Cassazione Civile, Ordinanza n. 17195/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Il contenzioso nasce da un contratto di somministrazione stipulato il 25 giugno 2012 avente ad oggetto forniture di mozzarelle biologiche. Il consorzio acquirente ha agito per ottenere il pagamento di fatture relative a forniture già eseguite; la società convenuta ha opposto, da un lato, un preteso controcredito risarcitorio per l’interruzione delle forniture, sostenendo che controlli dei N.A.S. avessero comportato sequestro, blocco, ritiro di prodotti e sospensione del bollo CE con conseguente impossibilità di produrre e commercializzare, dall’altro lato ha dedotto l’esistenza di un accordo bonario non scritto con reciproca compensazione integrale dei crediti e rinuncia a ulteriori pretese. La Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di pagamento, ritenendo provata l’esecuzione puntuale delle forniture azionate, irrilevante il provvedimento amministrativo perché riferito ad altri prodotti lattieri e revocato dopo undici giorni, insussistente la prova del danno e non provato l’accordo compensativo invocato. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi relativi all’obbligo di continuità della fornitura e al blocco amministrativo della produzione; 2) violazione delle norme sulla somministrazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l’inadempimento del fornitore e trascurato l’impossibilità di inviare ordini nel giugno 2014; 3) nullità della sentenza e violazione di norme in tema di compensazione/transazione e prova testimoniale, contestando la qualificazione dell’accordo come transazione e rivendicando la natura di compensazione volontaria; 4) nullità per la ritenuta inutilizzabilità di documenti in lingua francese privi di traduzione asseverata, censurando il mancato esame dei documenti e la mancata nomina di un traduttore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per effetto della "doppia conforme" e del divieto di cui all’art. 348-ter c.p.c. in relazione al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso qualunque inadempimento del fornitore e aveva evidenziato l’assenza di ordini nel periodo interessato; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo poiché mirava, in sostanza, a ottenere una diversa interpretazione del contratto senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, pur correggendo la motivazione d’appello sul punto della lingua francese, affermando che i documenti in lingua straniera possono essere prodotti e valutati e che la nomina del traduttore è facoltativa, ma osservando che la ricorrente non aveva assolto all’onere di autosufficienza, omettendo di riassumere il contenuto dei documenti e di indicare puntualmente dove fossero stati prodotti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
comma 1, n. 5; comma 1, n. 3; comma 1, n. 4
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è scrutinabile in presenza di "doppia conforme"; i vizi di violazione di legge e nullità non possono essere usati per ottenere un nuovo esame del merito.
ultimo comma; quarto e quinto comma
In presenza di doppia conforme, è inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse.
Richiamato come norma regolatrice del contratto di somministrazione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto a una rivalutazione fattuale e non a una vera violazione di legge.
Norma invocata dalla ricorrente sulla continuità della prestazione nella somministrazione; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
Norma invocata dalla ricorrente in tema di somministrazione; il motivo non è stato esaminato nel merito perché reputato inammissibile.
Richiamato per sostenere la compensazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla qualificazione dell’accordo e sulla prova dell’accordo stesso.
Richiamato dalla ricorrente in tema di compensazione volontaria; la censura è stata respinta come inammissibile per difetto di specifica deduzione dei canoni ermeneutici violati.
Richiamato per contestare la qualificazione dell’accordo come transazione; la Corte ha ribadito l’insindacabilità in cassazione dell’interpretazione contrattuale se sorretta da congrua motivazione.
Richiamato in relazione alla forma della transazione; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Richiamato per la prova testimoniale del patto allegato; la censura è stata reputata inammissibile perché diretta a una nuova interpretazione del contratto.
Richiamato in materia di prova testimoniale; la Corte non ha esaminato nel merito la dedotta violazione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inadempimento della controparte; la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano escluso l’inadempimento del fornitore.
Richiamato per il danno risarcibile; la doglianza è stata ritenuta inammissibile per mancata specifica dimostrazione del danno.
Richiamato per affermare la presunzione dell’esistenza del credito nel riconoscimento del debito; la Corte non ha accolto la tesi per inammissibilità del motivo e difetto di specificità.
Il principio di obbligatorietà della lingua italiana riguarda gli atti processuali in senso proprio e non i documenti prodotti in causa.
La nomina del traduttore è facoltà discrezionale del giudice, non obbligo; può farsi a meno della traduzione quando il testo è di facile comprensibilità o il giudice ne comprende il significato.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base della medesima ricostruzione fattuale, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diversità tra le ragioni poste a base delle due decisioni.
- Il motivo di ricorso che formalmente denuncia violazione di legge ma in realtà mira a ottenere una nuova valutazione del merito o dei fatti è inammissibile.
- Per censurare l’interpretazione di un contratto in cassazione non basta proporre una lettura alternativa: occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo il giudice se ne sia discostato.
- L’interpretazione delle clausole contrattuali è compito del giudice di merito e resta insindacabile in cassazione se svolta secondo i criteri legali e sorretta da motivazione congrua, anche quando siano astrattamente possibili più interpretazioni.
- La produzione di documenti in lingua straniera non è vietata e la traduzione non costituisce un mezzo di prova autonomo soggetto a preclusioni; la traduzione è un adempimento accessorio e il giudice può decidere se avvalersi o meno di un traduttore.
- Quando si deduce l’omessa o viziata valutazione di documenti, il ricorrente deve rispettare l’onere di autosufficienza, riassumendo il contenuto dei documenti e indicando in modo puntuale dove siano stati prodotti.
- In una lite di somministrazione, il credito del somministrante può essere riconosciuto quando risulti provata l’esecuzione delle forniture azionate e non sia dimostrato, con allegazioni specifiche e prova adeguata, un inadempimento imputabile o un accordo estintivo dei crediti.
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