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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21839/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, dopo la sospensione provvisoria disposta dal magistrato di sorveglianza e poi ratificata, gli aveva revocato con effetto ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale già concesso. La revoca era stata adottata dopo l'arresto in flagranza per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, avvenuto nel corso della misura alternativa, seguito da convalida dell'arresto e applicazione degli arresti domiciliari. Nel ricorso si deducevano: inosservanza o erronea applicazione dell'art. 71-ter ord. pen. e omessa considerazione di prova decisiva; inosservanza di norme penali, contraddittorietà e omessa motivazione sulla data di decorrenza degli effetti della revoca. La Corte rileva che le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione del Tribunale era adeguata nel valorizzare la gravità della nuova condotta e il fallimento della prova rieducativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, perché diretti a una diversa lettura del materiale fattuale e non a evidenziare specifici vizi di legittimità. Ha inoltre considerato logica e adeguata la motivazione del Tribunale di sorveglianza sulla revoca dell'affidamento in prova, fondata sulla grave attività delittuosa commessa durante la misura, sul totale fallimento della prova e sull'inidoneità della misura extramuraria a perseguire finalità di recupero e prevenzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    indica il reato presupposto, costituito dalla detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, commesso durante l'esecuzione della misura alternativa.

  • art. 71-ter ord. pen.

    norma invocata dal ricorrente in tema di revoca della misura alternativa; la Corte ne esclude l'erronea applicazione, ritenendo corretta la decisione del giudice di sorveglianza.

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato come base dei motivi di ricorso per dedurre vizi di violazione di legge, mancanza o contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o una rilettura alternativa dei fatti posti a base del provvedimento impugnato.
  • La revoca di una misura alternativa può essere adeguatamente motivata valorizzando la commissione di un grave reato nel corso dell'esecuzione della misura, quale indice di fallimento del percorso trattamentale e di inidoneità della misura a perseguire finalità rieducative e preventive.
  • L'apprezzamento sull'idoneità delle misure alternative, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e adeguata.
  • La motivazione del giudice di sorveglianza non deve necessariamente essere ampia, ma deve essere esaustiva quanto agli elementi decisivi considerati e deve rendere comprensibile il giudizio di incompatibilità con la prosecuzione della misura.
  • La mera deduzione di un diverso e più favorevole apprezzamento delle risultanze processuali non integra un vizio di legittimità, se non si specificano concreti travisamenti o illogicità manifeste.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternativeSpaccio
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleStupefacenti
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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