Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21539/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per violazione dell'art. 181 d.lgs. n. 42/2004 (attività di cava entro fascia di rispetto di 150 m dal torrente Mentaro) sollevando tre censure principali: (1) illegittimità della pena applicata: il Tribunale ha inflitto quattro mesi di reclusione mentre, secondo il ricorrente, la fattispecie contestata rientra nella contravvenzione dell'art. 181, comma 1, che prevede pena dell'arresto fino a due anni e ammenda; la reclusione sarebbe prevista soltanto dal comma 1‑bis per fatti diversi; (2) vizio di motivazione per la mancata valutazione della consulenza tecnica di parte (geom. Ferraro Restagno) che attesterebbe il rispetto della distanza di 150 m dal torrente, mentre i giudici avrebbero fatto prevalere fotografie, planimetrie e accertamenti della polizia giudiziaria senza spiegare perché la consulenza di parte fosse ritenuta inattendibile; (3) illegittimità della confisca del terreno: la confisca (facoltativa ai sensi dell'art. 240 c.p.) sarebbe incompatibile con la disciplina prevista dall'art. 181 d.lgs. 42/2004 che impone il ripristino dello stato dei luoghi e non prevede la confisca, richiamando inoltre la giurisprudenza che esclude la confisca nel settore edilizio per determinate contravvenzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte: ha accolto il primo motivo nella misura in cui la pena applicata è risultata illegittima e ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per la determinazione della pena. Ha inoltre annullato senza rinvio la misura della confisca, ritenendola incompatibile con la natura della sanzione prevista dall'art. 181 d.lgs. 42/2004 (che impone il ripristino dello stato dei luoghi). Ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto, confermando l'accertamento della responsabilità penale (resa irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181

    comma 1, comma 1‑bis, comma 2

    Art. 181 comma 1 sanziona l'estrazione senza autorizzazione come contravvenzione (arresto fino a 2 anni e ammenda) e comma 2 dispone il ripristino dello stato dei luoghi; comma 1‑bis prevede reclusione per fattispecie materialmente diverse. La Corte ha ritenuto che la disciplina del ripristino osti alla confisca e che la pena concreta irrogata in primo grado fosse incompatibile con la fattispecie applicabile.

  • d.lgs. n. 42 del 2004, art. 142

    Individua le zone sottoposte a vincolo paesaggistico: la cava era nella fascia di rispetto di 150 metri dal torrente, ricadendo quindi in area vincolata ai sensi di questa disposizione, elemento essenziale per la configurazione del reato paesaggistico.

  • codice penale, art. 240

    Prevede la confisca facoltativa per i beni strumentali al reato. La Corte ha però ritenuto che, alla luce della normativa speciale e della giurisprudenza, la confisca non sia compatibile con la sanzione tipica prevista per le violazioni edilizio‑paesaggistiche come quella di cui all'art. 181.

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia), art. 44

    comma 1 e comma 2 (richiamati in motivazione)

    La giurisprudenza indicata nella sentenza distingue le ipotesi di contravvenzione edilizia e stabilisce che, eccetto la lottizzazione abusiva per la quale la confisca è prevista, in molte ipotesi edilizie la confisca dei manufatti è incompatibile con l'ordine di demolizione. La Corte usa tale giurisprudenza per argomentare l'incompatibilità della confisca nel caso di specie.

  • codice di procedura penale, artt. 521 e 522

    Norme sul ricorso per cassazione e sui motivi: il ricorrente aveva dedotto errore di diritto e vizio di motivazione; la Corte ha valutato la rilevanza di tali censure, accogliendo quella relativa all'illegittimità della pena.

  • codice di procedura penale, art. 192

    Regola l'assunzione e la valutazione della prova per consulenze tecniche; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla CTU di parte perché mancava la deduzione del travisamento delle prove, posto che la Cassazione non può rivedere il merito probatorio.

  • codice di procedura penale, art. 546

    Prevede i motivi di impugnazione in appello/cassazione relativi alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura sulla mancata valutazione della consulenza tecnica generica e non idonea in questa sede per contestare il convincimento del giudice del merito.

  • codice di procedura penale, art. 624

    Norma che regola l'irrevocabilità della sentenza per la responsabilità quando il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto; la Corte ha dichiarato irrevocabile l'accertamento della responsabilità penale del ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione può sindacare d'ufficio l'illegittimità della pena applicata quando la pena concretamente inflitta non corrisponde alla fattispecie di legge; in tal caso annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per la determinazione della pena.
  • Nei reati paesaggistici/edilizi disciplinati da norme che impongono il ripristino dello stato dei luoghi (es. art. 181 d.lgs. 42/2004), la confisca dell'area o del bene utilizzato per il reato può essere ritenuta incompatibile e quindi illegittima, specie alla luce della consolidata giurisprudenza che esclude la confisca quando sussiste l'ordine di demolizione o il ripristino.
  • La Corte di cassazione non è sede di riesame delle prove di fatto: le censure sulla valutazione probatoria (es. affidamento della CTU di parte versus fotografie e sopralluoghi) devono dimostrare il travisamento del materiale probatorio per essere esaminate in questa sede; mere contestazioni generiche sono inammissibili.
  • Se il giudice di merito applica una specie di pena non prevista per la fattispecie contestata (p.es. reclusione invece di arresto per una contravvenzione), il vizio è rilevabile anche d'ufficio e comporta annullamento della pronuncia nella parte relativa alla pena.
  • In casi simili, la difesa deve precisare e documentare il travisamento delle prove o l'errore nella qualificazione giuridica del fatto per ottenere l'accoglimento delle censure in sede di legittimità; altrimenti la Cassazione confermerà l'accertamento di responsabilità se adeguatamente motivato dal giudice del merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.