Sentenza del 09/02/2021 n. 113 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Massima n. 76/2021 TRIBUTI LOCALI - TOSAP - Avviso di accertamento - Motivazione - Viadotto - Ubicazione e quantificazione del suolo occupato - Indicazione - Inderogabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento TOSAP per gli anni 2015-2019 per un importo complessivo di euro 80.625,00 relativo all'occupazione di suolo pubblico per 3.800 mq mediante viadotti autostradali. Il ricorrente ha contestato il difetto di motivazione dell'avviso (mancata indicazione dell'ubicazione dei viadotti e delle modalità di quantificazione della superficie), la carenza del presupposto impositivo, violazione del principio di tassatività e ha invocato l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a) del d.lgs. n. 507/1993.
La decisione
Il Collegio ha accolto il motivo principale: ha rilevato che l'avviso di accertamento si limita a dichiarare l'occupazione 'mediante viadotti autostradali' per 3.800 mq senza indicare il nome o l'ubicazione dei viadotti né illustrare le modalità di calcolo della superficie. L'ente impositore ha tentato, nella comparsa di costituzione, di giustificare ex post la quantificazione (calcolo sulla base di una larghezza minima di 24 m), ma ciò è inammissibile perché integrare la motivazione durante il giudizio non è consentito. Per difetto di motivazione l'atto è stato annullato. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lettera a)
La società aveva invocato l'esenzione prevista da tale disposizione; il giudice non è però entrato nel merito della questione sostanziale in quanto ha annullato l'atto per difetto di motivazione prima di valutare l'eventuale diritto all'esenzione.
Richiamato per affermare che il vizio motivazionale dell'atto non può essere sanato dal raggiungimento dello scopo per mezzo di argomentazioni ex post; la motivazione deve essere presente nell'atto originario.
Statuto dei diritti del contribuente
Richiamato a supporto del principio che la motivazione dell'atto tributario è uno strumento essenziale di garanzia per la conoscenza dei fatti e delle ragioni giuridiche alla base della pretesa fiscale.
Giurisprudenza (Cass. civ., sez. trib., 17/10/2014, n. 21997 e altre)
Cass. civ., sez. trib., 17/10/2014, n. 21997
Citata per il principio secondo cui il contribuente può comunque dedurre vizi di merito ma il difetto motivazionale non può essere sanato con argomentazioni sopravvenute dell'amministrazione.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento tributario deve indicare con chiarezza i fatti e l'iter logico‑giuridico che hanno portato alla quantificazione dell'imposta: la mera enunciazione di un'occupazione senza nome/ubicazione dei beni e senza spiegare il metodo di calcolo è difetto di motivazione.
- L'amministrazione non può integrare o modificare la motivazione dell'atto nel corso del giudizio: giustificazioni e calcoli addotti ex post sono inammissibili e possono determinare l'annullamento dell'atto.
- Quando la determinazione della base imponibile dipende dall'identificazione di specifiche aree o manufatti (es. viadotti), l'atto deve indicare l'esatta ubicazione o comunque elementi identificativi sufficienti a consentire la verifica da parte del contribuente.
- La circostanza che certe informazioni siano 'di dominio pubblico' o comunque accessibili non esime l'ente dal dovere di motivare nell'atto la quantificazione e l'individuazione degli elementi costitutivi della pretesa.
- Il difetto di motivazione determina l'annullamento dell'atto indipendentemente dall'esistenza di eventuali vizi di merito: il giudizio si conclude senza entrare nel merito quando l'annullamento è giustificato per motivazione insufficiente.
- In casi di annullamento per vizio motivazionale, il giudice può decidere per la compensazione integrale delle spese di lite qualora ricorrano ragioni gravi ed eccezionali legate alla natura della decisione.
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