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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03429/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Il debitore aveva proposto opposizione a precetto per oltre 83.000 euro, deducendo l'omessa notificazione del titolo esecutivo, l'inefficacia del titolo, la prescrizione del credito e la carenza di legittimazione attiva del soggetto intimante. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, mentre la Corte d'appello di Roma l'aveva accolta, ritenendo maturata la prescrizione decennale del credito e non validamente interruttivi gli atti invocati dalla creditrice, in quanto non notificati al debitore e/o compiuti prima del decorso del termine. La società creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., denunciando violazione degli artt. 2910, 2943 e 2945 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato efficacia interruttiva agli atti compiuti dalla cessionaria del credito e dalla banca originaria, anche in relazione all'azione revocatoria e all'intervento nell'esecuzione immobiliare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che la ricorrente aveva allegato la notificazione della sentenza impugnata, ma non aveva depositato la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; inoltre, dagli atti risultava che il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. La Corte ha aggiunto che, per completezza, la tesi della ricorrente era comunque infondata nel merito, poiché gli atti invocati come interruttivi non risultavano notificati personalmente al debitore e, in parte, erano comunque anteriori alla maturazione della prescrizione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso, il motivo era formalmente incardinato su tale vizio.

  • art. 2910 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto del creditore di far espropriare i beni del debitore.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato per sostenere l'efficacia interruttiva degli atti posti in essere dal creditore.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato per sostenere gli effetti dell'interruzione della prescrizione.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione comporta l'improcedibilità del ricorso quando sia allegata la notificazione della sentenza.

  • art. 325 c.p.c.

    In caso di notificazione della sentenza impugnata, opera il termine breve di impugnazione.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di allegazione della notificazione della sentenza, opera il termine lungo di impugnazione.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    Consente il deposito, nei modi previsti, della copia autentica della sentenza notificata.

  • art. 380 bis1 c.p.c.

    Regola il procedimento camerale in cassazione nel quale è stata decisa la causa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Comporta, in caso di rigetto o improcedibilità dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Individua il contributo unificato base cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità.

Massime di principio

  • Se il ricorrente in cassazione allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata, ha l'onere di depositare la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; la sua mancanza determina improcedibilità, salvo che la relata risulti dal controricorrente o dal fascicolo d'ufficio.
  • L'improcedibilità del ricorso va rilevata con priorità logica rispetto ad ogni esame del merito, poiché preclude la valutazione dell'infondatezza delle censure.
  • Gli atti che si assumono interruttivi della prescrizione devono risultare idonei e, quando il diritto è azionato verso un determinato debitore, devono essere riferibili a quest'ultimo; atti compiuti verso terzi o comunque non notificati personalmente al debitore non sono sufficienti, da soli, a interrompere la prescrizione nei suoi confronti.
  • Quando il termine prescrizionale decorre da un precedente giudicato, occorre verificare con rigore il momento di decorrenza e la collocazione temporale degli atti asseritamente interruttivi rispetto alla scadenza del termine ordinario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrescrizione
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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