Cassazione Civile, Ordinanza n. 21730/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico e l’orario di lavoro degli autisti addetti alla figura di "agente unico" nel servizio urbano. La Corte d’appello aveva ritenuto che, in base all’accordo collettivo aziendale del 16 dicembre 1975, come modificato da accordi successivi, l’introduzione dell’agente unico avesse comportato una maggiore gravosità della prestazione, compensata da una riduzione dell’orario effettivo e da una specifica indennità giornaliera; perciò aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto a mantenere il computo nell’orario medio giornaliero di 24 minuti e aveva condannato la società al pagamento delle somme dovute. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 36 Cost., 1362 ss. c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che, venuto meno l’accordo istitutivo della figura, poteva ridefinire unilateralmente i contenuti della prestazione entro i limiti di legge e contratto collettivo nazionale, senza violare il minimo costituzionale retributivo e con richiamo alla disciplina delle saturazioni massime tecnicamente e organizzativamente possibili; (2) violazione degli artt. 39 Cost. e 2077 c.c., contestando che il contratto aziendale potesse incorporarsi nei singoli contratti individuali e rilevando l’assenza di riduzione della retribuzione sotto il minimo costituzionale; (3) violazione degli artt. 1, 2 e 3 del contratto collettivo aziendale del 1975, dell’art. 27, comma 5, dell’ipotesi di accordo nazionale del 2015, degli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. e, in subordine, delle regole di interpretazione contrattuale, sostenendo che le mansioni aggiuntive non esistevano o comunque non erano tali da giustificare una maggiore retribuzione, e che gli accordi successivi riguardavano attività diverse (come il controllo dei titoli di viaggio) e comunque prevedevano compensi specifici solo in quelle ipotesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva motivatamente desunto la maggiore gravosità delle mansioni di agente unico dalla previsione contrattuale della maggiorazione del turno e dall’indennità giornaliera, oltre che da ordini di servizio che attribuivano agli autisti compiti ulteriori rispetto alla sola guida; ha inoltre escluso che fossero decisivi i richiami della società ad altre disposizioni contrattuali e ad accordi successivi, perché relativi ad attività diverse. La Suprema Corte ha condiviso l’impostazione secondo cui esisteva sin dall’origine un nesso sinallagmatico tra modalità della prestazione e struttura dell’orario a parità di retribuzione, nesso che non poteva essere alterato in peius tramite l’aumento dell’orario effettivo senza corrispondente compenso, equivalendo ciò a una riduzione della retribuzione. Ha richiamato un precedente conforme sul carattere retributivo dell’indennità di agente unico e sull’irriducibilità di tale voce in assenza di accordo tra le parti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
richiamato come parametro del minimo costituzionale della retribuzione, ma non ritenuto violato nella fattispecie secondo la prospettazione accolta dalla Corte
richiamati per le regole di interpretazione del contratto collettivo e aziendale; la Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione della Corte d’appello sul significato dell’accordo del 1975 e degli accordi successivi
invocato per omessa pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto infondato alla luce della motivazione resa sul contenuto degli accordi e delle mansioni
art. 39 Cost.
richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia della contrattazione collettiva, ma non accolto
richiamato per contestare l’incorporazione del contratto collettivo nel rapporto individuale; la censura è stata disattesa
art. 27, comma 5, dell'ipotesi di accordo nazionale del 28 novembre 2015 di rinnovo del c.c.n.l. autoferrotranvieri-internavigatori mobilità T.P.L.
richiamato dalla ricorrente quale fonte che legittimerebbe la saturazione massima senza oneri aggiuntivi, ma ritenuto non dirimente nel caso concreto
richiamato per correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto, ma non decisivo rispetto alla ratio decidendi
richiamato per l’integrazione del contratto, senza esito favorevole alla ricorrente
richiamato per l’esecuzione secondo buona fede, ma non ritenuto violato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in collegamento con il comma 1-quater per il contributo unificato aggiuntivo
richiamato per il rito camerale e il deposito dell’ordinanza
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
indicati quali censure di legittimità formulate nel primo motivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per le doglianze di violazione di legge nei motivi secondo e terzo
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per la doglianza di omesso esame di fatto decisivo nel terzo motivo
Cass. 22/05/2014, n. 11330
"L’indennità di 'agente unico', prevista per i dipendenti postali, remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista, sicché ha causa retributiva ed integra un obbligo contrattuale. Ne consegue che, in assenza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotta - o soppressa ove siano mutate le condizioni aziendali - estendendosi ad essa il principio della irriducibilità della retribuzione, desumibile dagli artt. 2103 c.c. e 36 Cost., in quanto voce compensativa di particolari e gravose modalità di svolgimento del lavoro"
richiamato come precedente conforme a sostegno dell’irriducibilità dell’indennità connessa a particolari e gravose modalità della prestazione
Massime di principio
- Quando un accordo collettivo aziendale collega una particolare configurazione dell’orario e una specifica indennità a mansioni più gravose, tale assetto può entrare nel contenuto del rapporto individuale e non essere unilateralmente peggiorato dal datore di lavoro in assenza di un nuovo accordo o di una diversa base normativa/contrattuale.
- La soppressione o l’ampliamento unilaterale dell’orario a parità di retribuzione, quando la retribuzione era originariamente compensativa di modalità di lavoro più onerose, equivale a una riduzione retributiva vietata dal principio di irriducibilità della retribuzione.
- Nell’interpretazione degli accordi collettivi, la verifica del significato delle clausole può fondarsi sul testo negoziale, sulla struttura del sinallagma e su elementi esterni coerenti come ordini di servizio, mentre restano irrilevanti richiami a previsioni contrattuali diverse o riferite ad attività non coincidenti con quelle oggetto della lite.
- In cassazione, le censure che sollecitano una rivalutazione del significato di clausole e dell’apprezzamento delle circostanze fattuali sono inammissibili o comunque infondate quando la motivazione di merito sia logicamente coerente e sorretta da elementi documentali specifici.
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