Cassazione Penale, Sentenza n. 21546/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di restituzione nel termine ex art. 175, comma 1, c.p.p., dedotta per effetto della carcerazione sopravvenuta in Slovenia, asseritamente sorta durante lo svolgimento del giudizio di primo grado e protrattasi sino al 1° giugno 2024, che avrebbe impedito al ricorrente di mantenere i contatti con il difensore e di rilasciare mandato ed eleggere domicilio per proporre tempestiva impugnazione della sentenza del Tribunale di Frosinone del 17/10/2023.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la sola detenzione in uno Stato membro dell'UE non costituisce, di per sé, causa di forza maggiore idonea a giustificare la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., poiché il detenuto ha in linea di principio la possibilità di formalizzare dichiarazioni e rilasciare mandato al difensore anche dall'istituto di pena (cfr. art. 123 c.p.p.). La Corte ha altresì osservato che il ricorrente non ha fornito elementi concreti e puntuali che dimostrassero l'impossibilità oggettiva di contattare il difensore; perciò l'arresto in Slovenia non è stato ritenuto impeditivo dell'esercizio dei diritti di difesa. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Norma che consente la restituzione in termine per la proposizione dell'impugnazione in presenza di causa di forza maggiore; la Corte richiede prova concreta dell'impossibilità di proporre l'impugnazione nel termine per effetto della causa dedotta.
art. 581, comma 1‑quater, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di rilascio del mandato al difensore e l'elezione di domicilio per la proposizione dell'impugnazione; la Corte precisa che tale requisito non è automaticamente incompatibile con la detenzione dell'imputato.
art. 123 cod. proc. pen.
Consente al detenuto di formulare dichiarazioni nell'istituto di pena; la Corte la considera strumento idoneo a consentire al detenuto di rilasciare mandato e assicurare i contatti con il difensore anche se ristretto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sanzionatoria per le spese processuali cui il ricorrente è stato condannato a seguito del rigetto del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 46232 del 08/11/2023 (Benlarbi, Rv. 285518-01)
Pronuncia richiamata per affermare che la detenzione dell'imputato per altra causa non costituisce di per sé causa di forza maggiore idonea a giustificare la restituzione in termini, in quanto il detenuto può comunque compiere gli adempimenti necessari all'impugnazione.
Massime di principio
- La semplice detenzione in un altro Stato membro dell'UE non vale automaticamente come causa di forza maggiore che giustifichi la restituzione in termini per impugnare una sentenza italiana.
- Per ottenere la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. è necessario fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'impossibilità oggettiva di comunicare con il difensore o di rilasciare mandato nei termini procedurali.
- Il detenuto deve, se possibile, avvalersi delle formalità previste (es. dichiarazioni in istituto ai sensi dell'art. 123 c.p.p.) per rilasciare mandato al difensore; l'assenza di tali tentativi o di documentazione probatoria attenua la fondatezza della domanda.
- Quando si prospetta impossibilità di comunicazione dovuta a detenzione estera, è utile produrre documentazione temporale dettagliata (date di arresto, trasferimenti, giorno di effettiva disponibilità, certificati ufficiali dell'istituto di pena) e prove degli effettivi tentativi di contatto con il difensore.
- Il giudice ha bisogno di elementi probatori precisi; in mancanza di questi, la domanda può essere respinta anche se sussiste una situazione di detenzione in altro Stato UE. Se esistono dubbi probatori, è opportuno chiedere al giudice misure istruttorie o rinvii per acquisire informazioni integrative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21539/2025 del 09/06/2025
- Sentenza penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21540/2025 del 09/06/2025
- Sentenza penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21544/2025 del 09/06/2025
- Sentenza penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21545/2025 del 09/06/2025
- Sentenza penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21547/2025 del 09/06/2025
- Sentenza penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21548/2025 del 09/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →