Sentenza n. 108/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione - della Determinazione Dirigenziale del 16/11/2023 a firma del Direttore Area Edilizia Privata – Ufficio Disciplina Edilizia Municipio Roma V, n. rep. CF/3013/2023 del 16/11/2023 – n. prot. CF/219279/2023 dell’16/11/2023, avente ad oggetto: “provvedimento di ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia, abusivamente realizzati a Roma, Via di Tor Pignattara n. 18 e di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa, ai sensi degli art. 33 D.P.R. 380/2002 – art. 16 Legge R.L. 1572008 e art. 6 bis, comma 5, D.P.R. 380/2001 (UDE 26/2023 – VF/2023/16017 ns. prot. CF/2023/52560)”, notificata, quanto alla sig.ra Salati Anna in data 22/11/2023, quanto ai rimanenti ricorrenti in data 29/11/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di rimozione o demolizione di opere edilizie abusive e sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ingiunzione con cui Roma Capitale aveva ordinato loro, quali comproprietari dell’immobile, di rimuovere o demolire una tettoia in legno, una pergotenda motorizzata, due gazebi, un piccolo vano e opere di diversa distribuzione interna, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria. Hanno dedotto la violazione degli artt. 31, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 16, comma 1, della legge regionale Lazio n. 15/2008, sostenendo che l’ordine demolitorio e la sanzione avrebbero dovuto essere rivolti congiuntamente sia al proprietario sia al responsabile dell’abuso. Hanno affermato che le opere fossero state realizzate dalla società conduttrice dell’immobile e che l’amministrazione avesse omesso di considerare sia la comunicazione dei proprietari sia la dichiarazione sostitutiva con cui il legale rappresentante della conduttrice aveva ammesso la propria responsabilità. Roma Capitale ha eccepito, quanto alla sanzione pecuniaria, il difetto di interesse, essendo stata già pagata, e ha contestato nel merito il ricorso. In precedenza, la domanda cautelare era stata respinta con ordinanza non impugnata.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto all’ordine di demolizione, ha ritenuto applicabile il principio secondo cui il proprietario di una costruzione abusiva può esserne destinatario anche se non è responsabile della realizzazione dell’abuso, poiché l’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 attribuisce al proprietario la legittimazione passiva all’esecuzione dell’ordine senza richiedere l’accertamento di una sua responsabilità. L’abusività dell’opera ha carattere reale e segue l’immobile, sicché la misura demolitoria può essere adottata nei confronti del proprietario anche se diverso dal responsabile e estraneo alla realizzazione dell’intervento. Il Collegio ha inoltre rilevato che la ricostruzione dei ricorrenti risultava comunque dubbia, poiché le aerofotografie acquisite da Google Earth documentavano la presenza di pergotende e tettoie già dal luglio 2007, anteriormente alla locazione stipulata nel 2015; ciò indeboliva l’affermazione che le opere fossero state realizzate dalla conduttrice. La questione relativa al difetto di interesse sull’impugnazione della sanzione pecuniaria già pagata è stata lasciata impregiudicata, poiché il ricorso era comunque infondato nel merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali in favore di Roma Capitale, liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31, commi 1 e 2, d.P.R. 380/2001
Il proprietario di una costruzione abusiva può essere destinatario dell'ordine di demolizione, senza che sia necessario stabilire se egli sia responsabile dell'abuso.
Il proprietario è legittimato passivamente rispetto all’ordine di demolizione anche quando non abbia realizzato l’abuso e sia estraneo alla sua commissione; la demolizione è una misura reale, normalmente doverosa, che prescinde dalla coincidenza tra proprietario e autore dell’illecito.
art. 16, comma 1, legge regionale Lazio n. 15/2008
Norma invocata dai ricorrenti in relazione ai destinatari delle sanzioni edilizie; il giudice ha respinto la censura ritenendo comunque legittimo rivolgere l’ordine demolitorio al proprietario dell’immobile.
art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 380/2001
Previsione posta a fondamento della sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00; l’impugnazione è stata comunque respinta, senza necessità di definire l’eccezione di difetto di interesse derivante dall’avvenuto pagamento.
La domanda cautelare proposta dai ricorrenti era stata respinta con ordinanza non impugnata; tale esito cautelare è stato richiamato dal Collegio quale ulteriore conferma delle conclusioni poi assunte nel merito.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di un’opera abusiva può essere legittimamente rivolto al proprietario dell’immobile anche se questi non ha realizzato l’abuso e ne sia estraneo, poiché l’art. 31, comma 2, del d.P.R. 380/2001 individua nel proprietario un destinatario legittimo della misura senza richiedere l’accertamento di una sua responsabilità personale.
- L’abusività dell’opera edilizia ha natura reale e segue l’immobile nei successivi trasferimenti; pertanto, l’ordine di demolizione prescinde sia dall’attuale possesso del bene sia dalla coincidenza tra proprietario e autore materiale dell’abuso.
- La prova documentale e aerofotografica, incluse immagini ricavate da applicazioni di geolocalizzazione, può essere utilizzata per ricostruire la data di realizzazione e la preesistenza di manufatti abusivi, quando sia valutata dal giudice come attendibile e coerente con gli altri elementi di causa.
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