Sentenza del 09/02/2021 n. 178 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Esenzioni di cui alla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 19. Decadenza riscossione imposta di bollo. Accordi patrimoniali intervenuti tra i coniugi in sede di separazione consensuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTP di Ascoli Piceno che aveva accolto il ricorso dei contribuenti e dichiarato la decadenza dalla riscossione dell'imposta di bollo e di registro su due scritture private del 23.02.2007 che regolavano la divisione di somme e titoli tra i coniugi a seguito di separazione consensuale (separazione del 14.11.2002). L'Agenzia sosteneva che le scritture private non erano state richiamate o esposte nella sentenza di separazione omologata e quindi non potevano beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto che le scritture impugnate rientrassero nella nozione di negoziazione globale tra coniugi posta in essere all'atto della separazione e fossero atti esecutivi di accordi sottoposti al controllo del giudice per regolare rapporti patrimoniali consequenziali alla separazione. Di conseguenza si applica l'esenzione prevista dall'art. 19 della L. 74/1987 anche se i singoli accordi non sono stati espressamente riportati nella sentenza di separazione omologata. L'appello è stato respinto e le spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19
L'esenzione dall'imposta di bollo e di registro prevista dall'art. 19 si applica agli atti relativi al procedimento di separazione o divorzio, comprendendo anche gli accordi che prevedono trasferimenti patrimoniali tra coniugi o in favore dei figli quando rientrano nella negoziazione globale coniugale finalizzata a definire la crisi coniugale.
Giurisprudenza - Cassazione, sent. n. 3110/2016
La sentenza viene richiamata per affermare che la distinzione tra accordi di separazione 'propriamente detti' e accordi stipulati in occasione della separazione è da considerarsi superata: gli accordi patrimoniali intercorsi nell'ambito della negoziazione globale sono atti relativi al procedimento di separazione/divorzio e quindi possono beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 19 L. 74/1987, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro espressa trascrizione nella sentenza di omologazione.
Massime di principio
- Gli accordi patrimoniali conclusi tra coniugi nella fase di separazione che mirano a definire stabilmente la crisi coniugale (compresi trasferimenti mobiliari e immobiliari o patti in favore dei figli) devono essere considerati parte della negoziazione globale e possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'esenzione dell'art. 19 L. 74/1987.
- Non è indispensabile che i singoli accordi patrimoniali siano integralmente riportati o richiamati nella sentenza di separazione omologata per beneficiare dell'esenzione: rileva la loro connessione funzionale e temporale con il procedimento di separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- La qualificazione dell'atto come esecutivo di un accordo di separazione si valuta in base al contenuto e alla finalità reale (regolazione dei rapporti patrimoniali derivanti dalla crisi coniugale), non esclusivamente sulla base della forma o dell'inclusione formale nella sentenza.
- Alla pubblica amministrazione spetta dimostrare, se intende negare l'esenzione, che l'atto non è riconducibile alla negoziazione globale di separazione o che sussistono finalità elusive; la mera assenza dell'accordo nella sentenza omologata non è di per sé sufficiente a escludere l'agevolazione.
- In controversie simili è utile documentare la connessione funzionale degli atti patrimoniali con il procedimento di separazione (tempistica, controllo giudiziale, esecuzione degli accordi, destinazione patrimoniale in favore dell'altro coniuge o dei figli) per ottenere o difendere l'applicazione dell'esenzione.
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