Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21545/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, detenuto in custodia cautelare, aveva chiesto il permesso di colloquio con la moglie. Il G.i.p. lo negava motivando il diniego con i "rapporti con gli altri coindagati ancora irreperibili". Il ricorrente impugnava sostenendo l'erronea applicazione dell'art. 18 Ord. pen., invocando la disciplina di favore per i colloqui familiari e denunciando l'assenza di adeguata motivazione, nonché la contraddittorietà rispetto a un permesso analogo già concesso al coniuge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rilevando che il diniego è contrario al principio di favore per i colloqui familiari e risulta del tutto carente sotto il profilo motivazionale. La decisione di diniego non poteva basarsi, senza elementi specifici, sulla posizione dei coindagati: il G.i.p. doveva indicare fatti concreti da cui desumere contatti tra la moglie e i coindagati e dimostrare che il colloquio avrebbe potuto favorire la latitanza o compromettere le indagini. La causa è rinviata al G.i.p. per nuova valutazione.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Art. 18 garantisce un trattamento di favore per i colloqui con i familiari; il diritto del detenuto alla loro preservazione prevale salvo esigenze stringenti debitamente motivate.

  • Ordinamento penitenziario

    art. 11, comma 4; art. 18, nono comma; art. 15

    Spetta al giudice per le indagini preliminari, fintantoché non è esercitata l'azione penale, il potere di autorizzare i colloqui; la disciplina è funzionale al contemperamento tra mantenimento dei legami e esigenze di sicurezza e investigazione.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Fondamento costituzionale del principio rieducativo della pena, che valorizza il mantenimento dei rapporti familiari come parte del trattamento rieducativo.

  • regolamento esecutivo dell'Ordinamento penitenziario

    Per i colloqui con soggetti terzi è richiesta l'enunciazione di "ragionevoli" motivazioni; ciò contrasta con il regime di favore applicabile ai colloqui familiari.

  • Ordinamento penitenziario

    Anche con il regime differenziato di cui all'art. 41-bis, i colloqui familiari possono essere limitati solo per esigenze stringenti e con motivazione compiuta.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 1, n. 41705/2015 (Schiavone); Sez. 1, n. 48956/2022; Sez. 1, n. 7654/2014

    Precedenti che affermano la centralità dei colloqui familiari nel trattamento rieducativo e l'obbligo di motivazione specifica quando si limita tale diritto, anche in contesti di sicurezza elevata.

Massime di principio

  • I colloqui con i familiari sono tutelati da un regime di favore: il diritto del detenuto a mantenerli va preservato salvo esigenze stringenti e debitamente motivate.
  • Un diniego ai colloqui familiari non può basarsi su affermazioni generiche; il provvedimento deve indicare fatti concreti che giustifichino il rischio per le indagini o la pubblica sicurezza.
  • La semplice posizione processuale o i rapporti con coindagati non costituiscono di per sé motivo sufficiente a vietare un colloquio coniugale senza analitica motivazione.
  • Quando è possibile, la coerenza dei provvedimenti è rilevante: permessi simili concessi a soggetti correlati possono rendere ingiustificato un diniego non adeguatamente motivato.
  • Nei procedimenti in fase di indagine, l'autorizzazione ai colloqui è di competenza del G.i.p.; tuttavia l'esercizio di tale potere deve rispettare il bilanciamento tra esigenze investigative e valore costituzionale dei rapporti familiari.
  • In caso di diniego carente, la soluzione pratica è l'annullamento e il rinvio per una nuova valutazione con motivazione puntuale e specifica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.