Cassazione Penale, Sentenza n. 21540/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il diniego di concessione dei rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. per condizioni di detenzione ritenute inumane e degradanti. Il ricorrente deduceva che, nel calcolo dello spazio libero calpestabile della cella, dovesse essere detratta anche la superficie occupata dai letti singoli e segnalava inoltre la mancanza di acqua calda e riscaldamento nei mesi invernali come fattore aggravante della condizione detentiva.
La decisione
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio sul punto specifico della computabilità della superficie occupata dai letti singoli. Il collegio afferma che l'ingombro del letto singolo, pur amovibile, deve essere scomputato dalla superficie utile alla libertà di movimento del detenuto; detraendo tale ingombro, la superficie disponibile risultava inferiore a 3 metri quadrati per detenuto, determinando una forte presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU. La questione relativa a mancanza di acqua calda e riscaldamento non è stata accolta nel merito e resta esclusa dall'accoglimento (il P.G. aveva chiesto accoglimento parziale limitato alla questione dei letti). Sarà compito del giudice di rinvio valutare l'eventuale esistenza di fattori compensativi idonei a superare la presunzione di violazione.
Norme richiamate
Norma che disciplina i rimedi risarcitori per trattamenti contrari all'art. 3 CEDU e che autorizza la richiesta di riparazione per condizioni detentive inumane o degradanti; la sentenza applica tale rimedio valutando la sussistenza della condizione attentatoria.
art. 3 CEDU
Parametro di tutela contro trattamenti inumani o degradanti. La corte adotta il principio che la valutazione delle condizioni detentive si basa sulla superficie effettivamente funzionale alla libertà di movimento; una superficie inferiore a 3 m² per detenuto in cella collettiva determina una forte presunzione di violazione salvo fattori compensativi.
Sez. U., n. 6551 del 24/09/2020 (Commisso)
Decisione delle Sezioni Unite che stabilisce il principio generale: nel calcolo dello spazio individuale va considerata la superficie che assicura il normale movimento nella cella. Pur non essendosi espressa specificamente sui letti singoli non fissati al suolo, la pronuncia fornisce il criterio interpretativo usato dalla Corte per valutare l'effettiva area funzionale al movimento.
Mursic c. Croazia (Corte EDU, 20/10/2016)
Giurisprudenza della Corte EDU che individua la soglia dei 3 m² per detenuto in celle collettive come punto di riferimento, generando una presunzione di violazione dell'art. 3 quando tale soglia è oltrepassata; la sentenza italiana la considera vincolante per la valutazione dei fattori compensativi.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 1: Barone, Monaco, Bonnici, Romdhani)
Orientamenti recenti della Cassazione che hanno ritenuto scomputabile dallo spazio calpestabile l'ingombro dei letti singoli amovibili, in quanto arredo che limita effettivamente la libertà di movimento del detenuto.
Massime di principio
- Nella valutazione delle condizioni detentive ai fini dell'art. 3 CEDU va considerata la superficie effettivamente funzionale al movimento: vanno detratte dall'area totale le superfici occupate da arredi (compresi i letti singoli amovibili) che limitano la mobilità.
- Se, dopo lo scomputo degli ingombri, la superficie disponibile per detenuto in una cella collettiva è inferiore a 3 m² si instaura una forte presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU: toccherà all'amministrazione dimostrare l'esistenza di fattori compensativi idonei a superare tale presunzione.
- I fattori compensativi devono essere specificamente valutati e provati: esempi possibili sono ampie possibilità di movimento in spazi comuni, tempi di detenzione in cella limitati, condizioni ambientali e servizi che mitigano la limitazione dello spazio.
- Le istanze di risarcimento ex art. 35-ter devono contenere elementi probatori concreti (misurazioni, relazione dell'amministrazione, documentazione fotografica, testimonianze) per consentire una corretta valutazione della superficie e delle condizioni complessive.
- Questioni accessorie come la mancanza di acqua calda o riscaldamento costituiscono profili autonomi di illegittimità delle condizioni detentive ma richiedono prova specifica e possono essere trattate separatamente; non sostituiscono la necessità di valutare la superficie utile al movimento.
- La tendenza giurisprudenziale recente della Cassazione favorisce la scomputabilità dell'ingombro dei letti singoli amovibili; pertanto, in situazioni analoghe il giudice è portato a sottrarre tale ingombro dal calcolo della superficie disponibile.
- In caso di annullamento e rinvio, il nuovo giudizio deve esaminare sia la misura effettiva dello spazio residuo sia la presenza di eventuali elementi compensativi idonei a escludere la violazione dell'art. 3.
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