Cassazione Penale, Sentenza n. 7366/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna inflitta con rito abbreviato per: a) illegale detenzione di parti di arma da guerra (coltello baionetta modello Garand, canna per mitragliatore cal.12,5, mirino e cartucce); b) illegale detenzione di arma clandestina (fucile doppietta cal.16 con matricola abrasata e canne mozzate); c) ricettazione (per il fucile e le parti di arma, ritenute di origine illecita/straniere). Le censure: 1) nullità della sentenza di primo grado per mancanza della data di emissione; 2) inesistenza del reato per gli oggetti qualificabili come pezzi da collezione e mancanza di obbligo di licenza/denuncia; 3) assenza di prova della consapevolezza dell'alterazione della matricola e della mozzatura delle canne; 4) mancanza dell'elemento soggettivo per la ricettazione e dell'illiceità dell'introduzione nello Stato; 5) vizio nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: la mancanza della data nella sentenza di primo grado non comporta nullità se la data è desumibile dagli atti (art.546 c.p.p.); la qualificazione degli oggetti come armi da guerra/parti di esse è corretta e la piena funzionalità riscontrata esclude la tesi della mera collezione; la consapevolezza dell'imputato circa l'alterazione della matricola e la clandestinità dell'arma è logicamente deducibile dalla sua comprovata conoscenza tecnica e dalla evidente modificazione dell'arma; l'imputato non ha fornito elementi concreti a giustificazione della provenienza lecita (dichiarazione generica di acquisto via internet o di eredità non sufficiente); la motivazione sulla pena è adeguata (escluse recidiva, riconosciute attenuanti generiche, pena di poco superiore al minimo edittale). Conseguenze pratiche: ricorso respinto, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In primo/grado era stata inflitta pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e multa di euro 400,00.
Norme richiamate
La nullità della sentenza è prevista per carenze essenziali del dispositivo o mancanza di sottoscrizione; la mancanza della data non è causa di nullità se la data può essere ricavata con esattezza dagli atti.
art. 2, legge 18 dicembre 1967 n. 895
art. 2 I. n. 895 del 1967
La detenzione di armi da guerra e di parti di arma da guerra è penalmente rilevante; la piena funzionalità degli oggetti sequestrati rafforza la configurabilità del reato.
art. 1, legge 18 dicembre 1967 n. 895
art. 1 I. n. 895 del 1967
Norma richiamata con riferimento all'illegale introduzione nello Stato; la Corte ha ritenuto non provata la liceità dell'introduzione e della provenienza degli oggetti in assenza di elementi probatori concreti.
art. 10, comma 6, legge 18 aprile 1975 n. 110 (richiami giurisprudenziali)
art. 10, comma sesto, L. 18 aprile 1975 n. 110
La qualificazione di una raccolta come 'collezione' e l'obbligo di licenza/denuncia dipendono da criteri numerici e dalla effettiva denunciabilità; la mera affermazione di collezionismo senza prova del numero/denuncia/licenza non esclude la rilevanza penale della detenzione di armi.
Massime di principio
- Un vizio formale come l'assenza della data nella sentenza non comporta automaticamente nullità se la data è desumibile dagli atti.
- La semplice qualificazione di un oggetto come "da collezione" non scatta automaticamente la esclusione di responsabilità: occorrono elementi concreti (numero, denuncia, licenza) e la prova che le armi non siano funzionali offensivamente.
- La presenza di alterazioni evidenti (abrasione della matricola, canne mozzate) e la conoscenza tecnica dell'imputato possono legittimamente consentire al giudice di inferire la consapevolezza della clandestinità dell'arma.
- Per il reato di ricettazione è necessario l'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita); tuttavia, spiegazioni generiche o lacunose sulla provenienza possono essere insufficienti e permettere ricostruzioni probatorie avverse.
- In fase di determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità dei fatti e il precedente specifico anche se non integra la recidiva formale; ciò può giustificare il diniego di benefici anche con pene modeste.
- Chi dichiara una provenienza ereditaria o acquisti via internet deve fornire elementi probatori concreti e congruenti per dissolvere le presunzioni di illiceità derivate dalla natura e dallo stato delle armi.
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