Sentenza del 09/02/2021 n. 754 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Prove - Documenti Utilizzabilità in sede processuale - Documentazione non prodotta in sede di verifica - Art. 32, co. 4 del d.P.R. 600/73 - Automatica inutilizzabilità - Condizione - Specifica richiesta e avvertimento sulle conseguenze - È tale - Onere - Amministrazione finanziaria - Spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione sull'utilizzabilità, in sede amministrativa e processuale, di documentazione prodotta tardivamente rispetto a richiesta effettuata dall'Amministrazione in sede di verifica; verifica dell'applicabilità dell'art. 32, comma 4, d.P.R. 600/73 e del presupposto dell'inutilizzabilità automatica della documentazione non esibita.
La decisione
La Corte ha stabilito che l'omessa o intempestiva risposta del contribuente ai dati/documenti richiesti in sede di accertamento comporta, ai sensi dell'art. 32, co. 4, d.P.R. 600/73, l'automatica inutilizzabilità amministrativa e processuale della documentazione successivamente prodotta. Tuttavia, tale inutilizzabilità opera solo se è comprovato che l'Amministrazione ha effettuato un invito puntuale all'esibizione accompagnato dall'espresso avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza; su tale circostanza grava l'onere della prova in capo all'Amministrazione. Non può invece parlarsi di rifiuto quando non è stata effettuata alcuna specifica richiesta.
Norme richiamate
d.P.R. 600/73, art. 32, co. 4
L'art. 32, co. 4 dispone l'inutilizzabilità della documentazione non prodotta in risposta a specifiche richieste dell'Amministrazione: la norma comporta l'automatica esclusione della documentazione tardivamente prodotta, a condizione che sia dimostrabile l'invito formale e l'avvertimento al contribuente.
Cass. 22743/16
Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio secondo cui è necessaria la richiesta puntuale e l'avvertimento perché scatti l'inutilizzabilità dei documenti prodotti tardivamente.
Cass. 27069/16
Conferma la regola dell'onere probatorio a carico dell'Amministrazione circa la richiesta e l'avvertimento al contribuente.
Cass. 9487/17
Ribadisce l'automatismo dell'inutilizzabilità ma la condiziona alla sussistenza del presupposto probatorio dell'avviso.
Cass. 7011/18
Ulteriore conferma della necessità di prova dell'invito e dell'avvertimento per escludere la documentazione tardiva.
Cass. 16548/18
Sottolinea che non può ritenersi rifiuto ciò che non è stato richiesto; l'Amministrazione deve dimostrare la specifica richiesta.
Cass. 16725/19
Riafferma i criteri precedenti e l'onere probatorio in capo all'Amministrazione.
Cass. 15600/20
Conferma l'interpretazione consolidata sul tema dell'inutilizzabilità automatica condizionata alla prova dell'invito con avvertimento.
Massime di principio
- La documentazione prodotta tardivamente rispetto a specifiche richieste dell'Amministrazione è normalmente inammissibile sia in sede amministrativa che processuale ai sensi dell'art. 32, co. 4, d.P.R. 600/73.
- L'inutilizzabilità è automatica, ma opera solo quando l'Amministrazione dimostra di aver effettuato un invito puntuale all'esibizione accompagnato dall'esplicito avvertimento sulle conseguenze del mancato adempimento.
- Sull'Amministrazione finanziaria grava l'onere probatorio di dimostrare l'effettiva richiesta e l'avvertimento; in assenza di tale prova non può invocarsi il rifiuto del contribuente.
- La mancata esibizione non può essere considerata rifiuto se non è stata preceduta da una richiesta specifica: pertanto, la posizione del contribuente va valutata alla luce dell'effettiva attività istruttoria svolta dall'Amministrazione.
- Nelle situazioni analoghe, per tutelarsi: l'Amministrazione deve documentare e provare l'invito e l'avvertimento; il contribuente deve conservare comunicazioni e dimostrare eventuali mancate richieste o irregolarità procedurali; in sede processuale contestare l'utilizzabilità dei documenti prodotti tardivamente se manca il presupposto probatorio.
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