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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 13477 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 18/26/2009, depositata l’11 maggio 2009, che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti. La controversia riguardava due avvisi di accertamento per IRPEF, ILOR e Contributo per il SSN: uno, relativo al 1996, intestato a N.V. e alla coniuge co-dichiarante D.L.R.; l’altro, relativo al 1997, intestato al solo N.V. Gli accertamenti recuperavano a tassazione redditi non dichiarati sulla base di indagini sui conti bancari personali di N.V., già socio e amministratore di una società agricola. Con il primo motivo, i ricorrenti contestavano che la presunzione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 imponesse di giustificare analiticamente ogni singola movimentazione bancaria. Con il secondo, denunciavano motivazione insufficiente e contraddittoria sulla valutazione di alcuni versamenti, sostenendo che provenissero da redditi da lavoro dipendente già tassati.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Ha confermato che, per superare la presunzione legale relativa dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, il contribuente deve fornire una prova analitica e specifica della riferibilità di ciascuna movimentazione; non basta una giustificazione generica. Ha inoltre ritenuto che la valutazione della CTR, secondo cui le spiegazioni sui versamenti erano non credibili, costituisse un apprezzamento di merito non riesaminabile in cassazione in assenza di vizi logici o giuridici della motivazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32

    in tema di accertamento delle imposte sui redditi ed al fine di superare la presunzione, posta a carico del contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa), non è sufficiente al contribuente dimostrare genericamente di avere fatto affluire su un proprio conto corrente bancario, nell'esercizio della propria professione, somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca la prova analitica della inerenza alla sua attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto.

    La presunzione relativa consente di imputare al contribuente i movimenti bancari rilevanti; per superarla occorre una spiegazione documentata, specifica e riferita a ciascuna operazione, non una giustificazione complessiva o generica.

  • Codice civile, art. 2729

    la prova liberatoria a carico del contribuente, per vincere la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 legale e non necessitante dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c., deve essere analitica e specifica, in ordine ad ogni movimentazione bancaria effettuata

    La presunzione prevista dall’art. 32 è legale e non dipende dai requisiti ordinari delle presunzioni semplici; ciò non elimina, però, l’onere del contribuente di fornire una prova liberatoria analitica per ogni movimento.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    La disposizione è indicata come parametro per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; nella decisione la censura relativa all’interpretazione dell’art. 32 è stata esaminata nel merito e respinta.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c. , n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte

    Il motivo di cassazione per vizio motivazionale non permette di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove: occorre indicare un effettivo mancato o carente esame di un punto decisivo.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione fonda l’accertamento sui movimenti dei conti bancari del contribuente, la presunzione legale può essere superata solo fornendo una spiegazione concreta e verificabile per ciascun versamento o prelevamento contestato.
  • Non è sufficiente affermare in termini generali che le somme derivano da redditi già tassati o da altre fonti lecite: occorre collegare puntualmente ciascuna movimentazione alla sua origine, con elementi probatori coerenti.
  • In cassazione non si può chiedere una nuova ponderazione delle prove solo perché si ritiene preferibile una diversa ricostruzione dei fatti; il sindacato motivazionale riguarda carenze effettive su punti decisivi, non il dissenso sull’esito della valutazione di merito.

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