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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44648/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli (riesame) che aveva confermato l'ordinanza del GIP. Tre censure principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della gravità indiziaria, sostenendo che la decisione si fonda sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Loffredo, prive di riscontri individualizzanti e contraddette dalla persona offesa; (2) violazione di legge sostanziale e processuale circa la sussistenza dell'aggravante "mafiosa" nella sua doppia dimensione (metodo oggettivo e finalità soggettiva), per carenza di argomentazione concreta; (3) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante per aver agito in più persone riunite (concorso/riunione).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi infondati: ha qualificato come mera richiesta di diverso apprezzamento di fatti il primo motivo e ha rilevato che il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione precisa e puntuale, collegandosi al provvedimento originario del GIP. La Corte ha ritenuto affidabile la fonte dichiarativa (Francesco Loffredo) in quanto corroborata da altre dichiarazioni "interne" e da elementi obiettivi (osservazioni della polizia giudiziaria, riprese video, monitoraggio geolocalizzato, sequestro della somma di denaro di euro 2.500 appena consegnata dalla persona offesa). Ha spiegato che la negazione della vittima, in un contesto di omertà, non smentisce il quadro indiziario. Quanto all'aggravante "mafiosa", la Corte ha confermato che essa ha natura oggettiva e può essere riconosciuta se il metodo e il contesto inducevano nella vittima una particolare condizione di soggezione, senza richiedere prova dell'effettiva appartenenza a organizzazione mafiosa. Anche l'aggravante per la presenza di più agenti è stata ritenuta provata dalla descrizione dell'evento. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e la sentenza va comunicata al detenuto ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per la sintesi dei motivi di cassazione; usata come riferimento formale per l'esposizione dei motivi

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.

    Richiamata in relazione ai motivi di cassazione che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ritiene che le censure non incidano sulla correttezza della motivazione di merito

  • art. 416-bis c.p. (indicato nel testo come 416 bis.1)

    Riferimento alla disciplina della rilevanza mafiosa; la Corte applica il principio che l'aggravante "mafiosa" può essere riconosciuta in base al metodo e al contesto oggettivo che creano una condizione di soggezione nella vittima, senza richiedere la prova di un concreto vincolo organizzativo

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato nel contesto delle doglianze sulla qualificazione giuridica dell'aggravante; la Corte ritiene la motivazione del giudice di merito adeguata nel qualificare l'elemento aggravante

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Richiamato in relazione al meccanismo presuntivo che governa le esigenze cautelari; la Corte osserva che l'eventuale esclusione di una circostanza aggravante non avrebbe inciso sulla sussistenza delle esigenze cautelari ritenute

  • artt. 278, 303, 304 c.p.p.

    Richiamati con riferimento alla determinazione dei termini e delle misure cautelari; la Corte ritiene che la qualificazione delle circostanze aggravanti non alteri i profili procedurali significativi per la custodia cautelare

  • art. 273 c.p.p.

    Norma che disciplina la regola di giudizio nella valutazione cautelare; la Corte afferma che, secondo tale regola, risultano integrati gli elementi richiesti per la misura cautelare

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per l'obbligo di comunicazione della sentenza al ricorrente detenuto a cura del direttore dell'istituto di detenzione

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non sostituisce il proprio apprezzamento dei fatti a quello del giudice di merito salvo gravi errori di diritto: censure generiche sul credito delle fonti dichiarative sono inammissibili se il giudice di merito ha motivato puntualmente
  • Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia possono costituire fondamento della gravità indiziaria se risultano complessivamente corroborate da altre fonti dichiarative e da elementi obiettivi (osservazioni di polizia, riprese video, geolocalizzazione, sequestri)
  • La qualificazione dell'aggravante "mafiosa" ha natura prevalentemente oggettiva: non è necessario dimostrare l'effettiva appartenenza della minaccia a un'organizzazione mafiosa quando il metodo e il contesto inducano nella vittima una particolare condizione di soggezione
  • La negazione della vittima non annulla automaticamente il quadro indiziario, soprattutto in contesti caratterizzati da omertà; il giudice valuta la coerenza complessiva delle prove
  • Per contestare misure cautelari è necessario prospettare argomentazioni concrete e specifiche; eccezioni generiche sulla provenienza di elementi di prova (es. contante) sono insufficienti se non adeguatamente documentate
  • La sussistenza di aggravanti legate alla pluralità di agenti può essere desunta dalle modalità descrittive dell'evento e non richiede formalità aggiuntive se il fatto dimostra la contemporanea presenza di più soggetti

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