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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33881/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d'appello di Venezia, quale giudice dell'esecuzione, di applicare la continuazione ex art. 671 c.p.p. fra i reati oggetto di due sentenze irrevocabili: una della Corte d'appello di Reggio Calabria dell'11 maggio 2020, relativa a più reati già unificati in continuazione e puniti con pena complessiva, e una della Corte d'appello di Venezia del 6 giugno 2023, anch'essa relativa a più reati già unificati e puniti con pena complessiva. Con ordinanza dell'8 luglio 2025 il giudice dell'esecuzione riconosceva la continuazione e determinava la pena complessiva in venti anni e quattro mesi di reclusione. La difesa ricorreva per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., deducendo violazione degli artt. 81 e 133 c.p. e 671 c.p.p. e vizio nel metodo di rideterminazione della pena: il giudice non avrebbe individuato un unico reato più grave fra tutti quelli unificati, né avrebbe calcolato gli aumenti per ciascun reato satellite a partire dalla pena base relativa a quel reato, determinando inoltre aumenti non proporzionati alla gravità dei singoli illeciti.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondata la censura sul metodo di determinazione della pena e assorbita l'altra doglianza. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva assunto come pena base i diciassette anni e quattro mesi indicati dalla sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria dell'11 maggio 2020 quale pena complessiva per più reati continuati, senza individuare il singolo reato più grave fra tutti quelli riuniti nella continuazione. Ha quindi annullato l'ordinanza limitatamente alla determinazione della pena e disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame, da svolgere individuando il reato più grave secondo il criterio dell'art. 187 disp. att. c.p.p., fissando la relativa pena base e determinando e motivando separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite, nel rispetto dei parametri di proporzione e dei limiti di legge. Nel giudizio di rinvio non potrà partecipare il giudice che aveva pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata. Il testo fornito interrompe il dispositivo dopo le parole «Annulla l'ord» e non indica il giudice di rinvio né eventuali statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    il giudice dell'esecuzione, qualora debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

    Quando il giudice dell'esecuzione riunisce in continuazione reati già inclusi in continuazioni riconosciute con diverse sentenze, deve scorporare tutti gli illeciti, individuare un solo reato più grave e calcolare su quella pena base gli aumenti per tutti i reati satellite.

  • art. 132 c.p.

    Sull'argomento, è stato sottolineato che il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - deve rendere possibile, in tal modo, un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo a tal fine sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base.

    La discrezionalità nella determinazione della pena deve essere esercitata e motivata in modo da rendere controllabile il percorso logico e giuridico seguito; il solo rispetto del limite quantitativo legale non basta.

  • art. 133 c.p.

    Sull'argomento, è stato sottolineato che il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - deve rendere possibile, in tal modo, un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo a tal fine sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base.

    I parametri di commisurazione della pena devono guidare una decisione motivata e verificabile; il rispetto del limite del triplo della pena base non sostituisce la necessaria giustificazione della pena.

  • art. 187 disp. att. c.p.p.

    il giudice dell'esecuzione, qualora debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

    Ai fini dell'individuazione del reato più grave nella rideterminazione esecutiva della pena per continuazione, è più grave il reato per il quale è stata inflitta la pena più grave.

  • art. 671 c.p.p.

    Dovrà applicarsi, inoltre, l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

    Nel rinvio seguito all'annullamento di un'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 671 c.p.p., non può partecipare il giudice che aveva pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza sull'applicazione della continuazione in sede esecutiva.

  • art. 34, comma 1, c.p.p.

    Dovrà applicarsi, inoltre, l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

    Per effetto della pronuncia costituzionale richiamata, è incompatibile a partecipare al giudizio di rinvio il giudice che abbia già pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza sull'applicazione esecutiva della continuazione.

  • art. 623, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Dovrà applicarsi, inoltre, l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

    La disciplina del rinvio deve essere applicata, alla luce della pronuncia costituzionale richiamata, escludendo dal giudizio il giudice che ha già partecipato alla decisione sull'applicazione esecutiva della continuazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    È fondata - con il conseguente assorbimento dell'altra - la censura riguardante il metodo seguito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

    La Cassazione ha accolto la censura relativa al metodo di rideterminazione della pena, assorbendo l'altra doglianza proposta.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena per la continuazione fra reati già giudicati con più sentenze, ciascuna riferita a plurime violazioni già unificate, deve scorporare tutti i reati, individuare un solo reato più grave — quello per cui è stata inflitta la pena più grave — e assumere la pena stabilita per quel reato come base del nuovo calcolo.
  • Individuata la pena base, il giudice deve determinare aumenti autonomi per ciascun reato satellite, compresi quelli già unificati in continuazione con il reato assunto a base del nuovo computo.
  • In tema di continuazione, il giudice deve motivare distintamente gli aumenti applicati ai singoli reati satellite. L'ampiezza della motivazione è correlata all'entità degli aumenti e deve consentire di verificare la proporzione fra le pene, il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e l'assenza di un surrettizio cumulo materiale.
  • Il rispetto del limite legale del triplo della pena base non è, da solo, sufficiente: la discrezionalità nella commisurazione deve essere accompagnata da una motivazione che renda effettivamente controllabile il percorso logico e giuridico seguito.
  • Nel giudizio di rinvio successivo all'annullamento dell'ordinanza sull'applicazione esecutiva della continuazione, non può partecipare il giudice che aveva pronunciato o concorso a pronunciare quell'ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

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