un rapporto con la società poi confluita nel debitore concordatario, non era stato inserito nell'elenco dei creditori depositato nella domanda di concordato. Sosteneva che il commissario avrebbe dovuto conoscere o poter conoscere l'esistenza della lite e del credito, sia per la documentazione societaria, sia per la relazione del collegio sindacale, e che la mancata comunicazione della messa in liquidazione e dell'apertura/chiusura della procedura integrasse violazione della disciplina del concordato e responsabilità risarcitoria. In primo grado la domanda di riapertura del concordato fu dichiarata inammissibile e la domanda risarcitoria respinta; in appello furono riproposte censure sulla conoscibilità del credito e sull'omessa acquisizione del fascicolo della procedura concordataria. Con il ricorso per cassazione furono dedotti tre motivi: violazione dell'art. 111 Cost. per il mancato accesso ai documenti del concordato e conseguente preclusione dell'accertamento della conoscibilità del credito; erronea motivazione sul rigetto dell'istanza istruttoria per asserita tardività; omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla relazione al bilancio 2008 che dava conto della sentenza algerina favorevole alla ricorrente e della riserva di impugnazione da parte del liquidatore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha preliminarmente escluso la nullità della procura alle liti della società ricorrente, richiamando il principio per cui la procura rilasciata da persona chiaramente identificabile come legale rappresentante dell'ente è valida salvo prova contraria. Ha poi ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti a ottenere una nuova valutazione dell'istanza istruttoria di acquisizione del fascicolo della procedura concordataria, istanza dichiarata tardiva in appello e non specificamente censurata in punto di tardività nel giudizio di merito. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo perché generico e comunque volto a sollecitare un riesame del fatto, osservando che la Corte territoriale aveva già esaminato la questione della responsabilità del commissario e che non vi era omesso esame di fatti decisivi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
non costituisce base per ottenere in cassazione una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o dei fatti già esaminati dal giudice di merito
richiamato dalla parte ricorrente quale disciplina sugli adempimenti del debitore nella domanda di concordato, ma la Corte non ne afferma una diversa portata decisiva ai fini del ricorso
richiamato come norma che avrebbe imposto al commissario giudiziale di convocare il creditore all'adunanza, ma la Corte non ravvisa i presupposti della responsabilità prospettata
richiamato dalla ricorrente in relazione alla documentazione della procedura, senza accoglimento delle censure
richiamato dalla ricorrente in relazione alla documentazione della procedura, senza accoglimento delle censure
invocato dalla parte ricorrente come fonte di responsabilità del liquidatore, ma non è accolto alcun rilievo risarcitorio
la nullità della sentenza derivante da nullità della procura non rilevata in primo grado si converte in motivo di gravame e va dedotta tempestivamente con l'atto di appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà luogo, in caso di inammissibilità del ricorso, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La procura alle liti conferita da persona chiaramente identificabile come legale rappresentante dell'ente è valida, salvo che la controparte offra prova contraria della mancanza di tale qualità.
- La nullità della procura alle liti non è assoluta e insanabile: se non è rilevata d'ufficio in primo grado, si converte in motivo di impugnazione e deve essere dedotta tempestivamente con l'atto di appello.
- In cassazione sono inammissibili le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dell'istanza istruttoria o dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- L'istanza istruttoria dichiarata tardiva non può essere riesaminata in sede di legittimità se la parte non indica specificamente le ragioni idonee a giustificare la tardività e non ha censurato puntualmente la statuizione di merito sul punto.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando il fatto storico non sia stato effettivamente considerato dal giudice di merito; non ricorre quando la questione sia stata già esaminata, sia pure con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
- La responsabilità del commissario giudiziale per mancata convocazione di un creditore presuppone che il credito risulti dalle scritture contabili o che vi sia una conoscibilità giuridicamente rilevante della posizione creditoria, non potendo fondarsi su una mera prospettazione di fatto non adeguatamente dimostrata nel processo
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