Cassazione Civile, Ordinanza n. 20599/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro alle dipendenze di un Comune. La lavoratrice ha sostenuto che, per alcuni periodi di servizio, l'amministrazione avesse applicato illegittimamente il CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali anziché quello del comparto Scuola, con effetti peggiorativi sul carico di lavoro, sulla retribuzione, sulla contribuzione e sul calcolo del TFR. Ha quindi chiesto le differenze retributive e contributive, il ricalcolo della pensione da parte dell'INPS e il risarcimento dei danni alla salute e alla vita di relazione asseritamente derivati dal trattamento deteriore e dal demansionamento. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello, invece, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado limitatamente alle domande retributive e contributive per mancata evocazione dell'INPS, rimettendo le parti al primo giudice, e aveva respinto il resto. In cassazione la ricorrente ha censurato: la pretesa omessa pronuncia su alcune domande; l'erronea applicazione degli artt. 112, 115, 354 e 2697 c.c./c.p.c.; la condanna alle spese del grado d'appello; l'erronea declaratoria di insanabilità della decisione sulle differenze retributive senza decisione nel merito; e l'omesso esame del danno alla salute collegato al demansionamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva correttamente rilevato la violazione del litisconsorzio necessario per la mancata partecipazione dell'INPS alle domande connesse di differenze retributive e contribuzione previdenziale, con conseguente nullità parziale della decisione di primo grado e rimessione al Tribunale; perciò non vi era omissione di pronuncia, ma semplice devoluzione al giudice di rinvio delle domande ancora da esaminare nel contraddittorio integro. Ha inoltre ritenuto corretta la condanna della parte soccombente alle spese del grado d'appello, in applicazione dell'orientamento secondo cui il giudice che rimette la causa al primo giudice per integrare il contraddittorio deve regolare le spese del grado. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sul danno alla salute, attività riservata al giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Il vizio denunciato è stato escluso perché la Corte d'appello ha applicato correttamente le norme richiamate in relazione al litisconsorzio necessario e alla rimessione al primo giudice.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
Dopo la riformulazione del 2012 il motivo è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non per contestare la valutazione delle prove o le argomentazioni difensive.
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Non vi è violazione quando il giudice non decide nel merito domande travolte dalla declaratoria di nullità per difetto di contraddittorio e rimesse al primo giudice.
La censura è stata ritenuta infondata perché non emergeva un errore di applicazione della regola di valutazione della prova, ma una corretta applicazione dei principi processuali sul contraddittorio.
rinvio al primo giudice per integrazione del contraddittorio
Se in appello emerge la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, la Corte può dichiarare la nullità parziale della sentenza e rimettere la causa al primo giudice per il simultaneus processus.
La censura sull'onere probatorio non è stata accolta, poiché la questione delle differenze retributive era stata correttamente rimessa al primo giudice per difetto di contraddittorio.
Il giudice d'appello che rinvia al primo giudice per integrare il contraddittorio deve regolare le spese del grado e può porle a carico della parte che abbia dato causa alla nullità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo.
art. 17/04/2012, n. 6001
La retribuzione imponibile ai fini previdenziali non può essere inferiore alla retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi; i contributi vanno quindi calcolati sulla retribuzione dovuta e non su quella di fatto corrisposta in misura inferiore.
Cass. 01/03/2024, n. 5484
La valutazione della connessione tra domande e della necessità del simultaneus processus è rimessa al giudice di merito, se congruamente motivata.
Cass. 17/12/2024, n. 32933
Nel rinvio al primo giudice per integrare il contraddittorio, il giudice d'appello provvede anche sulle spese del grado, ponendole a carico della parte che ha causato la nullità.
Cass. 06/02/2025, n. 2961
L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, riguarda un fatto storico decisivo e non la semplice critica alla valutazione delle conseguenze giuridiche o probatorie di un fatto.
Massime di principio
- Quando una domanda sulle differenze retributive è strettamente connessa a una domanda di ricalcolo contributivo/previdenziale, il mancato coinvolgimento dell'ente previdenziale può integrare un difetto di litisconsorzio necessario e giustificare la nullità parziale della decisione e la rimessione al primo giudice per la celebrazione del contraddittorio integro.
- La declaratoria di nullità per difetto di contraddittorio esclude la configurabilità di omessa pronuncia sulle domande travolte dalla nullità, poiché esse restano devolute al giudice cui la causa è rimessa e non si forma giudicato su di esse.
- Nel giudizio di appello, se la causa è rinviata al primo giudice per integrare il contraddittorio, il giudice d'appello deve comunque regolare le spese del grado, potendole porre a carico della parte che ha dato causa alla nullità processuale.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente una nuova lettura delle prove o una diversa valutazione del danno; è configurabile solo se sia stato completamente omesso l'esame di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione.
- La retribuzione imponibile ai fini previdenziali deve essere ancorata alla retribuzione dovuta secondo legge, regolamenti o contratto collettivo, e non alla minore somma eventualmente corrisposta di fatto.
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