Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23394/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa (euro 15.010,00) emessa per lo scarico di reflui urbani senza autorizzazione dall'impianto di depurazione sito a Cogoleto. I ricorrenti contestano: (i) la carenza assoluta di potestà sanzionatoria in capo alla Provincia/Città Metropolitana alla luce del d.lgs. 152/2006 e dell'abrogazione di precedenti disposizioni; (ii) la loro mancata legittimazione passiva: AM.TER. sarebbe mero gestore operativo, l'impianto sarebbe di proprietà comunale e la titolarità dell'attività (e quindi la responsabilità) andrebbe riferita ad AATO o al gestore d'ambito (Iren/AMGA). Si duole inoltre l'assenza dell'elemento psicologico e la mancanza di autonomia decisionale di AM.TER.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la competenza sanzionatoria poteva essere delegata alle Province dalla normativa regionale (legge Regione Liguria n.43/1995 e sua interpretazione contenuta nella legge regionale n.41/2014) e che il d.lgs. 152/2006 non ha implicitamente invalidato detta delega. Ha inoltre confermato l'applicabilità dell'art. 133 d.lgs.152/2006, che punisce "chiunque" effettui scarichi non autorizzati, per cui la responsabilità può ricadere su chi materialmente gestisce o mantiene lo scarico, indipendentemente dalla titolarità formale dell'impianto. Sul punto dell'elemento soggettivo, il principio dell'art. 3 legge 689/1981 crea una presunzione di colpa cui l'agente può sottrarsi solo dimostrando di aver agito senza colpa o con buona fede provata. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati i profili di censura relativi alla valutazione di fatto operata dalla Corte d'appello e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.200,00 più accessori.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 135, comma 10

    in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità

    La Corte ha ritenuto che l'art. 135 non escluda la possibilità che la potestà sanzionatoria sia stata delegata da regioni ad enti locali (province), e dunque non invalida automaticamente le deleghe regionali preesistenti.

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 133, comma 2

    chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie (...) senza l'autorizzazione

    La norma non è un illecito 'proprio': la responsabilità può ricadere su qualsiasi soggetto che materialmente effettui o mantenga lo scarico, quindi su gestori o soggetti di fatto, indipendentemente dalla titolarità formale dell'impianto.

  • legge n. 689/1981, art. 3

    per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa

    L'art. 3 impone la presunzione di colpa a carico di chi abbia commesso la violazione; l'onere probatorio di dimostrare l'assenza di colpa o l'esistenza di buona fede grava sul presunto trasgressore.

  • legge Regione Liguria n. 43/1995, art. 42, comma 2, lett. b)

    Secondo la Corte d'appello (e richiamato dalla Cassazione), la legge regionale aveva delegato alle Province competenze sanzionatorie in materia di scarichi; tale delega è stata ritenuta valida e non implicitamente abrogata dal d.lgs. 152/2006.

  • legge Regione Liguria n. 41/2014, art. 22

    Norma interpretativa/autentica regionale che ha chiarito/rafforzato l'effetto della delega alle Province anche con riferimento alle sanzioni pecuniarie; la Corte ha riconosciuto efficacia a tale interpretazione autentica.

  • Costituzione, art. 117, comma 2, lett. s)

    La Corte ha ritenuto che la riserva statale in materia di tutela dell'ambiente non esclude la possibilità per le Regioni di attribuire, nel rispetto degli standard statali, funzioni amministrative sanzionatorie a enti locali; dunque non è stata ravvisata incompatibilità costituzionale nella delega regionale.

  • d.lgs. n. 152/1999, art. 56 (abrogato)

    Richiamata nella doglianza dei ricorrenti: la Corte ha ritenuto che l'abrogazione del precedente testo non comporti automaticamente l'annullamento delle deleghe regionali già esercitate, considerato il riordino normativo e la disciplina transitoria (art.170 d.lgs.152/2006).

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Usato per inquadrare i motivi di cassazione: n.3 per violazione di norme di diritto; n.5 per vizio di motivazione e di accertamento dei fatti. La Corte ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili perché censivano valutazioni di fatto confermate in doppia conforme.

  • codice di procedura civile, art. 348 ter, comma 50

    Operativa ratione temporis: impedisce la cassazione ai sensi dell'art. 360, n.5 quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado, salvo specifica indicazione delle differenze di fatto.

Massime di principio

  • La potestà sanzionatoria in materia ambientale può derivare da deleghe regionali alle Province/enti locali e non è automaticamente soppressa o resa invalida dal successivo d.lgs. 152/2006 se esistono norme regionali che l'hanno prevista e interpretata in tal senso.
  • La responsabilità per scarichi non autorizzati (art.133 d.lgs.152/2006) può ricadere su chi materialmente gestisce o mantiene lo scarico, indipendentemente dalla proprietà formale dell'impianto; pertanto anche gestori operativi possono essere ritenuti passivamente legittimati.
  • L'art.3 della legge 689/1981 instaura una presunzione di colpa sul trasgressore: per sottrarsi alla responsabilità il soggetto deve fornire elementi positivi che dimostrino l'assenza di colpa o la buona fede consistente e diligente.
  • Nel processo è rischioso sollevare tardivamente eccezioni di incompetenza relativa: solo l'incompetenza assoluta può essere rilevata d'ufficio; l'incompetenza interna tra enti deve essere eccepita tempestivamente in primo grado.
  • Le impugnazioni in cassazione contro valutazioni di fatto rese in "doppia conforme" (sentenza di appello che conferma il primo grado) sono molto limitate: il ricorrente deve indicare differenze fattuali tra i due provvedimenti per non essere inammissibile, e gli errori di valutazione delle prove spesso non sono sindacabili in cassazione.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi, il gestore o il proprietario dell'impianto dovrebbe documentare diligentemente le attività poste in essere per ottenere le autorizzazioni, la propria effettiva mancanza di potere decisionale sull'esercizio dello scarico o provare che il soggetto terzo (AATO/gestore d'ambito) era l'effettivo autore materiale della condotta illecita.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.