Sentenza del 09/02/2021 n. 771 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Atti impugnabili - Istanza di annullamento in autotutela di atto impositivo - Impugnabilità del diniego - Esclusione - Fondamento - Natura di atto confermativo - È tale - Eccezione - Diniego frutto di una nuova istruttoria - Impugnabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso riguarda il diniego opposto dall'Amministrazione a un'istanza di annullamento in autotutela di un atto impositivo (nella specie una cartella di pagamento). Si discute se tale diniego sia impugnabile davanti al giudice tributario: la questione è se il diniego debba qualificarsi come atto confermativo (non impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/92) oppure, in presenza di una nuova istruttoria o quando il contribuente chieda il rimborso previa rimozione dell'atto, se assuma natura decisoria autonoma e quindi impugnabile.
La decisione
La pronuncia conclude che, in linea generale, il diniego dell'istanza di annullamento in autotutela è un atto confermativo dell'atto impositivo e dunque non rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/92. Tuttavia è prevista un'eccezione: se il diniego è il frutto di una nuova istruttoria (cioè l'Amministrazione ha riesaminato i fatti e i documenti e adottato una nuova valutazione) oppure quando il contribuente chiede un rimborso basato sulla preventiva rimozione in autotutela dell'atto impositivo, il diniego assume natura decisoria autonoma e può essere impugnato. In tali ipotesi il giudice può annullare il diniego, ma non può direttamente annullare l'atto impositivo originario (salvo che l'istruttoria porti a decisioni che impongano interventi successivi). La decisione richiama precedenti di Sezioni Unite (2870/09, 3698/09) e segnala un contrasto con la pronuncia Cass. 14243/15.
Norme richiamate
d.lgs. 546/92
L'art. 19 individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario; il diniego di autotutela, se qualificato come atto confermativo dell'atto impositivo, non rientra tra gli atti impugnabili ai sensi di tale norma.
Cass. SS.UU.
Le Sezioni Unite hanno affermato che il diniego all'istanza di autotutela è in linea di principio atto confermativo non impugnabile, salvo il caso in cui il diniego sia esito di una nuova istruttoria che assume natura di provvedimento finale impugnabile.
Cass.
Pronuncia che si pone in contrasto con le Sezioni Unite, suggerendo una diversa qualificazione dell'impugnabilità del diniego; la sentenza in esame conferma comunque l'orientamento delle Sezioni Unite e segnala l'esistenza del contrasto giurisprudenziale.
Massime di principio
- Il diniego all'istanza di annullamento in autotutela è normalmente atto confermativo dell'atto impositivo e quindi non impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/92.
- Eccezione principale: se il diniego è il risultato di una nuova istruttoria (nuova valutazione di fatti o elementi probatori), esso assume natura decisionale autonoma e può essere impugnato; il giudice può annullare il diniego ma non direttamente l'atto impositivo originario.
- Altro caso di impugnabilità: quando il contribuente richiede un rimborso subordinato alla preventiva rimozione dell'atto impositivo in autotutela; il diniego a tale richiesta è sindacabile.
- In pratica, per rendere un diniego impugnabile è utile dimostrare che l'Amministrazione ha effettuato una nuova istruttoria o che la domanda mirava a ottenere un rimborso mediante rimozione dell'atto; altrimenti il rimedio è limitato e l'impugnazione potrebbe essere dichiarata inammissibile.
- Esiste contrasto giurisprudenziale: verificare precedenti pertinenti e, se possibile, documentare in modo circostanziato la presenza di nuova istruttoria o la natura rimborso-oriented della richiesta per aumentare le chance di ammissibilità.
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