Cassazione Civile, Sentenza n. 23398/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva stipulato con l'ex marito una transazione che prevedeva il pagamento di assegni; dopo la morte dell'obbligato i successori (figli e la seconda moglie Lando Angela) accettarono l'eredità con beneficio d'inventario. Nuccio chiese il pagamento di 1/3 delle rate dovute (anche per quelle future) nei confronti di Lando quale erede beneficiata. In primo grado fu intimato il pagamento di alcune rate scadute, poi il decreto ingiuntivo fu revocato dal Tribunale e la Corte d'appello confermò ritenendo Lando non tenuta a pagare di tasca propria, avendo accettato con beneficio d'inventario e sostenendo che il creditore avrebbe potuto aggredire solo la massa ereditaria o rivolgersi all'amministratore della comunione. Nuccio ha impugnato la sentenza per violazione delle norme sull'accettazione beneficiata, sulla legittimazione passiva e sull'effettiva rappresentanza processuale dell'amministratore della comunione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza della Corte d'appello in relazione a tali motivi, rinviando il processo alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'accettazione beneficiata non toglie la qualità di erede e che l'erede beneficiato è legittimato passivo nel giudizio di cognizione volto ad accertare e condannare il credito, sempre nei limiti della responsabilità 'cum viribus hereditatis' (cioè nei limiti del valore dei beni ereditari). Hanno inoltre rilevato che l'amministratore della comunione ereditaria non può rappresentare i coeredi in giudizio senza specifico mandato (né l'art.1106 c.c. conferisce automaticamente tale rappresentanza) e che il decreto che nominò l'amministratore non provava conferimento del potere di rappresentanza in giudizio. Il terzo motivo relativo alle spese è stato assorbito; il giudice del rinvio regolerà nuovamente le spese e deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
Stabilisce gli effetti dell'accettazione dell'eredità; la Corte sottolinea che l'accettazione beneficiata mantiene la qualità di erede ma limita la responsabilità del medesimo al valore dei beni ereditari.
Principio 'cum viribus hereditatis': i debiti ereditari sono soddisfatti con i beni dell'eredità e non con il patrimonio personale dell'erede oltre il valore di tali beni.
Principio generale della responsabilità patrimoniale; la Cassazione rileva che l'accettazione beneficiata opera una deroga limitativa a tale principio rispetto ai creditori ereditari.
Regola l'amministrazione della comunione; la Corte osserva che l'amministratore della comunione ha i poteri di amministrazione ma non automaticamente la rappresentanza processuale dei coeredi.
Indica i poteri dell'amministratore della comunione; la sentenza sottolinea che tale norma non contempla la rappresentanza processuale senza mandato specifico.
Norma sul condominio richiamata per confronto; la Cassazione distingue la disciplina del condominio (art.1131) dalla più generale comunione ereditaria.
Prevede la rappresentanza processuale dell'amministratore di condominio per le materie di ordinaria amministrazione; la Corte rileva che è norma speciale e non applicabile per analogia alla comunione ereditaria.
Norma sul curatore dell'eredità giacente o dell'eredità beneficiata menzionata per precisare che il curatore non era stato nominato nel caso e non va confuso con l'amministratore della comunione.
Collegata all'art.508 e richiamata per distinguere le figure del curatore dell'eredità beneficiata dall'amministratore della comunione.
Richiamato in relazione alle azioni che il creditore poteva proporre per ottenere il pagamento dai soggetti che rappresentano la comunione; la Corte nota che la ricorrente non aveva chiesto espressamente il pagamento a chi rappresentava la comunione ai sensi di questa norma.
Richiamato come possibile rimando alle modalità di tutela del credito ereditario; la sentenza osserva che non è stata fatta domanda specifica ai sensi di tale norma.
Richiamato dalla ricorrente in quanto relativo alla legittimazione ad essere citato in giudizio; la Corte ha riconosciuto che l'erede beneficiato conserva la capacità di stare in giudizio e può essere parte nella domanda di accertamento e condanna.
art. 111 comma 7 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione e diritto di difesa; la censura sulla motivazione contraddittoria è stata ritenuta fondata quanto alla interpretazione dell'operatività della legittimazione dell'erede beneficiato.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione; richiamata perché la ricorrente denunciava vizio di motivazione e interpretazione della domanda.
Richiamata in relazione ai poteri e doveri del giudice in ordine all'interpretazione della domanda; la Corte ha ritenuto erronea l'interpretazione data dalla Corte d'appello.
Norma sul principio di soccombenza e sulle spese di lite; il motivo relativo alle spese è stato assorbito perché la decisione di merito è stata cassata e le spese saranno regolate dal giudice di rinvio.
Massime di principio
- L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non rimuove la qualità di erede: l'erede beneficiato è soggetto legittimato passivo nel giudizio di cognizione volto ad accertare e condannare il credito, ma la sua responsabilità è limitata ai beni dell'eredità (cum viribus hereditatis).
- Il creditore ereditario può proporre azione di accertamento e condanna anche nei confronti dell'erede beneficiato, chiedendo che la soddisfazione avvenga nei limiti del patrimonio ereditario; non è esclusa a monte l'azione contro l'erede.
- L'amministratore della comunione ereditaria non ha automaticamente la rappresentanza processuale dei coeredi: per rappresentare i coeredi in giudizio è necessario che gli sia conferito uno specifico mandato dalla maggioranza dei comunisti o dall'autorità giudiziaria.
- Non è corretta l'assimilazione tra amministratore della comunione e curatore dell'eredità beneficiata; sono figure diverse e con poteri differenti, e l'assenza della nomina del curatore rende inutile invocare poteri non conferiti all'amministratore.
- In tema di impugnazioni, il giudice di legittimità valuta se la motivazione della Corte d'appello abbia interpretato correttamente la domanda e le norme applicabili; motivazioni contraddittorie o interpretazioni restrittive della legittimazione possono comportare la cassazione e il rinvio.
- Se la sentenza di merito viene cassata, il giudice del rinvio regolerà ex novo anche la liquidazione delle spese delle fasi precedenti del giudizio, tenendo conto dell'esito finale del nuovo giudizio.
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