Cassazione Civile, Ordinanza n. 03284/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
La lite nasce dalla richiesta di numerosi medici specializzati di ottenere il risarcimento dei danni per la mancata o tardiva attuazione nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie in tema di adeguata remunerazione dei corsi di specializzazione medica, per anni di frequenza compresi tra il 1980 e il 1996. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendole prescritte; la Corte d’appello di Roma aveva confermato il rigetto e aveva condannato gli appellanti alle spese. In cassazione: il primo ricorrente ha censurato la sentenza per violazione del diritto UE, dell’art. 3 Cost. e delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il dies a quo non potesse decorrere dalla L. n. 370/1999 e che la situazione normativa e giurisprudenziale non consentisse ai medici di avere certezza del diritto azionabile; ha inoltre censurato la mancata compensazione delle spese. Il secondo gruppo di ricorrenti ha dedotto, oltre alle violazioni in tema di prescrizione e diritto UE, anche l’erronea applicazione dei criteri di liquidazione delle spese ex D.M. n. 55/2014, lamentando che l’aumento percentuale fosse stato calcolato sul numero delle parti soccombenti anziché sul numero delle parti assistite dall’Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso del medico che contestava sia la prescrizione sia le spese, ritenendo che la questione fosse già coperta da una consolidata giurisprudenza di legittimità: per i medici specializzandi interessati, il diritto al risarcimento da tardiva attuazione delle direttive si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 L. n. 370/1999, poiché da quel momento era ragionevolmente certo che lo Stato non avrebbe emanato ulteriori atti satisfattivi. Ha ritenuto infondate anche le doglianze sul rinvio pregiudiziale alla CGUE, sulla presunta incertezza della giurisdizione e del soggetto passivo, e sulla questione di legittimità costituzionale. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso del gruppo di medici relativo alla liquidazione delle spese, osservando che l’art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, nell’ipotesi di difesa di più soggetti contro più soggetti, consente di correlare l’aumento del compenso al numero dei soggetti assistiti dall’avvocato, non a quello delle controparti; per tale parte la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, limitatamente alla regolazione delle spese del grado di appello. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente dichiarato inammissibile, con ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. e con contributo unificato aggiuntivo per il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
per i litisconsorti facoltativi non notificati l’impugnazione non richiede ordine di notificazione quando la preclusione dell’impugnazione è ormai maturata.
i ricorsi proposti contro il medesimo provvedimento vanno riuniti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro processuale delle censure di violazione di legge dedotte nei ricorsi.
rende inammissibile il ricorso che non offre elementi per confermare o mutare un orientamento consolidato della Corte.
art. 288, par. 3, TFUE
richiamato dai ricorrenti a fondamento del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione.
art. 4, par. 3, TUE
richiamato dai ricorrenti a fondamento del dovere di leale cooperazione e di corretta attuazione del diritto UE.
art. 3 Cost.
invocato dai ricorrenti per sostenere una disparità di trattamento nella disciplina giurisprudenziale della prescrizione.
considerato dalla Corte come il momento da cui decorre la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria, perché da allora gli interessati ebbero ragionevole certezza della mancata ulteriore attuazione statale.
invocati dai ricorrenti per contestare il dies a quo della prescrizione; la Corte ne conferma l’applicazione secondo il consolidato orientamento sul decorso dal 27 ottobre 1999.
art. 267 TFUE
invocato per il rinvio pregiudiziale; la Corte lo reputa non necessario perché la questione non presenta incertezze interpretative.
regola la soccombenza nelle spese; la Corte ribadisce che la compensazione è discrezionale e sindacabile solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014
nel liquidare il compenso unico per la difesa di più soggetti, l’aumento va correlato al numero dei soggetti assistiti dall’avvocato, non al numero delle parti avversarie, quando la difesa sia svolta per più soggetti contro più soggetti.
giustifica la condanna al pagamento di una somma ulteriore in presenza di ricorso manifestamente infondato o comunque incompatibile con giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione riscontra che la sentenza impugnata si è conformata a un orientamento ormai consolidato, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1 c.p.c. se non prospetta argomenti nuovi idonei a mutare il precedente indirizzo.
- Nel contenzioso dei medici specializzandi per tardiva attuazione delle direttive comunitarie, la pretesa risarcitoria si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 L. n. 370/1999, perché da quel momento i destinatari della mancata attuazione hanno avuto ragionevole certezza della definitiva inerzia dello Stato.
- La decorrenza della prescrizione non è impedita da dubbi sulla giurisdizione, sulla natura dell’azione o sulla legittimazione passiva, poiché la prescrizione può essere interrotta anche stragiudizialmente e l’eventuale errore sul giudice è rimediabile con gli strumenti processuali previsti.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione sia già risolta da una giurisprudenza unionale e nazionale consolidata e non presenti un effettivo dubbio interpretativo rilevante.
- In tema di spese processuali, la compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti della violazione del divieto di porre spese a carico della parte vittoriosa o di motivazione illogica.
- Ai fini dell’art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, quando un difensore assiste più soggetti contro più soggetti, l’aumento del compenso unico va parametrato al numero dei soggetti assistiti e non al numero delle controparti, perché il richiamo all’ipotesi dell’assistenza a un solo soggetto opera solo per quel diverso caso specifico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03117/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03123/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03141/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03142/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03143/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03145/2023 del 02/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →