Cassazione Civile, Sentenza n. 23393/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano due deliberazioni assembleari (21.8.2004 e 23.10.2004) che, a maggioranza e contro il loro dissenso, avevano disposto l'esecuzione di lavori di risanamento delle facciate delle palazzine A e B e la partecipazione alle spese da parte dei proprietari di alcune "cabine" poste sotto la piscina. Si dolgevano che il regolamento condominiale contrattuale del 24.1.1967 esentava i proprietari delle cabine dalle spese relative ai corpi di fabbrica destinati ad abitazioni, e dunque chiedevano la declaratoria di nullità delle delibere per violazione della convenzione e delle norme sul riparto delle spese condominiali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 9839/2021) secondo cui sono nulle solo le deliberazioni che modifichino i criteri generali di ripartizione (o presentino altri vizi assoluti), mentre le deliberazioni che derogano "una tantum" ai criteri convenzionali mantengono carattere di annullabilità. Nel caso de quo le delibere non hanno modificato in modo formale e generale il criterio convenzionale "per inerenza al corpo di fabbrica", ma hanno introdotto una deroga occasionale alla ripartizione, con conseguente natura annullabile delle stesse; pertanto l'impugnazione tardiva non poteva avere successo. Il ricorso è stato rigettato, le spese di giudizio di legittimità sono state compensate integralmente e la Corte ha dato atto degli obblighi relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
Regola i termini e i presupposti per l'impugnazione delle delibere assembleari; la Corte richiama l'insegnamento delle Sezioni Unite che delimita il perimetro tra nullità e annullabilità ai fini dell'azione impugnatoria ex art. 1137.
Elenca le attribuzioni dell'assemblea; la Corte chiarisce che l'assemblea può decidere, nell'ambito delle proprie competenze (es. manutenzione straordinaria), la ripartizione in concreto anche derogando "una tantum" ai criteri convenzionali senza modificare i criteri generali.
Stabilisce il criterio legale di ripartizione delle spese e la deroga possibile tramite diversa convenzione; la Corte osserva che per avere nullità è necessaria la modificazione dei criteri generali e non una mera deroga occasionale.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla formazione della volontà negoziale/accettazione; la Corte non ha ritenuto che la deroga "una tantum" dovesse essere equiparata a una modifica contrattuale che richieda l'unanimità.
Norma sulla prova; i ricorrenti lamentavano la mancata indicazione degli elementi probatori da parte della corte territoriale, ma la Cassazione ha ritenuto che le prospettazioni degli attori fossero sufficienti per ritenere la deroga occasionale.
Richiamato in relazione ai doveri decisori del giudice nella motivazione; i ricorrenti censuravano la mancanza di esplicitazione delle ragioni, censura ritenuta priva di rilievo alla luce delle ricostruzioni fattuali e giuridiche.
Richiesto nel contesto della sanatoria della nullità della notificazione: la costituzione in giudizio dell'intimato sanerebbe la nullità della notifica eseguita da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente.
Richiamato per l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la nullità della notifica per cassazione da ufficiale giudiziario incompetente resta sanata con la costituzione della controparte.
Richiami formali al requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione (n. 4 e n. 6 del 1° co. art. 366): la mancata riproduzione testuale delle delibere/regolamento è censurata come difetto formale che indebolisce le censure.
D.P.R. 15.12.1959, n. 1229 art. 107
Citato nell'ambito della discussione sulla competenza territoriale degli ufficiali giudiziari nella notifica; la giurisprudenza citata qualifica la notifica effettuata da ufficiale territorialmente incompetente come nulla, sanata dalla costituzione.
D.P.R. 30.5.2002, n. 115 art. 13
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo dovuto dai ricorrenti.
Giurisprudenza - Sezioni Unite, sent. n. 9839/2021
Principale riferimento giurisprudenziale: distingue la nullità (ipotesi residuali legate a vizi assoluti o a modifiche dei criteri generali) dall'annullabilità (deliberazioni che derogano in concreto ai criteri ma non li modificano per il futuro), ed è stato applicato dalla Corte per ritenere annullabili le delibere impugnate.
Massime di principio
- La distinzione fondamentale: sono nulle solo le deliberazioni che modificano i criteri generali di ripartizione (o presentano vizi assoluti), mentre le deliberazioni che introducono deroghe "una tantum" ai criteri convenzionali sono meramente annullabili.
- Se l'assemblea decide per una deroga occasionale alla ripartizione delle spese (es. per specifici lavori di manutenzione straordinaria) senza modificare formalmente il criterio generale, la decisione rientra nelle competenze assembleari e può essere impugnata con l'azione di annullamento entro i termini di legge (art. 1137 c.c.).
- Per ottenere la nullità occorre dimostrare una modifica generale e duratura dei criteri o la sussistenza di vizi assoluti (contrarietà a norme imperative, ordine pubblico, impossibilità dell'oggetto, difetto assoluto di attribuzioni).
- Difetti di forma del ricorso per cassazione (mancata riproduzione testuale degli atti impugnati o degli estremi del regolamento) possono indebolire il gravame e contribuire al rigetto per carenza di specificità/ autosufficienza delle censure.
- Una notifica eseguita da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente è nulla ma può essere sanata dalla costituzione in giudizio dell'intimato; pertanto la contestazione preventiva di tale vizio non impedisce automaticamente il proseguimento del giudizio se la parte si è costituita.
- In casi simili è pratico valutare immediatamente se la delibera incide sui criteri generali (rischio di nullità) o si limita a una ripartizione concreta/occasionale (rischio di annullabilità) perché la scelta incide sui termini e sulle prospettive di successo dell'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23394/2022 del 27/07/2022
- Sentenza civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23395/2022 del 27/07/2022
- Sentenza civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23396/2022 del 27/07/2022
- Sentenza civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23397/2022 del 27/07/2022
- Sentenza civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23398/2022 del 27/07/2022
- Sentenza civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23400/2022 del 27/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →