Sentenza del 09/02/2021 n. 114 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Massima n. 77/2021 PROCESSO TRIBUTARIO - Giurisdizione della Commissione Tributaria - Atto di pignoramento - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente impugnava l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per un importo di euro 658.924,57, eccependo la nullità del pignoramento per omessa notifica degli atti presupposti (sei cartelle esattoriali e quattro avvisi di accertamento relativi a IVA, IRES e addizionale comunale IRPEF per gli anni 2012-2015). La questione di giurisdizione è stata trattata alla luce del principio delle Sezioni Unite (sent. n. 13913/2017) che demanda alla Commissione Tributaria le opposizioni agli atti di pignoramento quando venga contestata l'omessa o invalida notifica della cartella o degli atti presupposti.
La decisione
La Commissione ha rigettato il ricorso, ritenendo che parte ricorrente avesse invece avuto perfetta conoscenza degli atti tributari: le relate di notifica depositate dall'Agenzia dimostravano la regolare notifica dei quattro avvisi di accertamento (sia alla sede che al legale rappresentante) e di tutte le cartelle esattoriali. Per tali ragioni il pignoramento è stato ritenuto valido. Le spese di lite sono state liquidate in favore delle resistenti (euro 1.000,00 onnicomprensive per ciascuna delle due parti resistenti) e condannato il ricorrente al pagamento.
Norme richiamate
Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 13913/2017
Stabilisce che l'opposizione all'atto di pignoramento contenente crediti tributari va proposta davanti alla Commissione Tributaria quando venga eccepita l'omessa o invalida notifica della cartella o degli atti presupposti, indipendentemente dal fatto che si impugni solo il pignoramento o anche l'atto presupposto.
Sentenza Corte Costituzionale n. 114/2018
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 602/1973 nella parte che non ammette le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. per gli atti esecutivi tributari successivi alla notifica della cartella, consentendo quindi l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per ragioni sopravvenute alla formazione del titolo (es. pagamento).
D.P.R. n. 602/1973, art. 57, comma 1, lettera a)
Norma richiamata come limitativa della possibilità di opposizione agli atti dell'esecuzione forzata tributaria; parte della disciplina è stata comunque limitata dalla Corte Costituzionale per incompatibilità con l'art. 615 c.p.c.
D.P.R. n. 602/1973, art. 50
Richiamato in relazione agli avvisi connessi alla formazione del titolo esecutivo (notifica della cartella o dell'avviso di cui all'art. 50) che, se non validamente notificati, legittimano l'opposizione davanti alla Commissione Tributaria.
Codice di Procedura Civile, art. 615 c.p.c.
Ricompone la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione per cause sopravvenute rispetto alla formazione del titolo; applicabile anche alle opposizioni contro atti di pignoramento tributari per questioni sopravvenute o per vizi della notifica, nella misura dichiarata compatibile dalla Corte Costituzionale.
Massime di principio
- Se il contribuente contesta l'omessa o invalida notifica della cartella o degli atti presupposti al pignoramento, l'opposizione va proposta davanti alla Commissione Tributaria.
- L'onere della prova della regolare notifica grava sull'Amministrazione (relate di notifica, ricevute PEC, attestazioni), e la produzione di tali documenti può portare al rigetto del ricorso.
- Se la notifica è sostanzialmente valida (anche mediante PEC) e prova è depositata, il pignoramento mantiene efficacia e il ricorso viene rigettato con condanna alle spese del ricorrente.
- L'art. 615 c.p.c. è applicabile alle opposizioni agli atti esecutivi tributari per ragioni sopravvenute alla formazione del titolo (es. pagamento), per effetto della pronuncia di illegittimità della parte di art. 57 DPR 602/1973 che impediva tale rimedio.
- È opportuno integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore ove emergano questioni sulla notifica o sulla legittimazione passiva, perché l'Amministrazione competente deve difendersi e provare le notifiche.
- In caso di pluralità di atti presupposti (avvisi, cartelle), ognuno può essere valutato singolarmente: l'esito dipende dalla prova documentale delle notifiche di ciascun atto.
- Le spese seguono la soccombenza: ricorrente che perde per mancanza di prova della nullità delle notifiche è condannato alle spese, anche quando l'opposizione si limita al pignoramento.
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