Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7366/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna inflitta con rito abbreviato per: a) illegale detenzione di parti di arma da guerra (coltello baionetta modello Garand, canna per mitragliatore cal.12,5, mirino e cartucce); b) illegale detenzione di arma clandestina (fucile doppietta cal.16 con matricola abrasata e canne mozzate); c) ricettazione (per il fucile e le parti di arma, ritenute di origine illecita/straniere). Le censure: 1) nullità della sentenza di primo grado per mancanza della data di emissione; 2) inesistenza del reato per gli oggetti qualificabili come pezzi da collezione e mancanza di obbligo di licenza/denuncia; 3) assenza di prova della consapevolezza dell'alterazione della matricola e della mozzatura delle canne; 4) mancanza dell'elemento soggettivo per la ricettazione e dell'illiceità dell'introduzione nello Stato; 5) vizio nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: la mancanza della data nella sentenza di primo grado non comporta nullità se la data è desumibile dagli atti (art.546 c.p.p.); la qualificazione degli oggetti come armi da guerra/parti di esse è corretta e la piena funzionalità riscontrata esclude la tesi della mera collezione; la consapevolezza dell'imputato circa l'alterazione della matricola e la clandestinità dell'arma è logicamente deducibile dalla sua comprovata conoscenza tecnica e dalla evidente modificazione dell'arma; l'imputato non ha fornito elementi concreti a giustificazione della provenienza lecita (dichiarazione generica di acquisto via internet o di eredità non sufficiente); la motivazione sulla pena è adeguata (escluse recidiva, riconosciute attenuanti generiche, pena di poco superiore al minimo edittale). Conseguenze pratiche: ricorso respinto, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In primo/grado era stata inflitta pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e multa di euro 400,00.

Norme richiamate

  • art. 546 cod. proc. pen.

    La nullità della sentenza è prevista per carenze essenziali del dispositivo o mancanza di sottoscrizione; la mancanza della data non è causa di nullità se la data può essere ricavata con esattezza dagli atti.

  • art. 2, legge 18 dicembre 1967 n. 895

    art. 2 I. n. 895 del 1967

    La detenzione di armi da guerra e di parti di arma da guerra è penalmente rilevante; la piena funzionalità degli oggetti sequestrati rafforza la configurabilità del reato.

  • art. 1, legge 18 dicembre 1967 n. 895

    art. 1 I. n. 895 del 1967

    Norma richiamata con riferimento all'illegale introduzione nello Stato; la Corte ha ritenuto non provata la liceità dell'introduzione e della provenienza degli oggetti in assenza di elementi probatori concreti.

  • art. 10, comma 6, legge 18 aprile 1975 n. 110 (richiami giurisprudenziali)

    art. 10, comma sesto, L. 18 aprile 1975 n. 110

    La qualificazione di una raccolta come 'collezione' e l'obbligo di licenza/denuncia dipendono da criteri numerici e dalla effettiva denunciabilità; la mera affermazione di collezionismo senza prova del numero/denuncia/licenza non esclude la rilevanza penale della detenzione di armi.

Massime di principio

  • Un vizio formale come l'assenza della data nella sentenza non comporta automaticamente nullità se la data è desumibile dagli atti.
  • La semplice qualificazione di un oggetto come "da collezione" non scatta automaticamente la esclusione di responsabilità: occorrono elementi concreti (numero, denuncia, licenza) e la prova che le armi non siano funzionali offensivamente.
  • La presenza di alterazioni evidenti (abrasione della matricola, canne mozzate) e la conoscenza tecnica dell'imputato possono legittimamente consentire al giudice di inferire la consapevolezza della clandestinità dell'arma.
  • Per il reato di ricettazione è necessario l'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita); tuttavia, spiegazioni generiche o lacunose sulla provenienza possono essere insufficienti e permettere ricostruzioni probatorie avverse.
  • In fase di determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità dei fatti e il precedente specifico anche se non integra la recidiva formale; ciò può giustificare il diniego di benefici anche con pene modeste.
  • Chi dichiara una provenienza ereditaria o acquisti via internet deve fornire elementi probatori concreti e congruenti per dissolvere le presunzioni di illiceità derivate dalla natura e dallo stato delle armi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.