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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11532/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale di Roma per furto aggravato (tra cui l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede) e per resistenza a pubblico ufficiale. i profili dedotti in cassazione erano: 1) censura per aver applicato l'aggravante dell'art. 625 co.1 n.7 cod. pen. nonostante il fatto si fosse svolto in un parcheggio custodito e monitorato; 2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante della riparazione del danno (art. 62 n.6 cod. pen.), poiché l'imputato aveva inviato una missiva con l'offerta di 250 euro alla persona offesa ma la stessa non era stata recapitata per irreperibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproponessero valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità e che la motivazione della corte territoriale fosse logica e coerente. Sul merito la Cassazione ha confermato che: l'aggravante per esposizione alla pubblica fede può configurarsi anche in luogo privato liberamente accessibile al pubblico; la mera videosorveglianza non esclude l'aggravante se non è prova di sorveglianza idonea a impedire la sottrazione; la semplice spedizione di una missiva non recapitata con proposta di 250 euro non costituisce una offerta reale e documentata ai sensi delle prescrizioni civilistiche idonea a far riconoscere l'attenuante per la riparazione del danno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria prevista in dispositivo.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 625 comma 1 n. 7

    aggravante per esposizione della cosa alla pubblica fede

    La circostanza aggravante si può configurare anche quando il bene è esposto in luogo privato purché liberamente accessibile al pubblico; la presenza di videosorveglianza non esclude l'aggravante se non dimostra una sorveglianza effettivamente idonea a impedire il reato

  • Codice penale - art. 62 n. 6

    attenuante della riparazione del danno

    Per il riconoscimento dell'attenuante occorre una manifestazione concreta e attuabile della volontà risarcitoria (offerta reale e modalità di versamento o forme equipollenti); una missiva non recapitata e una generica proposta di somma non sono idonee

  • Codice penale - artt. 110, 624, 625 co. 1 nn. 2 e 7, co. 2

    imputazione per furto aggravato

    Testo normativo posto alla base della condanna per il reato di furto con aggravanti; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle aggravanti sul concreto fatto storico

  • Codice penale - art. 337

    resistenza a pubblico ufficiale

    Norma in base alla quale è stata contestata e confermata la responsabilità per la condotta di resistenza commessa contestualmente ai fatti

  • Codice civile - art. 1209 e ss.

    norme sul versamento e sulle modalità di pagamento

    Riferimento alle prescrizioni civilistiche sulle modalità di offerta/versamento del danaro: il mancato rispetto di tali modalità rende inefficace la presunta riparazione del danno

  • Codice di procedura penale - art. 173 co. 1 disp. att.

    limiti alla motivazione nei ricorsi in Cassazione

    Richiesta che il ricorrente limiti l'esposizione degli argomenti nei termini previsti per la motivazione in Cassazione; il ricorso doveva attenersi ai limiti di cui all'articolo

  • Codice di procedura penale - art. 616

    onere spese e sanzione in caso di inammissibilità del ricorso

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile salvo assenza di colpa nella determinazione della inammissibilità

  • Giurisprudenza - Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018 (Salatino)

    principio in tema di condizioni di procedibilità e notifica alla persona offesa

    Se il ricorso è dichiarato inammissibile, non si procede all'avviso alla persona offesa per l'esercizio della querela nei reati divenuti procedibili a querela; principio applicato anche nel caso concreto

Massime di principio

  • L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede può applicarsi anche a beni posti in luoghi privati se tali luoghi sono liberamente accessibili al pubblico; la qualificazione del luogo come 'privato' non è di per sé ostativa
  • La mera presenza di sistemi di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante: occorre valutare se la sorveglianza era effettivamente idonea a impedire la sottrazione
  • Per ottenere l'attenuante della riparazione del danno è necessario dimostrare una riparazione reale, integrale o quantomeno effettiva, con modalità documentabili (versamento, consegna diretta o forme equipollenti); offerte inefficaci o non recapitabili non sono sufficienti
  • In Cassazione non sono ammissibili rilievi che si limitino a chiedere la rivalutazione dei fatti già esaminati: i motivi che si fondano su accertamenti di fatto sono spesso inammissibili se non contengono un confronto critico con la motivazione dei giudici del merito
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, non si attiva l'ulteriore procedimento di avviso alla persona offesa previsto per i reati divenuti procedibili a querela (principio consolidato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite)

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