Cassazione Penale, Sentenza n. 21544/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., la declaratoria di non esecutività del decreto penale n. 4436/2014 del 24/10/2024 sostenendo che il decreto non era mai stato notificato al difensore di fiducia, avv. Amedeo di Pietro. Il G.i.p. aveva rigettato l'istanza ritenendo la notificazione eseguita al difensore d'ufficio (avv. Fabio Borriello) in quanto la nomina fiduciaria prodotta dall'istante non risultava agli atti e la copia proiettata in sede di incidente d'esecuzione appariva alterata per via dell'interpolazione a penna del numero di registro generale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: dalla compulsazione degli atti risultava effettivamente la presenza originaria, nel fascicolo del pubblico ministero, della nomina fiduciaria dell'avv. Di Pietro con la relativa attestazione di deposito, anche se munita dell'indicazione a penna del numero di registro. Tale corrispondenza ha escluso il fondamento del dubbio di contraffazione formulato dal G.i.p. La Corte ha ritenuto che la nomina fosse acquisita al fascicolo prima dell'emissione e/o dell'inoltro del decreto penale, sicché il decreto avrebbe dovuto essere notificato al difensore fiduciario; l'omessa notificazione impedisce la formazione valida del titolo esecutivo e rende tempestiva un'opposizione proposta oltre il termine ordinario. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al G.i.p. di Napoli.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
Norma invocata per ottenere la declaratoria di non esecutività del titolo esecutivo (decreto penale) per vizio procedurale connesso alla mancata notificazione al difensore di fiducia.
art. 461 cod. proc. pen.
Richiamata per il principio secondo cui l'omessa notificazione al difensore abilitato incide sulla formazione del titolo esecutivo e può rendere tempestiva un'opposizione anche se proposta oltre il termine ordinario.
Sez. 1, n. 16023 del 27/01/2016 (Manente)
Giurisprudenza richiamata per il principio che, se la nomina fiduciaria è acquisita al fascicolo prima dell'emissione o inoltro del decreto, la notificazione deve essere fatta al difensore fiduciario.
Sez. 4, n. 16611 del 24/01/2019 (Gualtieri)
Giurisprudenza richiamata per il principio che l'omessa notificazione al difensore abilitato preclude la formazione del titolo esecutivo e legittima l'opposizione tardiva.
Massime di principio
- Se esiste una nomina di difensore di fiducia acquisita al fascicolo prima dell'emissione o dell'inoltro del decreto penale, la notificazione del decreto deve essere effettuata a quel difensore; la mancata notificazione è vizio che invalida la formazione del titolo esecutivo.
- La presenza di indicazioni manoscritte (es. numero di registro) su un atto non è, di per sé, indice di contraffazione se l'atto è munito della rituale attestazione di deposito nel fascicolo ufficiale; il giudice deve verificare il fascicolo originale prima di fondare decisioni sulla presunta alterazione.
- L'omessa notificazione al difensore abilitato può rendere tempestiva un'opposizione anche se proposta oltre il termine ordinario previsto dall'art. 461 c.p.p.; pertanto, nei procedimenti di esecuzione il Giudice deve accertare la correttezza delle notificazioni rilevando eventuali nullità sostanziali.
- In caso di dubbio sull'autenticità o sulla tempestiva acquisizione di nomine difensive, il giudice dell'esecuzione deve compulsare il fascicolo di cognizione o disporre accertamenti documentali prima di rigettare l'istanza di non esecutività.
- Per il difensore è essenziale curare l'acquisizione formale della nomina (deposito e annotazioni richieste) e, se la notificazione non è avvenuta, far valere tempestivamente il vizio per ottenere la declaratoria di non esecutività o l'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
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