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Sentenza

Sentenza del 09/02/2021 n. 3075 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso riguarda la tassazione di un atto di costituzione e dotazione di un trust (3-5-2010 e 14-10-2010) con beneficiari iniziali i figli invalidi e beneficiario finale la Onlus "Il Gabbiano Blu"; con atto i beni immobili venivano conferiti nel trust. L'Agenzia aveva liquidato imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura proporzionale. Il Notaio impugnava la pretesa perlegittimità dell'imposizione proporzionale sostenendo che: (i) l'atto di dotazione del trust è fiscalmente neutro e non costituisce trasferimento definitivo di ricchezza soggetto a imposta sulle donazioni/successioni; (ii) in via subordinata chiedeva l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa; (iii) denunciava vizi di motivazione della sentenza di merito e omessa decisione sulla domanda subordinata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso: ha respinto il primo motivo e ha ritenuto fondato il secondo (nella parte che esclude l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale) e il terzo (omessa pronuncia sulla domanda subordinata). Decidendo nel merito, la Corte ha statuïtoche l'atto di dotazione del trust, per la sua natura segregativa e non traslativa, non integra il presupposto imponibile per l'applicazione proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali; tuttavia l'atto di costituzione/dotazione soggiace alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Ha annullato la sentenza impugnata e accolto la domanda subordinata del Notaio circa l'applicazione in misura fissa delle imposte, compensando integralmente le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico Successioni e Donazioni), articolo 3

    Non sono soggetti all'imposta sulle donazioni e successioni i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, n� quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute ... nonch� quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilit� sociale (ONLUS)...

    L'esenzione prevista riguarda i trasferimenti di ricchezza effettivi in favore delle ONLUS; la mera designazione dell'ONLUS come beneficiario del trust al momento della costituzione non equivale a trasferimento definitivo idoneo a far scattare l'esenzione o l'imposizione proporzionale.

  • Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Testo Unico Imposte Ipotecarie e Catastali), articolo 1, comma 2 e articolo 10, comma 3

    Non sono soggette all'imposta ipotecaria e catastale le formalit� eseguite nell'interesse dello Stato n� quelle relative ai trasferimenti di cui all'articolo 3 del Testo Unico sull'Imposta sulle Successioni e Donazioni...

    La norma collega l'esenzione ipotecaria/catastale ai trasferimenti previsti dall'art.3 del D.Lgs. 346/1990; la Corte ha interpretato che tale esenzione ricorre solo al momento del trasferimento definitivo ai beneficiari esenti, non all'atto di dotazione del trust.

  • Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 2, comma 47 (convertito L. 24/11/2006, n. 286)

    E' istituita l'imposta sulle successioni e donazioni ... e sulla costituzione di vincoli di destinazione ...

    La norma ha esteso l'imposizione anche ai vincoli di destinazione (categoria nella quale l'Amministrazione include i trust); tuttavia la giurisprudenza interpretativa, richiamata dalla Corte, ha distinto tra costituzione/dotazione (neutre, con effetto segregativo) e trasferimento finale, ritenendo l'imposta dovuta generalmente al momento dell'effettivo trasferimento ai beneficiari.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, articolo 2, comma 41

    Previsioni applicative in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali (applicazione in misura proporzionale o fissa secondo i casi).

    L'Agenzia aveva utilizzato criteri di proporzionalit� per le imposte ipotecarie e catastali; la Corte ha escluso la misura proporzionale per l'atto di dotazione del trust e ha ritenuto applicabile la misura fissa.

  • Circolare Agenzia Entrate 22 gennaio 2008, n. 3/E

    Definizione amministrativa dei vincoli di destinazione comprendente i trust come negozi che determinano una massa destinata a uno scopo.

    L'Amministrazione considera i trust come vincoli di destinazione ai fini dell'imposizione; la Corte, pur richiamando tale qualificazione, conferma che la rilevanza fiscale cambia a seconda che si tratti di atto di dotazione (neutro) ovvero di trasferimento finale.

Massime di principio

  • La costituzione e la dotazione patrimoniale del trust hanno natura segregativa e, di regola, non costituiscono trasferimento definitivo di ricchezza: perci�, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecarie/catastali proporzionali, l'imponibilit� si verifica generalmente al momento dell'eventuale attribuzione finale ai beneficiari.
  • Nonostante l'assenza di imponibilit� proporzionale al momento della dotazione, gli atti di costituzione/dotazione del trust sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa; pertanto in contenziosi occorre articolare alternativamente le domande (proporzionale o, in subordine, fissa).
  • La qualifica del beneficiario come ONLUS garantisce un'esenzione per i trasferimenti effettuati a favore dell'ente, ma tale esenzione opera al momento del trasferimento effettivo di ricchezza all'ente e non in via automatica al solo atto di designazione nel trust.
  • Nelle controversie tributarie relative a trust � essenziale distinguere tra atto istitutivo/dotazione (effetto segregativo, neutro) e atto di attribuzione finale (effettivo trasferimento imponibile); le strategie difensive devono riflettere questa distinzione.
  • Se la parte resiste alla richiesta principale ma non viene pronunciata la domanda subordinata (es.: misura fissa), il giudice d'appello pu� incorrere in vizio per omessa pronuncia; la Corte di Cassazione, quando i fatti sono sufficientemente documentati, pu� decidere nel merito sull'istanza subordinata.

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