Cassazione Penale, Ordinanza n. 07752/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata proveniva dalla Corte di appello di Venezia, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Treviso nei confronti dell'imputato per un abuso edilizio, con concessione delle attenuanti generiche e irrogazione della pena di mesi 2 di arresto ed euro 6.000 di ammenda. Il ricorrente deduceva tre censure: 1) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) eccessività della pena e illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio; 3) omessa considerazione della richiesta di pene sostitutive ex art. 20-bis c.p., assumendo che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché generico e privo di critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso l'art. 131-bis c.p. valorizzando la notevole dimensione dell'opera abusiva e la prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, poiché non specifico e comunque a fronte di una valutazione non illogica dell'adeguatezza della pena. Ha infine reputato inammissibile il terzo motivo, osservando che la richiesta di pene sostitutive era stata formulata tardivamente solo in sede di conclusioni nel giudizio di appello e non già nell'atto di impugnazione, con conseguente non censurabilità del silenzio della Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001
norma incriminatrice del reato edilizio contestato, relativo all'esecuzione di interventi in assenza o in difformità dal titolo edilizio nei casi previsti dalla lettera indicata.
la causa di non punibilità è esclusa quando la condotta presenti elementi ostativi quali la rilevante dimensione dell'opera abusiva e la prosecuzione dei lavori dopo un ordine di sospensione.
la richiesta di pene sostitutive deve essere tempestivamente formulata nel giudizio di appello; se proposta solo nelle conclusioni e non nell'atto di gravame, la Corte territoriale non è tenuta a pronunciarsi espressamente sul punto.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto non è configurabile quando la motivazione evidenzi, in modo non illogico, elementi concreti di offensività quali l'entità dell'opera abusiva e la perseveranza nella condotta nonostante un ordine di sospensione.
- Il motivo di ricorso è inammissibile se si limita a deduzioni generiche o apodittiche senza confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La censura sulla dosimetria della pena richiede un confronto puntuale con la motivazione di merito; in difetto di specificità, non può essere scrutinata in cassazione.
- La domanda di pene sostitutive deve essere introdotta tempestivamente nel giudizio di merito; se formulata solo in fase conclusiva dell'appello e non nell'atto di impugnazione, il mancato esame da parte del giudice di secondo grado non è censurabile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo i casi di non imputabilità della causa di inammissibilità al ricorrente.
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