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Sentenza

Sentenza del 09/02/2021 n. 771 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Atti impugnabili - Istanza di annullamento in autotutela di atto impositivo - Impugnabilità del diniego - Esclusione - Fondamento - Natura di atto confermativo - È tale - Eccezione - Diniego frutto di una nuova istruttoria - Impugnabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguarda il diniego opposto dall'Amministrazione a un'istanza di annullamento in autotutela di un atto impositivo (nella specie una cartella di pagamento). Si discute se tale diniego sia impugnabile davanti al giudice tributario: la questione è se il diniego debba qualificarsi come atto confermativo (non impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/92) oppure, in presenza di una nuova istruttoria o quando il contribuente chieda il rimborso previa rimozione dell'atto, se assuma natura decisoria autonoma e quindi impugnabile.

La decisione

La pronuncia conclude che, in linea generale, il diniego dell'istanza di annullamento in autotutela è un atto confermativo dell'atto impositivo e dunque non rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/92. Tuttavia è prevista un'eccezione: se il diniego è il frutto di una nuova istruttoria (cioè l'Amministrazione ha riesaminato i fatti e i documenti e adottato una nuova valutazione) oppure quando il contribuente chiede un rimborso basato sulla preventiva rimozione in autotutela dell'atto impositivo, il diniego assume natura decisoria autonoma e può essere impugnato. In tali ipotesi il giudice può annullare il diniego, ma non può direttamente annullare l'atto impositivo originario (salvo che l'istruttoria porti a decisioni che impongano interventi successivi). La decisione richiama precedenti di Sezioni Unite (2870/09, 3698/09) e segnala un contrasto con la pronuncia Cass. 14243/15.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/92

    L'art. 19 individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario; il diniego di autotutela, se qualificato come atto confermativo dell'atto impositivo, non rientra tra gli atti impugnabili ai sensi di tale norma.

  • Cass. SS.UU.

    Le Sezioni Unite hanno affermato che il diniego all'istanza di autotutela è in linea di principio atto confermativo non impugnabile, salvo il caso in cui il diniego sia esito di una nuova istruttoria che assume natura di provvedimento finale impugnabile.

  • Cass.

    Pronuncia che si pone in contrasto con le Sezioni Unite, suggerendo una diversa qualificazione dell'impugnabilità del diniego; la sentenza in esame conferma comunque l'orientamento delle Sezioni Unite e segnala l'esistenza del contrasto giurisprudenziale.

Massime di principio

  • Il diniego all'istanza di annullamento in autotutela è normalmente atto confermativo dell'atto impositivo e quindi non impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/92.
  • Eccezione principale: se il diniego è il risultato di una nuova istruttoria (nuova valutazione di fatti o elementi probatori), esso assume natura decisionale autonoma e può essere impugnato; il giudice può annullare il diniego ma non direttamente l'atto impositivo originario.
  • Altro caso di impugnabilità: quando il contribuente richiede un rimborso subordinato alla preventiva rimozione dell'atto impositivo in autotutela; il diniego a tale richiesta è sindacabile.
  • In pratica, per rendere un diniego impugnabile è utile dimostrare che l'Amministrazione ha effettuato una nuova istruttoria o che la domanda mirava a ottenere un rimborso mediante rimozione dell'atto; altrimenti il rimedio è limitato e l'impugnazione potrebbe essere dichiarata inammissibile.
  • Esiste contrasto giurisprudenziale: verificare precedenti pertinenti e, se possibile, documentare in modo circostanziato la presenza di nuova istruttoria o la natura rimborso-oriented della richiesta per aumentare le chance di ammissibilità.

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