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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23536/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello di Marsella avverso avviso di accertamento (IRES, IRAP e IVA anno 2006) emesso nei confronti di FM Costruzioni s.r.l. e notificato al socio unico/legale rappresentante in ragione dell'estinzione della società. La CTR aveva ritenuto che: (i) l'Ufficio aveva rinunciato all'avviso con atto depositato in appello e notificato al contribuente; (ii) tale atto, essendo recettizio, non poteva essere revocato; (iii) l'accertamento era inesistente per la cancellazione/estinzione della società. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: a) inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 53 d.lgs. 546/1992; b) motivazione apparente/contraddittoria della CTR; c) travisamento dei fatti (la presunta rinuncia riguarderebbe altro procedimento e la notifica sarebbe invece corretta); d) legittimità della notifica a Marsella ex art. 2495 c.c. e art. 36 DPR 602/1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Motivi principali: primo motivo (difetto di autosufficienza nella trascrizione degli atti impugnati) inammissibile e comunque infondato perché l'appello di Marsella contestava anche la regolarità della notifica al legale rappresentante di una società estinta; secondo motivo (motivazione apparente) infondato: la sentenza di merito, pur sintetica e con refusi formali, espone chiaramente le due rationes decidendi (rinuncia dell'Ufficio e inesistenza del destinatario per estinzione societaria); terzo motivo inammissibile per difetto di specificità e perché costituisce errore di fatto non sindacabile in cassazione; quarto motivo inammissibile per difetto di interesse, posto che la declaratoria di rinuncia/resoluzione dell'accertamento è ormai passata in giudicato e rende priva di oggetto la verifica sulla legittimità della notifica. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali a favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 53

    Norma sull'onere di specificazione dei motivi di impugnazione in appello nel processo tributario; la Corte richiede autosufficienza del motivo ma interpreta la regola restrittivamente consentendo che l'atto di gravame, nel suo complesso, renda riconoscibili le ragioni di censura quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza.

  • codice di procedura civile - art. 360, primo comma, n. 4

    Motivo di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il rilievo inammissibile per difetto di autosufficienza o infondato quando la motivazione di merito, pur sintetica, espone le ragioni della decisione.

  • codice di procedura civile - art. 360, primo comma, n. 5

    Motivo di cassazione relativo a omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su fatti decisivi; la Corte ha ritenuto il rilievo inammissibile quando esso imposti una ricostruzione fattuale che non è adeguatamente documentata nei ricorsi di cassazione.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 1, comma 2 e art. 36, comma 2, n. 4

    Riferimenti richiamati dalla ricorrente in relazione alla motivazione e alla funzione dell'appello; la Corte ha valutato che la CTR ha adeguatamente motivato in base ai principi del processo tributario devolutivo.

  • codice di procedura civile - art. 132, secondo comma, n. 4

    Rinvio normativo relativo ai requisiti della motivazione; utilizzato dalla ricorrente per censurare la sentenza di merito ma la Corte ha ritenuto la motivazione sufficientemente percepibile.

  • art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che i refusi formali non invalidano la chiarezza della ratio decidendi.

  • codice civile - art. 2495

    Norma richiamata dall'Amministrazione per sostenere la legittimità della notifica al socio/liquidatore; la Corte non ha esaminato nel merito tale profilo perchè l'accertamento era già stato annullato per la prima ratio (rinuncia), rendendo priva di interesse la questione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 36

    Norma sulle modalità di notifica degli atti tributari; la ricorrente contestava l'interpretazione della CTR ma la Corte ha ritenuto superflua la pronuncia sulla legittimità della notifica in presenza della rinuncia/resoluzione dell'accertamento.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13 (come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228)

    Norme sul contributo unificato; la Corte ricorda che le Amministrazioni dello Stato sono esentate dal versamento materiale del contributo mediante prenotazione a debito.

  • codice di procedura civile - art. 378

    Norma procedurale richiamata per la memoria depositata dal resistente; atto processuale menzionato nell'istruttoria.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione finanziaria deposita in appello e notifica un atto di rinuncia all'accertamento (atto recettizio), tale rinuncia può essere irreversibile e rendere l'avviso di accertamento privo di efficacia; ciò può determinare l'annullamento dell'accertamento indipendentemente da questioni successive sulla legittimità della notifica.
  • La notificazione di un atto tributario a soggetti che risultano inesistenti a causa di cancellazione/estinzione societaria può rendere l'atto illegittimo; in tali casi il giudice può accogliere il ricorso per nullità della notifica.
  • Nel processo tributario l'appello ha funzione devolutiva piena: la prescrizione di 'specificità' dei motivi di impugnazione va interpretata restrittivamente onde non limitare l'accesso alla giustizia; è sufficiente che, interpretato nel suo complesso, l'atto di gravame contenga ragioni di censura ricavabili, anche implicitamente, purché inequivoche.
  • In Cassazione i vizi di motivazione richiedono autosufficienza e la possibilità di apprezzare il motivo sul testo prodotto; errori di fatto non adeguatamente documentati o costituiscono questioni di fatto non sindacabili in questa sede.
  • Quando una delle decisioni della corte d'appello determina l'annullamento dell'atto impugnato e passa in giudicato, le questioni successive (es. legittimità della notifica) possono perdere interesse e rendere inammissibili i motivi che le sollevano.
  • Per evitare l'inammissibilità o il rigetto per difetto di autosufficienza, è essenziale trascrivere e allegare negli atti di impugnazione i passaggi e i documenti decisivi (es. l'atto depositato in appello che si intende censurare).

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